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Rif. DV00183
Documento 13/01/1992 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 4
Data 13/01/1992
Riferimento Protocollo Mittente n. 264-91/4307
Note
Allegati
Titolo MOTORIZZAZIONE CIVILE - ACCESSO AGLI SPORTELLI - LEGGE N. 264/91 - ATTIVITA' DI CONSULENZA - DISCIPLINA
Testo E' stata pubblicata sulla G.U. dei 21.8.1991, serie generaie n. i95, ia iegge 8.8.1991, n. 264 (1) - Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Tale legge, il cui fine e' quello di dare regolamentazione organica ed adeguata alI'attivita' di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto, disciplina i requisiti e le procedure necessarie all'esercizio di detta attivita'.

Alla luce di tali nuove norme che prevedono, tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione da parte della provincia e non piu' dall'autorita' di P.S., si ritiene di dover regolamentare come segue l'accesso agli Uttici Provinciali della M.C.T.C. per la presentazione ed il disbrigo di pratiche automobilistiche e del settore nautico.

L'accesso agli sportelli per la presentazione ed il disbrigo delle pratiche e' consentito: 1 ) ai singoli utenti per il disbrigo delle pratiche ad essi intestate;

2) ai soggetti non intestatari purche' muniti di regolare delega, rilasciata dal titolare della pratica (Allegato n. 1 );

3) alle imprese o societa' autorizzate dalla provincia ai sensi della legge in argomento. Le imprese o societa' in parola, possono agire tramite il titolare o i soci abilitati dall'atto costitutivo della societa', il legale rappresentante, nonche' a mezzo di personale dipendente munito di apposita delega (Allegato n. 2).

Tale personale, sempre munito di delega puo' operare anche per piu' imprese o societa' purche' risulti dipendente regolarrnente iscritto nei libri paga di ciascuna impresa o societa' che intenda rappresentare;

4) il personale dipendente da ditte costruttrici o trasforn1atrici, che sia debitamente incaricato allo svolgimento delle operazioni richieste riguardanti esclusivamente la visita e prova, ed il rilascio del certificato di approvazione, dei veicoli, dei natanti o dei motori di propria produzione o trasformazione (Allegato n. 3).

In riferimento al punto 3) devono intendersi provvisoriamente autorizzate ai sensi della legge n. 264/91 piu' volte citata le imprese sinora operanti al disbrigo delle pratiche automobilistiche, in virtu' dell'autorizzazione di cui all'art. 115 T.U. Iegge di Pubblica Sicurezza e cio' sino a che sara' data puntuale applicazione all'art. 10 delle disposizioni transitorie della legge n. 264191.

Non si ravvisano inoltre motivi ostativi allo svolgirnento dellQ operazioni di cui alla legge stessa da parte di soggetti che operano in rappresentanza di terzi a titolo gratuito.

E' evidente comunque che qualora dovessero rilevarsi, da parte degli uffici di codesta Amministrazione, elementi che portino a ritenere che le suddette operazioni vengono svolte a titolo oneroso, con carattere professionale, senza la prescritta autorizzazione, gli uffici stessi saranno tenuti a segnalare il caso alle amministrazioni provinciali e
comunali, cui, ai sensi dell'art. 9 della legge in questione, e' affidata la vigilanza sull'applicazione della legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
La presente circolare abroga ogni altra disposizione precedentemente impartita da questo Ministero e relativa alla materia in oggetto.

Ln partcolare sono abrogate le circolari n. 19/78 del 3.5.1978 (2), n. 19/79 del 15.3.1979, n. 20/79 del 17.3.1979, n. 90/81 del 23.7.1981 (3), i tre ultimi commi della circolare n. 165/84 del 4.9.1984 (4) nonche' la comunicazione telegrafica del 27.6.1978 riguardante l'abilltazione dei Commissionari e Concessionari delle Case Costruttrici all'effettuazione di pratiche automobilistiche presso gli Uffici Provinciali M.C.T.C.

Si segnala la necessita' di dare immediata applicazione alla presente circolare, raccomandandone la scrupolosa osservanza ed esercitando in particolare opportuna vigilanza affinche' persone delegate da singoli utenti non presentino pratiche con una frequenza tale da poter configurare un esercizio abusivo di consulenza, reato previsto e punito, alla luce della nuova normativa, ai sensi dell'art. 340 codice penale (esercizio abusivo di una professione).
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