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Rif. DV00184
Documento 10/04/1987 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 63
Data 10/04/1987
Riferimento Protocollo Mittente n. 12476
Note
Allegati
Titolo MOTORIZZAZIONE CIVILE - ART. 17 LEGGE 1-12-86 N. 870
Testo L'art. 17 della legge 1^ dicembre 1986, n. 870 dettando un nuovo testo del I^ comma dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625 ha modificato quella ripartizione di competenze per materia tra le categorie del personale M.C.T.C. che era stata prevista dalla stessa legge 625.
Dispone infatti il citato articolo 17 che siano effettuati esclusivamente dagli impiegati di ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione Generale della M.C.T.C., con eventuale collaborazione degli impiegati della carriera di concetto, provvisti di titolo di studio di perito industriale o di geometra o del diploma di maturita' scientifica, all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole un apposito corso di qualificazione,

a) gli esami per le patenti di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;

b) gli esami di idoneita' per insegnanti e istruttori di scuola guida;

c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3.5 o di autosnodati.

In tali casi la collaborazione degli impiegati della carriera di concetto, muniti di uno dei titoli di studio sopra indicati potra' esplicarsi, a seconda del tipo di operazione, in funzioni di assistenza al personale direttivo tecnico, nella partecipazione all'effettuazione di singole visite e prove, nonche' nella redazione dei verbali e nel controllo della documentazione tecnica, ferme restando la competenza prioritaria del funzionario della carriera direttiva tecnica nel dirigere l'operazione e nel valutarne i risultati e, ferma restando quindi l'assunzione da parte dello stesso della responsabilita' globale e dello svolgimento dell'operazione e dei suoi risultati finali.
In tali casi i relativi verbali e la documentazione tecnica sottoposta al controllo dovranno essere firmati oltre che dal funzionario della carriera direttiva tecnica anche dal personale della carriera di concetto che abbia eventualmente collaborato all'epletamento delle funzioni di cui sopra.
A seguito delle innovazioni introdotte dal citato articolo 17 della legge 1^ dicembre 1986 non debbono invece ritenersi piu' riservate alla esclusiva competenza dei funzionari della carriera direttiva tecnica, le operazioni tecniche riportate ai numeri 4-5-6 e8 della tabella 3 allegata alla legge 870 ( ex numeri 4-5-6-8 e 9 della tabella 2 della legge 625/1978).
Tali operazioni pertanto, salvo i casi in cui richiedano il possesso di cognizioni o professionalita' specifiche della carriera direttiva tecnica, potranno essere svolte anche dal personale della carriera di concetto al'uopo abilitato.
Nulla e' innovato per quanto concerne la competenza del personale della carriera di concetto a svolgere le operazioni previste ai numeri 1, 3, 7, 10, 11, e 12 della Legge 625/1978.
Occorre da ultimo chiarire che il personale della carriera di concetto con titolo di studio tecnico gia' abilitato, potra' continuare a svolgere le mansioni di cui ai numeri 1-3-7-10-11- e 12 sopra enumerate e qulelle gia' attribuite ai sensi della precedente legge 625/1978, mentre si rendera' necessario un apposito corso integrativo con esame finale per il conferimento dell'abilitazione allo svolgimento delle ulteriori funzioni conferite al predetto personale relativamente ai punti 4-5-6 e 8 della tabella 3 della legge 870/1986.
Tali corsi, come del resto quelli previsti dalla legge 870/1986, per il personale non ancora in possesso di alcuna abilitazione potranno essere indetti e svolti non appena sara' stato perfezionato l'apposito decreto ministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 17 della citata legge 870.
Per quanto concerne il ruolo degli operai le S.L., tenuto conto della competenza e della professionalita' acquisita e del contributo che gli stessi da anni garantiscono nell'assolvimento di operazioni tecniche, vorranno garantirne l'inserimento in attivita' di equipes o di laboratorio consentendo che gli stessi sottoscrivano - assumendone quindi la responsabilita' - i verbali o la documentazione relativa agli incombenti ad essi affidati ferma restando la responsabilita' globale del funzionario preposto alla direzione dell'equipe o del laboratorio.
Quanto sopra ovviamente non esclude la possibilita' che al ruolo degli operai - sempre con stretto riferimento alla professionalita' e competenza posseduta - possano essere affidate mansioni da svolgersi autonomamente e in ordine alle quali gli operai stessi, assumendosene la piena responsabilita', risponderanno del loro operato ai superiori gerarchici.
E' appena il caso di sottolineare che e' prerogativa del Direttore dell'Ufficio decidere, in aderenza ai criteri illustrati nella presente circolare, sull'impiego delle diverse categorie di personale per lo svolgimento dell'attivita' operativa.
Si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni al riguardo.


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