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Rif. DV02781
Documento 19/04/1995 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 482
Data 19/04/1995
Riferimento
Note (G.U.21-8-95 N. 194)
Allegati
Titolo INFRASTRUTTURE URBANE - 'DIGHE DI RITENUTA - COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA SULLA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO'
Testo Il vigente quadro normativo in materia di vigilanza sulla progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe, quale risulta in seguito alle innovazioni introdotte con decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito nella legge 21 ottobre 1994, n.584, prevede la seguente ripartizione di competenze:

il Servizio nazionale dighe, per le opere di sbarramento di altezza maggiore di 15 metri o che determinino un volume di invaso superiore ad un milione di metri cubi, d'ora innanzi definite "grandi dighe";

gli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici, per le dighe di caratteristiche inferiori a servizio di grandi derivazioni d'acqua, d'ora innanzi definite "piccole dighe"; ,

le regioni per le rimanenti opere di sbarramento.

A tale assetto di attribuzioni occorre aggiungere che, in forza dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali), come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge sopraindicato, gli uffici decentrati di questa amministrazione continuano, fino al 31 dicembre 1995, a svolgere le attivita'di cui agli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, anche per le "grandi dighe", di competenza, come si e'visto, del Servizio nazionale dighe.

Oltre ai compiti esercitati transitoriamente, gli stessi uffici mantengono, sempre relativamente alle "grandi dighe", le attribuzioni di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 1, del medesimo regolamento n. 1363/1959 in forza dell'art. 24, comma 1, lettera e), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991.

A seguito delle innovazioni succedutesi, sembra opportuno fornire elementi di chiarimento in ordine al complesso delle competenze degli organi decentrati di questo Ministero, sia relativamente alla fase transitoria, sia per quanto attiene alla fase "a regime".


1. Attribuzioni "a regime".

1.1. Relativamente alle "grandi dighe" occorre in primo luogo precisare che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, restano in via definitiva riservate agli uffici decentrati di questa amministrazione le seguenti competenze:
a) trasmissione al Servizio nazionale dighe, per l'approvazione di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959, e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di massima dell'opera di sbarramento, allegato alla domanda di concessione di derivazione d'acqua, ed acquisizione della intervenuta pronuncia agli atti dell'istruttoria sulla istanza medesima.
Su tale adernpimento poco si ha da osservare, rappresentando il necessario punto di congiunzione tra l'istruttoria per la concessione di derivazione d'acqua e quella concernente l'approvazione dei progetti delle relative opere (di massima ed esecutivo) dello sbarramento che si intende realizzare;
b) autorizzazione all'esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi, dopo l'approvazione del progetto di massima da parte del Servizio dighe (art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959) ed il rilascio della concessione di derivazione o della autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori (art. 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775). Tale attribuzione di competenza non si estende alla autorizzazione alla costruzione dello sbarramento, prevista dall'art. 7, comma 2, del regolamento n. 1363/1959, risultando questo adempimento ormai di competenza del Servizio nazionale dighe.

1.2. Con riferimento alle "piccole dighe" restano attribuite alla competenza esclusiva di codesti provveditorati alle opere pubbliche tutte le funzioni in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e l'esercizio, previste dal regolamento n. 1363/1959, dalle circolari di questo Ministero e dal riferito decreto-legge n. 507/1994.

Al riguardo, si sollecitano le sezioni locali a dare corso, nel piu'breve tempo possibile, agli adempimenti imposti dalla nuova normativa, e di provvedere alla regolarizzazione, ove necessario, della posizione tecnica ed amministrativa degli sbarramenti gia'in esercizio.

In particolare e'necessario redigere, ove non si sia gia'provveduto, gli schemi di foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dello sbarramento, come prescritto dalla circolare di questo Ministero n. 352/1987, e trasmetterli alla scrivente Direzione generale per l'inoltro alla presidenza della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tuttora competente alla relativa approvazione, ai sensi della richiamata circolare.

Nelle more della approvazione del predetto foglio, codesti uffici avranno cura di prescrivere ai soggetti gestori il rispetto delle disposizioni contenute nello schema predisposto.

Parimenti codesti uffici dovranno, con tutta urgenza, sollecitare i gestori degli sbarramenti alla designazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto, come prescritto dall'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 507/1994.

Quanto alla normativa tecnica applicabile, e'appena il caso di precisare che, in attesa della emanazione del nuovo regolamento dighe previsto dall'art. 2 del sopracitato decreto-legge, continua ad operare quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe di altezza superiore a 10 metri o che determinino un invaso superiore a 100.000 metri cubi.

Resta comunque stabilito che, sino all'emanazione del nuovo regolamento dighe, questo Ministero, nell'esercizio della facolta'prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 18 marzo 1989, n.183, ritiene di continuare ad avvalersi dell'attivita'del medesimo servizio, affinche'non venga meno l'indispensabile apporto di consulenza tecnica che, in base al regolamento del 1959 ed alle circolari successive, il Servizio nazionale dighe forniva alla scrivente amministrazione, allorche'esso operava in collegamento funzionale con la IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ne consegue che, anche in relazione agli sbarramenti di altezza compresa tra i 10 e i 15 metri di altezza e che determinino un invaso compreso tra 100.000 ed un milione di metri cubi il Servizio nazionale dighe dovra'continuare a svolgere i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959 e dalle circolari 28 agosto 1986, n. 1125, e 4 dicembre 1987, n. 352.

Per gli sbarramenti al di sotto dei 10 metri e con un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, a norma della "Premessa" al citato regolamento n. 1363/1959, saranno codesti uffici decentrati a decidere, caso per caso, in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali norme del regolamento siano da applicare.

Rimane, inoltre, inteso che per sbarramenti con parametri dimensionali superiori ai valori sopracitati, di competenza di questa amministrazione, ove non si intendano applicare integralmente le suddette norme, codesti uffici dovranno chiedere in merito il parere della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite la scrivente Direzione generale.

Allo stesso modo si procedera'per le approvazioni in sanatoria previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 507/1994.


2. Attribuzioni in via transitoria relativamente alle "grandi dighe".

Per quanto concerne l'assetto delle competenze nell'attuale periodo transitorio, si ricorda che, a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 507/1994, gli uffici decentrati di questa amministrazione, oltre alle attribuzioni di cui al paragrafo precedente, continuano, come e'noto, ad esercitare i compiti previsti dagli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento n. 1363/1959, relativamente alle "grandi dighe".

Al riguardo e'bene precisare che non tutte le attribuzioni in materia di vigilanza sull'esercizio delle "grandi dighe" sono esercitate dagli uffici decentrati di questa amministrazione.

Infatti, a norma dell'art. 24, comma 1, lettera e), nonche commi 5 e 6. del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991, resta di competenza del Servizio nazionale dighe, tra l'altro, la funzione di supervisione, coordinamento e vigilanza sulle operazioni di controllo sul comportamento degli sbarramenti in esercizio, da esercitarsi con le puntuali modalita'fissate dall'art. 24, comma 6.

Pertanto, codesti provveditorati alle opere pubbliche, nell'espletamento in via transitoria delle cennate attivita', si atterranno alle istruzioni emanate dal Servizio in parola.

Tra i compiti che restano transitoriamente affidati a codesti uffici, un cenno a parte meritano quelli previsti dall'art. 11 del regolamento dighe. Infatti, non rientrando piu'nelle attribuzioni di questa amministrazione la vigilanza sulla progettazione e sulla costruzione dello sbarramento per le "grandi dighe", occorrera'che da parte di codesti uffici, nell'applicazione delle norme in parola, si operi con il necessario coordinamento con il Servizio nazionale dighe: in particolare, considerata la natura fiduciaria del relativo incarico, si ravvisa l'opportunita'che sulla nomina dell'assistente governativo prescritta dall'art. 11, comma 2, venga acquisito il preventivo benestare del Servizio stesso.

Dal sistema delle competenze definito dalla normativa vigente deriva che gia'da ora non rientra piu'tra le attribuzioni di questa amministrazione, ma in quelle del Servizio nazionale dighe, la predisposizione e la successiva approvazione del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento per le "grandi dighe" (art. 6 del regolamento n. 1363/1959).

Lo stesso vale per il foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione, che la piu'volte richiamata circolare n. 352/1987 prevedeva dovesse essere predisposto a cura degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici ed approvato dalla presidenza della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale disposizione risulta ora in tal senso modificata, in quanto la relativa competenza per le "grandi dighe" non rientra piu', neanche transitoriamente, nelle competenze di questa amministrazione.

Considerato, comunque, che per tale adempimento la citata circolare fissava un termine ordinatorio di diciotto mesi dalla sua emanazione, e nello spirito di collaborazione tra diverse amministrazioni dello Stato, si invitano gli uffici in indirizzo a trasmettere al Servizio nazionale dighe, ove non vi avessero gia'provveduto, i fogli di condizioni gia'predisposti.


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