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Rif. DV02699
Documento 09/06/1995 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 2595
Data 09/06/1995
Riferimento
Note (G.U. 16-06-95 N.139)
Allegati
Titolo PROGETTAZIONE - INFRASTRUTTURE - 'BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA. DECRETO MINISTERIALE 18 FEBBRAIO 1992, N.223'
Testo Come e' noto, il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale e' stato adottato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza, introduce per i progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi stradali od all'adeguamento di tratti significativi di strade esistenti, l'obbligo di prevedere la protezione, nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, di determinate zone contro la fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata.
Lo stesso decreto prevede altresi' che tale protezione dovra' essere attuata con barriere stradali di sicurezza che abbiano conseguito l'omologazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato circolazione e traffico, ora Direzione generale per la viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana.

Le procedure per l'omologazione nonche' le prescrizioni tecniche per le prove d'impatto su prototipi da eseguirsi presso campi di prova di istituti autorizzati, sia italiani che esteri, sono indicate negli allegati 1 ed 1A del decreto.
Con apposita circolare si prevede la pubblicazione dell'elenco degli istituti autorizzati: italiani - a seguito di domanda e di uno specifico provvedimento autorizzativo di questa Direzione -; stranieri, se autorizzati dalle proprie autorita' competenti, a seguito di richiesta di inserimento.
Infine lo stesso decreto stabilisce che l'entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute sia subordinata alla omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna classe, come previsto dalle istruzioni tecniche allegate al decreto. Con circolare ministeriale si provvedera' a rendere nota l'avvenuta omologazione delle barriere di che trattasi e soltanto dopo sei mesi dalla pubblicazione della detta circolare, le disposizioni regolamentari potranno entrare in vigore.
Da quanto sinora esposto risulta evidente che l'avvio di tutta la procedura dipende dalla circolare con la quale sono individuati gli istituti autorizzati allo svolgimento delle prove d'impatto, necessarie per il rilascio delle omologazioni.

Finora pero' in Italia nessun isituto e' stato autorizzato allo svolgimento delle prove d'impatto, mentre solo recentemente e' pervenuta la richiesta di inserimento da parte di un istituto straniero.
Tale situazione ha ovviamente impedito il rilascio di omologazioni e quindi l'applicazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223.
La mancata applicazione del suddetto decreto comporta che l'unica normativa oggi applicabile alle barriere stradali di sicurezza e' rappresentata dalla circolare 11 luglio 1987, n. 2337 e dalle norme C.N.R.
Inoltre occorre in merito precisare che la mancanza di barriere omologate ai sensi del citato decreto non esime i progettisti e gli enti proprietari di strade dall'obbligo di rispettare il principio di garantire le migliori condizioni di sicurezza sulle strade.
Tutto cio' premesso, nelle more della completa applicazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e dei suoi eventuali aggiornamenti, si prescrive che i progetti di costruzione di nuovi tronchi stradali e di adeguamento di quelli esistenti debbono tenere in debito conto, secondo le disposizioni comunque vigenti e le buone norme della progettazione stradale, la necessita' di proteggere determinate zone contro la fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata prevedendo se necessario l'installazione di barriere di sicurezza stradale ed assumendo quali indicazioni di riferimento le istruzioni tecniche allegate al gia' citato decreto ministeriale ed i relativi aggiornamenti.

In merito all'acquisizione delle barriere da parte degli enti proprietari di strade si rappresenta che, al momento attuale, non sussistono limitazioni normative nei confronti dei prodotti presenti sul mercato, se non quelle indicate dalla gia' citata circolare 2337 dell'11 luglio 1987 e quelle che saranno eventualmente definite dagli enti proprietari medesimi in sede di redazione dei capitolati speciali d'appalto.
Pertanto gli enti proprietali di strade, pur garantendo il principio della libera concorrenza, possono richiedere determinate specifiche tecniche delle barriere, assumendo quale riferimento le istruzioni tecniche allegate al decreto ministeriale n. 223 ed i relativi aggiornamenti, richiedendo idonea certificazione delle stesse ed, ove ritenuto opportuno, certificazioni di controllo di qualita' secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.


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