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Rif. DV03333
Documento 09/01/1996 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 218
Data 09/01/1996
Riferimento
Note (G.U. 29-02-96 N.50) - INGEGNERE ITALIANO N.270/96 PAG. 15
Allegati
Titolo INGEGNERI - GEOLOGI - PRESTAZIONI GEOLOGICHE - 'LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N.64. DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 11 MARZO 1988. ISTRUZIONI APPLICATIVE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RELAZIONE GEOTECNICA'
Testo Con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 sono state approvate le "norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

L'applicazione di tali norme ha suscitato frequenti dubbi interpretativi circa le modalita' di redazione delle relazioni geologica e geotecnica, anche in riferimento alla competenze professionali fra geologi e ingegneri, per cui vari quesiti sono stati formulati da amministrazioni pubbliche incaricate di approvare progetti, da ordini professionali e da associazioni di categoria.

La rilevanza e la delicatezza delle questioni sopracitate, con particolare riguardo alla sicurezza delle costruzioni ed alla tutela della pubblica incolumita', pongono l'obbligo a questa amministrazione di fornire i seguenti chiarimenti e precisazioni, nel rispetto dei pareri recentemente emessi, sullo specifico argomento, rispettivamente, dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza generale del 2 giugno 1994.

Anzitutto, si rammenta che sia la relazione geologica, sia la relazione geotecnica, sono prescritte dal decreto in parola, per la realizzazione delle opere ivi indicate alle lettere E (manufatti di materiali sciolti), F (gallerie e manufatti sotterranei), G (stabilita' dei pendii naturali e dei fronti di scavo), H (fattibilita' geotecnica di opere su grandi aree), I (discariche e colmate), L (emungimenti da falde idriche), M (consolidamento dei terreni) ed O (ancoraggi).

Per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere C (opere di fondazione), D (opere di sostegno) ed N (drenaggi e filtri) e' invece richiesta la sola relazione geotecnica, salvo che gli interventi stessi ricadano in zone classificate sismiche o soggette a vincoli particolari; in tal caso sono richieste entrambe le relazioni.

Riguardo alla finalita' ed ai contenuti delle relazioni in parola si precisa che la relazione geologica comprende, fondalmentalmente, lo studio dell'inquadramento geologico dei luoghi sulla base delle conoscenze della gelogia regionale, la identificazione delle formazioni presenti nel sito; lo studio dei tipi litologici e della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo. Per effettuare tale studio e per fornire tali informazioni occorrono specifiche indagini geologiche, sul campo ed in laboratorio.

La relazione geologica, pertanto, prende in esame ed interpreta tutte le operazioni conoscitive riguardanti i caratteri naturali e fisici dei terreni e delle rocce riferite ad una fase che precede la definizione dei parametri tecnici di progetto; definizione, quest'ultima, che compete alla relazione geotecnica.

Ai fini della sottoscrizione dei relativi atti il geologo ha la competenza a redigere la relazione geologica con le relative caratterizzazioni oltre che a programmare ed interpretare le indagini geologiche necessarie.

Riguardo alle finalita' ed ai contenuti della relazione geotencica, questa ha lo scopo di definire il comportamento meccanico del volume di terreno che' e' influenzato, direttamente od indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che, a sua volta, infuenza il comportamento del manufatto stesso (volume significativo).

Anche con riferimento al paragrafo B.5 del decreto ministeriale 11 marzo 1988 il contenuto della relazione geotecnica si riconduce ai seguenti punti essenziali:

relazione sui criteri adottati per l'impostazione delle indagini in sito ed in laboratorio, esposizione dei risultati ed interpretazione critica degli stessi. E' bene precisare, in proposito, che le indagini geotecniche si differenziano da quelle geologiche e corredano la relazione geotecnica;

caratterizzazione geotecnica del terreno interessato dall'opera, correlata con la relazione geologica. La caratterizzazione geotecnica consiste nella modellazione del terreno, da parte del progettista, con riguardo sia al tipo di terreno, sia la tipo di problema e alle caratteristiche dell'opera da realizzare; tale fase comporta anche la definizione numerica dei parametri caratteristici del modello adottato;

calcolo degli sforzi e delle deformazioni, verifiche di stabilita' del complesso terreno-struttura, studio delle modalita' esecutive e relative prescrizioni, piano dei controlli in corso d'opera e in esercizio.

Le suddette tematiche rappresentano aspetti tra loro strettamente connessi ed inscindibili dal contesto progettuale dell'intervento, di cui soltanto il progettista ha piena ed esclusiva responsabilita' e pertanto la redazione della relazione geotecnica rientra nell'ambito della esclusiva competenza dello stesso progettista.

Il progettista potra' avvalersi, per lo specifico studio geotecnico, come per altri aspetti, della collaborazione di altri professionisti qualificati negli specifici settori, i quali potranno sottoscrivere la predetta relazione, unitamente al progettista medesimo.


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