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Rif. DV01643
Documento 28/04/1994 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 1676
Data 28/04/1994
Riferimento
Note (G.U. 13-05-94 N.110)
Allegati
Titolo OPERE PUBBLICHE - RIFORMA SISTEMA LAVORI PUBBLICI - 'APPALTI E CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE'
Testo La legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (pubblicata nel n. 4/94) detta, nel quadro di interventi correttivi di finanza pubblica finalizzati al contenimento della spesa, alcune importanti disposizioni concernenti l'esecuzione di opere pubbliche ed i contratti della P.A. per la fornitura di beni e servizi.
Tali disposizioni - previste dall'art. 6 della citata legge - introducono un nuovo rigoroso criterio di congruita' dei prezzi, in vigore dat 1^ gennaio 1994.
In particolare, e con riferimento soltanto alla materia dei contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, si ricava dai commi 16 e segg. il criterio secondo cui la congruita' sui prezzi dei lavori pubblici dovra' fondarsi sui c.d. costi standardizzati fissati dall'Osservatorio dei lavori pubblici (comma 17).
Riguardo a tale rilevante novita' legislativa - non priva di dubbi applicativi ed interpretativi - il Ministero dei lavori pubblici ha emanato circolare esplicativa n. 302/U.I. del 10 febbraio 1994 (pubblicata nel n. 4/94).
In sintesi, la nuova regolamentazione legislativa si applica alle seguenti diverse fattispecie:
1) nuovi appalti di opere pubbliche e nuove concessioni (commi 16, 17 e 18),
2) contratti e concessioni in attesa di approvazione ivi compresi i relativi atti aggiuntivi (commi dal 19 al 27);
3) contratti e concessioni in corso di esecuzione (commi dal 28 al 33, ove e' prevista la c.d. rinegoziazione).
Si evidenzia particolarmente la circostanza che anche gli atti aggiuntivi connessi a contratti in essere subiscono la procedura di congruita' economica (cfr. il comma 19).
Riguardo alla materia degli atti aggiuntivi, la circolare si limita a chiarire che la nuova disciplina si applica soltanto agli atti aggiuntivi che eccedono il limite nel sesto quinto d'obbligo, anche se la norma (comma 19) non distingue tra importo eccedente il quinto del prezzo dell'appalto e quello che non supera tale soglia.
Facendo esplicitamente salvo tale limite, il Ministero ha in sostanza ritenuto che la nuova normativa non modifichi la regola dell'art. 344 della legge n. 2248/1865, allegato F, secondo cui fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto rimangono inalterate tutte le condizioni del contratto principale.
Parimenti si deve ritenere che non si produca l'assoggettamento al giudizio di congruita' sia nel caso di varianti (tecniche) che non si traducono in un aumento del prezzo complessivo del contratto, sia (ovviamente) nel caso di variazioni del progetto che importano una diminuzione dell'importo previsto in contratto.
Per gli atti aggiuntivi che ricadono sotto il vigore della legge, in attesa di approvazione alla data del 1^ gennaio 1994, si applica la disciplina (transitoria) prevista nel comma 19 e nel successivo comma 20: pertanto entro sessanta giorni dal 1^ gennaio c.a. (data di entrata in vigore della legge n. 537) occorre dare avvio al procedimento avente ad oggetto il giudizio di congruita', da concludersi entro i successivi novanta giorni (comma 20).
La circolare del Ministero dei lavori pubblici fa peraltro decorrere detti termini dal momento in cui sono individuati i criteri ed i parametri di riferimento.
Per gli atti aggiuntivi futuri si puo' ritenere applicabile la medesima disciplina (a regime) prevista per i nuovi contratti (commi 16 e 17) con l'avvertenza che in attesa della costituzione dell'Osservatorio, possono essere utilizzati, medio tempore, i criteri e parametri fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Occorre a tal fine segnalare che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha formulato i criteri e parametri di riferimento per le verifiche di congruita' di cui al comma 19 dell'art. 6 della legge n. 537/1993 (pubblicati nel n. 4/94), individuandoli nei prezzi stabiliti per le varie categorie di lavoro nel prezzario ufficiale delle regioni ovvero dei provveditorati opportunamente aggiornati.
In base alla circolare del Ministero dei lavori pubblici ai "criteri e parametri" individuati dal Consiglio superiore puo' farsi medio tempore riferimento anche per i nuovi contratti e per l'esame di congruita' dei contratti in corso di esecuzione, in attesa della definizione dei "costi standardizzati", di cui ai commi 17 e 28.
In prima applicazione, la nuova disciplina sulla congruita' dei prezzi puo' assumere un rilievo relativamente alle opere trasferite ex art. 5 della legge n. 64/1986 e delibera CIPE n. 157/87, per le quali permane, medio tempore, fino al subentro della Cassa depositi e prestiti, la competenza di gestione del Ministero dei lavori pubblici
e per esso del commissario ad acta.
In tale ambito, allorquando si palesi la ricorrenza delle fattispecie che danno luogo al meccanismo previsto dall'art. 6 (nuovo contratto, cottimo fiduciario, atto aggiuntivo, ecc.), occorrera' accertarne l'applicazione da parte del soggetto trasferitario, subordinando, se del caso, l'erogazione delle rate di acconto previste in convenzione al riscontro dell'adempimento di legge.
Dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 6 - il cui ammontare sara' dedotto da apposita certificazione del legale rappresentante dell'ente trasferitario - si terra' conto in sede di certificazione della spesa finale in vista della definizione della convenzione, a meno che, nel frattempo, non subentri la Cassa depositi e prestiti.
Di rilievo per l'attivita' del commissario ad acta e' anche il meccanismo di revisione dei contratti in corso, di cui ai commi 28 e seguenti.
La normativa investe, in primo luogo le attivita' in gestione diretta non ancora trasferite, per le quali la responsabilita' del giudizio di congruita' grava direttamente sullo scrivente.

In questo ambito, occorre pertanto procedere immediatamente alla individuazione di eventuali contratti che debbono essere sottoposti a detta valutazione, ricadendo nelle condizioni indicate dalla legge:
stato di esecuzione non eccedente il 25% dell'importo contrattuale;
eccedenza del prezzo concordato del 15% rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari;
aggiudicazione o stipulazione nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1992 ed il 1^ gennaio 1994.

In attesa che siano resi noti i prezzari aggiornati dei provveditori, sulla base dei quali verificare la seconda delle condizioni sopra indicate (secondo quanto disposto dall'assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 25 febbraio e dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici), le strutture operative verificheranno la sussistenza della prima e della terza condizione, dandone tempestiva comunicazione allo scrivente ed al servizio coordinamento giuridico e contenzioso.
Per le successive incombenze verranno impartite ulteriori direttive.
Si ricorda che, in ogni caso i procedimenti di revisione contrattuale debbono essere definiti entro il termine (considerato perentorio dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici) di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (1^ luglio 1994).
Per quanto riguarda le attivita' tuttora in regime di concessione, l'onere di procedere al giudizio di congruita' spetta ai concessionari, titolari dei rapporti contrattuali. Tuttavia le strutture operative, nell'ambito dei poteri di controllo inerenti la concessione, avranno cura di verificare gli avvenuti adempimenti. Analogamente si procedera' nell'ambito dei rapporti di trasferimento regolati dalleconvenzioni ex art. 5 della legge n. 64/1986.


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