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Rif. DV00801
Documento 29/10/1987 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 29233
Data 29/10/1987
Riferimento
Note (G.U. 10-02-88 N.33)
Allegati
Titolo COLLAUDO STATICO - 'LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 N. 1086, ART. 20 - AUTORIZZAZIONI LABORATORI PER PROVE SUI MATERIALI'
Testo A. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71 questo Ministero ha facolta' di rilasciare, con apposito decreto, a laboratori diversi da quelli ufficiali autorizzazioni ad eseguire prove sui materiali per il controllo dei requisiti richiesti dalla normativa tecnica per la sicurezza delle costruzioni: la conseguente attivita' dei laboratori autorizzati, ai fini della legge suddetta, e' servizio di pubblica utilita'.

Detta facolta' e' stata in passato esercitata sulla base di successive regolamentazioni il cui corpus si e' man mano formato sulla base di proposte del Servizio tecnico centrale di questo Ministero e di indirizzi e pareri della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui avviso e' obbligatorio ai sensi del citato art. 20 della stessa legge n. 1086/71.

Particolari esigenze volte ad assicurare che la funzione di pubblica utilita' riconosciuta ai laboratori in questione sia garantita da validi presupposti, hanno indotto questa amministrazione a formulare, sulla base di uno studio del Servizio tecnico centrale, del parere espressso dalla citata sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' del parere reso dell'ufficio studi e legislazione di questo Ministero, un'aggiornata regolamentazione tecnico-amministrativa che forma oggetto della presente circolare ed e' di seguito portata a conoscenza degli interessati del settore.


B. Le istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71, da inoltrare al Ministero dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale - Piazzale di Porta Pia, 2 - O0198 Roma, debbono sempre riferirsi a strutture operative con esperienza almeno biennale nell'ambito dei controlli delle opere oggetto della citata legge, costituendo elemento qualificante anche eventuale altra attivita' svolta in campi affini.

Si precisa peraltro che, in considerazione del fatto che le autorizzazioni in oggetto riguardano un servizio di pubblica utilita', l'amministrazione, oltre all'accertamento circa la sussistenza dei requisiti di ordine tecnico ed amministrativo di cui alla regolamentazione che segue, si riserva ogni azione di controllo e di regolazione sotto il profilo quantitativo-ubicazionale.


C. In relazione a quanto innanzi precisato le istanze di nuove autorizzazioni devono essere forrnulate in due fasi.

Nella prima fase dovra' essere inoltrata generica richiesta di autorizzazione con specifico riferimento alla ubicazione del laboratorio nell'ambito territoriale pertinente, corredando la domanda di ogni elemento utile, ad avviso del richiedente, a sostegno della propria istanza sotto il profilo della collocazione.

A seguito di preliminare assenso dell'amministrazione sotto il profilo della collocazione territoriale del laboratorio, nella seconda fase, entro i termini che saranno indicati, dovra' essere formulata specifica istanza di autorizzazione contenente la seguente documentazione:

1) domanda di bollo sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante, con firma autenticata. Nella domanda dovra' specificarsi:

a) il tipo di gestione (ditta individuale, societa' di capitale, societa' di persone);
b) ubicazione della sede del laboratorio;
c) periodo di attivita' precedente;

2) documentazione relativa alla proprieta' ed alla gestione del laboratorio:

a) per enti pubblici:

"dichiarazione di compatibilita'" resa dal direttore e dagli sperimentatori del laboratorio;

b) per societa' di capitali e miste:
- atto costitutivo e successive eventuali variazioni;
- statuto e successive eventuali variazioni;
- estratto notarile del libro dei soci;

certificati penali dei soci e del direttore del laboratorio;

"dichiarazione di compatibilita'" per i soci ed il direttore;

c) per societa' di persone:

tutto quanto sopra, tranne l'estratto del libro dei soci;

d) per ditte individuali:
certificati penali del titolare del direttore;

Si chiarisce che per "dichiarazione di compatibilita'", da rilasciare dai soggetti sopra indicati, deve intendersi una dichiarazione resa a mezzo di atto notorio nella qualita' ove si attesti che non sussiste alcuna situazione di incompatibilita' tra l'attivita' esplicata nel laboratorio ai sensi della legge n. 1086/71 e altre eventuali attivita' svolta dai soggetti stessi;


3) elenco dei macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio con l'indicazione della marca, delle specifiche prestazionali e del numero di matricola;


4) atto notorio con il quale il proprietario o il legale rappresentante attesti che tutte le macchine e le attrezature sono di proprieta' anche se con riservato dominio;


5) elenco del personale addetto con indicate, per ognuno, le funzioni svolte nell'ambito del laboratorio nonche' il preciso rapporto esistente con lo stesso;


6) documentazione circa la qualificazione del direttore e dello spcrimentatore;


7) relazione documentata dell'attivita' svolta nel biennio precedente.

La relazione dovra' elencare i tipi piu' significativi di prove effettuate nel suddetto biennio, indicandone approssimativamente il numero per ogni anno nonche' i principali committenti;


8) pianta dei locali adibiti a laboratorio con l'indicazione dei macchinari ed attrezzature;


9) copia autenticata dell'atto di proprieta' dei locali adibiti a laboratorio ovvero del contratto d'affitto;


10) attestati dell'idoneita' dei locali e degli impianti per i requisiti prescritti ai sensi della vigente legislazione;


11) descrizione dettagliata dell'iter amministrativo interno per il rilascio delle certificazioni;


12) stampati adottati per le diverse tipologie di certificazione;


13) tariffario delle prestazioni con indicata la sua validita' nel tempo e le eventuali agevolazioni praticate;


14) calendario impegnativo dei giorni di apertura del laboratorio;


15) dichiarazione impegnativa per l'osservanza delle seguenti regole di comportamento:

a) chiedere - producendo la necessaria documentazione - il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; cio' per consentire all'amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali e' stata concessa l'autorizzazione;

b) conservare per dieci giorni i campioni identificabili sottoposti a prova;

c) comunicare le variazioni del preziario quindici giorni prima della loro entrata in vigore;

d) non istituire centri di raccolta che possano creare comunque turbativa all'attivita' di altri laboratori autorizzati, ne' centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata.

A chiarimento del punto 3) precedente i macchinari ritenuti indispensabili sono i seguenti:

3-a) prove su calcestruzzi e laterizi:
pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata non inferiore a 300 tonn.;

spianatrice per rettifica meccanica dei provini, mole abrasive o a corona diamantata;

camera climatizzata o vasca di maturazione normale a controllo automatico della temperatura e dell'umidita', per la maturazione dei provini;

vasca termostatica per la maturazione accelerata dei provini;

stufa per l'essiccazione degli inerti;

serie unificata di stacci e crivelli;

setacciatore meccanico ed elettromagnetico;

betoniera da laboratorio;

bilance per cubetti, per inerti, ecc. di varia portata e precisione;

serie di casseforme per cubetti;

tavolo vibrante per casseforme;

pressa per prove di compressione su laterizi o, in alternativa, accessori per dette prove con la pressa dei calcestruzzi;

celle di taratura delle presse;

carotatrice per calcestruzzi;


3-b) prove sugli acciai:

macchina universale con portata non inferiore a 60 tonn., completa di attrezzatura per il tracciamento dei diagrammi "sforzi-deformazioni";

attrezzatura, indipendente dalla macchina universale, per le prove di piegamento e raddrizamento delle barre per cemento armato;

pendolo di Charpy per prova di resilienza degli acciai laminati con relativa cella frigorifera;

cella di taratura della pressa universale;

dispositivo segna-provette;

calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni dei campioni;

tranciatrice o altra attrezzatura per il taglio dei ferri.

A chiarimento dei punti 5) e 6) precedenti si puntualizza che la funzioanlita' di un laboratorio e' strettamenle legata ad un minimo di personale qualificato operante nel laboratorio stesso; minimo che e' individuato nel direttore, avente qualifica di ingegnere o architetto, nello sperimentatore, preferibilmente diplomato, e in un addetto di segreteria.

Circa la qualificazione del direttore la documentazione dovra' riferirsi a periodi di attivita' presso laboratori chiarendo se l'attivita' si riferisce o meno a prove sui materiali di cui alla legge n. 1086/71.

La qualificazione dello sperimentatore sara' appurata sia attraverso esame dei titoli posseduti (studio e attivita' svolta nel campo delle prove di boratorio), sia in sede di sopralluogo.

In merito ai locali adibiti a sede di laboratorio - punto 8) precedente - si specifica che, in rapporto alla dotazione minima di macchinario sopra specificato, questi devono avere una superficie utile non inferiore a circa 150 mq e consentire una buona funzionalita' del laboratorio stesso.

Circa poi l'iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione - punto 11) precedente - questo deve consistere essenzialmente nelta redazione del verbale di accettazione, nella tenuta del registro di carico e scarico e nell'archiviazione.

Al riguardo si precisa:

verbale di accettazione: sara' costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due staccabili: la prima verra' consegnata al committente, la seconda (foglio di lavoro) all'operatore che trascrivi i risultati delle prove, la terza restera' quale riscontro;

registro: prenumerato e bollato in parallelo al verbale di accettazione, conterra' gli estremi di tutti i passaggi interni dall'accettazione alla certificazione e fatturazione;

archivio: per ogni richiesta, sara' archiviata la copia del verbale di accettazione (foglio di lavoro), copia della certificazione, copia della fattura, estremi della spedizione della certificazione e della fattura.


D. L'accertamento della rispondenza o meno di tutte le condizioni innanzi elencate, da documentare nell'istanza a cura del richiedente, costituira' attivita' istruttoria propria del Servizio tecnico centrale, che operera' tutti i controlli del caso anche attraverso sopralluoghi e trasmettera' poi le istanze per il prescritto parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per quanto concerne i laboratori gia' autorizzati, questi, all'atto della richiesta di rinnovo dell'autorizazione, dovranno documentare di essersi gia' adeguati a tutte le disposizioni della presente regolamentazione, salvo che per i locali e le attrezzature; per queste ultime l'adeguamento dovra' in ogni caso realizzarsi entro e non oltre un anno dalla data del decreto di rinnovo dell'autorizzazione, mentre per quanto concerne i locali, l'amministrazione si riserva di valutare caso per caso la possibilita' di deroghe al minimo di superficie indicato dalla regolamentazione in oggetto.

Anche per la concessione dei rinnovi di autonzzazione il Servizio tecnico centrale operera' in fase istruttoria i controlli necessari.


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