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Rif. DV00319
Documento 22/07/1977 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 22/07/1977
Riferimento Protocollo Mittente n. 22513 del 05/05/1982
Note
Allegati
Titolo CONSUNTIVO LORDO - ART. 15 E 18 LEGGE 02-03-1949 N. 143
Testo Al fine di dirimere le perplessita' sorte in ordine alla interpretazione degli artt. 15 e 18 della vigente tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, si rappresenta quanto segue.

L'art. 15 della tariffa dispone che quando per l'esecuzione delle opere il professionista porta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera (compilazione del progetto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione), le sue competenze sono calcolate in base ad una percentuale del consuntivo lordo. "A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi....".
Al riguardo si pone il problema di stabilire se nel concetto di consuntivo lordo rientri o meno anche l'importo del compenso revisionale.
Ad avviso di questo Ministero, il quesito deve essere risolto positivamente.
Infatti, la nozione di consuntivo lordo fornita dalla disposizione suindicata ("somma di tutti gli importi liquidati") lascia chiaramente intendere l'intenzione del legislatore di commisurare il compenso per l'attivita' del professionista - che, nell'ipotesi considerata, segue l'intero sviluppo dell'opera, dall'ideazione alla approvazione - al costo complessivo dell'opera stessa nel quale non possono non essere comprese le somme pagate a titolo di revisione prezzi.
Cio' tanto piu' ove si consideri che, per effetto della nuova disciplina del pagamento dei compensi revisionali, dettata dalla legge 21 dicembre 1974, n. 700, il regime giuridico del compenso revisionale e' stato pienamente equiparato a quello del prezzo.
In tal senso, si e', del resto, recentemente espresso il Consiglio di Stato, previo avviso favorevole del Ministero del Tesoro (parere della I Sezione n. 1230/76 del 19 novembre 1976).

L'art. 18 della tariffa considera l'ipotesi in cui l'attivita' del professionista non segua l'intero sviluppo dell'opera, ma sia limitata ad una o piu' fasi; al riguardo, nel caso di incarico parziale originario, la norma dispone che la determinazione del compenso a percentuale e' fatta in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.

In ordine a tale disposizione, mentre per la nozione di "consuntivo lordo" vanno richiamate le precedenti considerazioni relative all'art. 15, per quanto concerne quella di "attendibile preventivo", va ritenuto che essa vada riferita ai reali prezzi di mercato al momento della prestazione, con esclusione di qualsiasi determinazione avente carattere fittizio.
Pertanto, per quanto concerne le prestazioni che si effettuano in corso d'opera (direzione dei lavori) o ad opera finita (collaudo), il compenso professionale va determinato in relazione all'importo dei lavori, comprensivo dell'eventuale aumento d'asta e dell'eventuale compenso revisionale; per quanto riguarda, invece, la progettazione, e' necessario distinguere l'ipotesi in cui la relativa prestazione, sulla base dell'incarico conferito o per altre ragioni, si esaurisca in un determinato momento (approvazione del progetto) da quella in cui la prestazione del progettista si protragga successivamente al predetto momento, con interventi progettuali in corso d'opera.
Il compenso professionale va commisurato nella prima ipotesi, all'importo dei lavori progettati, in base ai prezzi correnti al momento suindicato, mentre nell'altra, proprio perche' la prestazione professionale si protrae nel tempo, il compenso professionale va commisurato al consuntivo lordo dell'opera, inteso nel senso innanzi precisato.


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