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Rif. DV03907
Documento 29/05/1989 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 66
Data 29/05/1989
Riferimento
Note
Allegati
Titolo ADEGUAMENTO TARIFFARIO - AUMENTO DEL 20% - OPERE DI IMPORTO SUPERIORE AI CINQUE MILIARDI - DISCIPLINA
Testo Con il Decreto Inteministeriale Grazia e Giustizia (Lavori Pubblici) in data 11.6.1987 n. 233 - pubblicato sulla G.U. - Serie generale - n. 138 del 16.6.1988 - è stato disposto l'aumento del 20% dei compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli Ingegneri ed Architetti (Legge 2 marzo 1949 n. 143) e già adeguati con precedenti DD.II. 21.8.1958; 25.2.1965; 18.11.1971; 13.4.1976 e 29.6.1981.

Poiché l'interpretazione della disposizione di cui al citato D.I. n. 233, può determinare, all'atto pratico, difformità di applicazione, questo Servizio Tecnico Centrale ha ritenuto di interpellare sulla questione l'Ufficio Studi e Legislazione che con la nota 22.3.1989 n. 2398/88 ha fatto presente testualmente quanto segue:

"Con riferimento al quesito di cui alla nota n. 188 del 3.10.1988 osserva questo Ufficio che effettivamente un'interpretazione letterale del D.I. 11.6.1987, n. 233 avente per oggetto l'adeguamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, condurrebbe ai risultati non in linea con i principi di sostanziale equità, così come evidenziati nella nota menzionata.

"Avendo infatti il sopracitato decreto disposto, per i compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con dd.mm. 21.8.1958, 25.2.1965; 18.11.1971, 13.4.1976 e 29.6.1981, l'ulteriore aumento del 20% ad eccezione dei compensi per le opere di importo superiore ai cinque miliardi, si potrebbe verificare che un compenso relativo al collaudo di un'opera il cui importo sia inferiore ai cinque miliardi sia maggiore del compenso relativo alla stessa prestazione professionale attinente ad un'opera il cui valore sia invece superiore alla predetta cifra dei cinque miliardi, ciò in quanto soltanto nel primo caso sarebbe applicabile l'aumento del 20% di cui al D.I. 233/'87.

"Per ovviare a tali conseguenze, con tutta evidenza sperequative, e in ossequio al noto criterio ermeneutico secondo il quale è da privilegiare quell'interpretazione giuridica che non conduca a risultati in contrasto con i principi costituzionali, è parere di questo Ufficio che nulla osti all'interpretazione prospettata nella nota sopracitata.

"Il divieto dell'aumento del 20% di cui al D.I. in discussione dovrà quindi essere operativo per la parte eccedente l'importo di cinque miliardi, ferme restando l'applicabilità della maggiorazione in questione sino alla concorrenza del predetto importo".

Tanto si comunica per una corretta applicazione della norma di cui al D.I. 11.6.1987.


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