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Rif. DV02456
Documento 13/01/1995 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 57
Data 13/01/1995
Riferimento
Note (G.U. 29-03-95 N.74)
Allegati
Titolo COLLAUDO - 'DIRETTIVE CIRCA LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N.1165, IN MATERIA DI COLLAUDO DEI FABBRICATI SOCIALI DI COOPERATIVE EDILIZIE A CONTRIBUTO STATALE E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE'
Testo Il capo II del titolo V del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nel regolamentare le procedure per il collaudo dei fabbricati sociali realizzati dalle cooperative edilizie fruenti di contributo statale, dispone, tra l'altro:

a) che l'incarico di collaudo è affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici (art. 81), d'intesa con gli istituti di credito mutuanti;

b) che il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, procede alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio e tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni (art. 82);

c) che il collaudo è compiuto entro sei mesi dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore stesso, il Ministero dei lavori pubblici accordi proroga dei termini. Il collaudatore inadempiente può essere esonerato dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite (art. 83);

d) che la relazione definitiva di collaudo con il riparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, è trasmessa dal collaudatore, per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, alla cooperativa, la quale è tenuta a restituire gli atti al Ministero non oltre un mese dalla data di trasmissione, con le sue eventuali osservazioni, eccezioni o rilievi.

Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo ed il riparto, per almeno quindici giorni, dopo averne preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata.

Entro il cennato termine di quindici giorni, e comunque non oltre il mese di cui sopra, è ammesso ricorso al Ministero il quale decide in via definitiva, sentita la commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 84);

e) che il collaudo ed il riparto della spesa sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici (art. 85).

Le competenze attribuite a questo Ministero dall'art. 81 circa la nomina dei collaudatori sono oggi devolute ai provveditorati alle opere pubbliche giusta l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e l'art. 62 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le competenze attribuite a questo Ministero dall'art. 85 circa l'approvazione degli atti di collaudo e di riparto della spesa sono, invece, oggi suddivise tra i provveditoriali alle opere pubbliche cui compete l'approvazione del riparto di spesa ai sensi delle richiamate norme n. 1534/1955 e n. 865/1971, e gli istituti autonomi per le case popolari, cui compete l'approvazione dei collaudi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del relativo decreto di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Resta, comunque nella competenza di questa amministrazione centrale la definizione dei ricorsi di cui all'art. 84.

Ciò premesso, ritenuta la necessità di uniformare l'applicazione della richiamata normativa e considerato:

1) che la nomina delle commissioni di collaudo non è consentita dalle norme richiamate e che le relative spese incidono sul costo dell'intervento con conseguente aggravio degli oneri a carico dello Stato, essendo tale costo totalmente ammissibile al contributo erariale;

2) che nell'impossibilità di portare a termine l'incarico di collaudo entro i sei mesi stabiliti dalla legge, è necessario che i collaudatori rappresentino esplicitamente i motivi del ritardo affinchè questi possano formare oggetto di obiettiva valutazione da parte di questa amministrazione sia per la concessione dell'eventuale proroga, sia per l'adozione di possibili iniziative ai sensi dell'art. 127 del testo unico n. 1165/1938;

3) che solo se gli atti di collaudo e di ripartizione della spesa pervengono alle cooperative interessate per il tramite dell'ufficio a ciò delegato dalla norma, può aversi la certezza del dies a quo dal quale decorrono i termini stabiliti (trenta giorni) per la proposizione degli eventuali ricorsi.

Si invitano le SS.LL.:

1) ad evitare l'affidamento degli incarichi di collaudo dei fabbricati sociali costruiti da cooperative edilizie a contributo statale a commissioni di collaudo;

2) ad inserire nella lettera di comunicazione dell'affidamento dell'incarico uno specifico invito alla coopertaiva a predisporre e consegnare, entro sessanta giorni, al collaudatore tutta la documentazione occorente per l'espletamento dell'incarico (documentazione da indicare puntualmente nella lettera stessa) nonchè un richiamo circa la necessità che l'incarico stesso venga concluso entro i termini di legge o che, comunque, entro tali termini, il collaudatore comunichi i motivi che ostano all'adempimento. Nel caso che l'incarico di collaudo sia stato affidato in corso d'opera, il termine di sei mesi decorrerà dalla data della fine lavori;

3) ad inserire, sempre nella lettera di comunicazione dell'affidamento dell'incarico, opportune e necessarie direttive per il collaudatore affinchè, una volta redatti, gli atti di collaudo e di ripartizione della spesa vengano rimessi, a sua cura, direttamente al provveditorato alle opere pubbliche che ha conferito l'incarico, perchè questo li trasmetta ufficialmente alla cooperativa interessata per il seguito di competenza ai sensi del richiamato art. 84 con decorrenza di termini dalla data di ricevimento della lettera di trasmissione. La lettera provveditoriale di trasmissione dovrà contenere, tra l'altro, esplicito invito alla cooperativa a restituire comunque gli atti entro trenta giorni, sottoscritti o meno dai soci per accettazione;

4) è opportuno, inoltre, precisare in modo esplicito alle cooperative interessate, e quindi destinatarie anch'esse della lettera di comunicazione di affidamento dell'incarico, che nel caso in cui manchi l'accettazione da parte di uno o più soci, la cooperativa dovrà fornire documentata prova di aver, comunque, provveduto ad invitare i soci stessi a prendere visione di detti atti nei termini di legge.

Riacquisiti gli atti, il provveditorato, dopo aver accertato che tutti i soci li hanno sottoscritti o che, avutane conoscenza, non hanno proposto ricorsi avverso di essi a questo Ministero, trasmetterà la documentazione relativa al collaudo allo IACP della provincia in cui sorgono gli alloggi che ne sono oggetto, per l'approvazione di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (art. 9).

Gli atti di collaudo approvati dovranno essere restituiti dallo IACP al provveditorato che li ha trasmessi.

L'approvazione della ripartizione di spesa dovrà avvenire, da parte del provveditorato alle opere pubbliche, solo dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Qualora, invece, gli atti restituiti dalla cooperativa risultassero impugnati, con apposito ricorso, da parte di qualche socio, il provveditorato dovrà immediatamente inviare tutta la documentazione a questo Ministero per le determinazioni di competenza.

Per quanto riguarda, poi, la concessione del nulla osta alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale previsto dall'art. 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, la cui competenza è stata devoluta ai provveditorati alle opere pubbliche dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 e dall'articolo unico della legge 29 dicembre 1969, n. 1073, è necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle conseguenze irrevocabili che scaturiscono da tale atto.

Il primo comma dell'art. 229 del citato testo unico recita, infatti: "Con la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio, dalla quale non può essere dichiarato decaduto se non nei soli casi di morosità disciplinati dagli articoli 66 e 103, comma terzo".

Da qui l'esigenza che detto nulla osta venga rilasciato solo dopo accurati accertamenti tendenti a verificare non solo l'esistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità al contributo del bene di cui si autorizza il trasferimento di proprietà (approvazione degli atti di collaudo e di ripartizione della spesa) e il posesso da parte del socio assegnatario dei requisiti oggettivi richiesti dal richiamato testo unico per ottenere l'attribuzione in proprietà di case costruite da cooperative edilizie fruenti di contributo statale (articoli 31 e 95 del testo unico citato), ma anche che non risultino, comunque, situazioni o comportamenti che, se rilevati prima della stipula, potrebbero essere sanzionati con la dichiarazione di decadenza del socio dal diritto all'assegnazione dell'alloggio.

In proposito si richiama che già con circolare ministeriale 12 febbraio 1970, n. 688, era stato disposto che, ove fosse risultato che un socio non avesse tempestivamente occupato l'alloggio sociale consegnatogli, avrebbe dovuto essere interessata in proposito la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, per le decisioni di competenza ai sensi dell'art. 98 del testo unico n. 1165/1938 e della legge 9 febbraio 1963, n. 131 e che, qualora si fosse accertato che un socio, dopo aver regolarmente occupato, lo avesse successivamente dato in locazione senza chiedere la prescritta approvazione ministeriale, il socio interessato avrebbe dovuto essere affidato a regolarizzare la situazione in conformità delle disposizioni di cui al testo unico medesimo (articoli 111 e 112).

Con la presente si ribadisce, pertanto, che, qualora vengano riscontrati casi di mancata occupazione, della questione dovrà essere investita la competente commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, mentre qualora vengano riscontrati casi di cessione, di locazione o di compiuta o tentata speculazione, la questione dovrà essere segnalata a questo Ministero per il seguito di competenza.

In entrambi i casi, la concessione del nulla osta alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale nel confronti del socio interessato sarà sospeso fino ad intervenuta definizione decisione.

In margine a quanto precede, poichè si è avuto modo di osservare che i documenti indicati nel modulo "B" a suo tempo allegato alla circolare 12 febbraio 1970, n. 668, non sono più pienamente corrispondenti alla sopravvenuta normativa, si reputa necessario sostituire il suddetto modello con quello che si allega alla presente.


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