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Rif. DV00757
Documento 30/07/1966 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 7650
Data 30/07/1966
Riferimento
Note
Allegati
Titolo OPERE PUBBLICHE - COLLAUDO - INCARICO
Testo A seguito del decentramento amministrativo operato nell'amministrazione lavori pubblici in base al decreto legge 15-3-1965, n. 124 - ratificato, con modificazione, con legge 13-5-1965, n.431 - i provvedimenti relativi alla scelta e nomina dei collaudatori sono passati quasi totalmente alla competenza degli istituti decentrati, specie per quanto riguarda le opere sovvenzionate.

Tale circostanza ha reso obiettivamente difficile attuare una distribuzione degli incarichi rispondente ai necessari principi di equita' in quanto a ciascun istituto decentrato manca la visione d'insieme relativa a tutti i funzionari in servizio nonche' gli ingegneri iscritti negli appositi elenchi dei collaudatori in pensione o liberi professionisti.

Si e' verificato inoltre che, mentre ciascun istituto decentrato puo' autonomamente tener ben presente in sede di assegnazione di collaudi i propri dipendenti, cio' questa presidenza non puo' fare per i funzionari in servizio presso questa sede centrale.

Si deve poi aggiungere che dalla situazione statistica risulta che generalmente le assegnazioni non vengono effettuate con i dovuti criteri di rotazione e che nella valutazione del numero e dell'importo dei collaudi assegnati non sempre si tiene il dovuto conto del grado dei funzionari.

Infine si e' altresi' rilevato che taluni istituti assegnano collaudi a geometri per opere che non riguardano lavori di sola manutenzione e che sono stati conferiti collaudi finanche a professionisti, ingegneri o geometri, i cui nominativi non figurano ne' fra quelli dei funzionari di ruolo del genio civile ne' nell'elenco dei collaudatori ex dipendenti dello Stato e neppure nell'elenco dei collaudatori liberi professionisti.

Tali circostanze, che destano ovviamente la piu' viva preoccupazione, hanno indotto questa presidenza ad accertare attentamente l'andamento e la situazione degli incarichi di collaudo conferiti dagli istituti decentrati, rientrando nella competenza del dipendente servizio tecnico centrale sia la disciplina che il controllo degli adempimenti tecnici demandati agli uffici esecutivi.

Presso la segreteria generale del servizio tecnico centrale e' impiantato uno schedario ove vengono registrati tutti gli incarichi di collaudo da qualunque ente conferiti.

Per poter mantenere aggiornato tale schedario e' indispensabile che gli istituti decentrati rimettano puntualmente e tempestivamente l'elenco mensile degli incarichi di collaudo.
La trasmissione dell'elenco mensile, richiesto con circolare 18-5-1954 n. 1784 e 10-11-1956, n. 4730, e' stato nuovamente sollecitato con circolare 23-3-1966, n. 6682.

Deve lamentarsi che alcuni istituti ancora non inviano detti elenchi ostacolando in tal modo controlli e verifiche disposti in materia. Da tali istituti si resta pertanto in attesa anche degli elenchi relativi ai mesi arretrati.

Premesso quanto sopra si segnala l'esigenza assoluta di attenersi per l'avvenire alle seguenti direttive:

1) inviare costantemente e tempestivamente gli elenchi mensili degli incarichi di collaudo; gli istituti che non sono in regola con tale adempimento vorranno provvedervi subito inviando come detto anche i prospetti arretrati;

2) procedere alla scelta dei collaudatori tenendo conto (nella distribuzione degli incarichi, specie in relazione all'importo dei lavori), di tutti i necessari requisiti, ed in primo luogo per i funzionari in servizio al grado e della competenza, mentre per i funzionari in pensione occorrera' aver particolare riguardo anche alle condizioni fisiche. Tale ultimo requisito vale anche ovviamente per liberi professionisti;

3) stabilire una opportuna rotazione che tenga conto il piu' possibile del grado gerarchico ai fini di una razionale ed equa distribuzione tra funzionari dipendenti dello stesso istituto;

4) con i medesimi criteri di cui al punto precedente conferire gli incarichi di collaudo anche ai funzionari in servizio presso questa sede centrale non potendo ovviamente consentirsi che questi vengano trascurati nei confronti di quelli che prestano servizio presso gli istituti decentrati;

5) tenendo conto di quanto all'uopo dispone l'art. 362 delia legge 20-3-1865, n. 2248 (all. F) e successive modificazioni, occorrendo costituire una commissione di collaudo sara' da tener presente l'opportunita' di includere un membro prescelto tra i funzionari dell'amministrazione centrale quando - s'intende - lo richieda la situazione amministrativa dell'opera da collaudare;

6) tener presente che, a norma della legge 20-3-1865, n. 2248, art. 362, ai geometri puo' essere affidato soltanto la collaudazione dei lavori di manutenzione annuale e pluriennale;

7) evitare in modo assoluto di affidare incarichi di collaudo a professionisti fuori dei casi previsti dalla legge.

Per contribuire alla auspicata razionale ed equa distribuzione degli incarichi di collaudo si fa riserva di comunicare periodicamente l'elenco dei collaudatori che si distaccano eccessivamente dalla media o per eccesso o per difetto degli incarichi ricevuti in relazione si intende a tutte le segnalazioni dei provveditorati.

Tenuto conto dello scopo orientativo della segnalazione, l'elenco di che trattasi sara' riferito a funzionari che hanno il coefficiente 670, 500 e 402.


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