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Rif. DV00640
Documento 14/02/1970 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 581
Data 14/02/1970
Riferimento
Note
Allegati
Titolo TUTELA PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
Testo La legge 14-3-1968, n. 292 (v.), ha definito il problema della ripartizione della competenza tra il Ministero per la pubblica istruzione e il Ministero per i lavori pubblici, in ordine agli interventi su opere a carattere storico, monumentale, artistico, ecc., soggette alla disciplina della legge 1-6-1939, n. 1089 (v.).
L'art. 1 stabilisce che il Ministero per i lavori pubblici provvede, con fondi del proprio bilancio:
a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge del 1939, n. 1089 (v.);
b) ai lavori della stessa natura in edifici statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti, che perseguano finalita' artistiche e culturali.
L'art. 3 della stessa legge stabilisce che saranno eseguiti dal Ministero per la pubblica istruzione, con propri fondi di bilancio, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera a) del precedente art. 1, qualora rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico o, sotto tale profilo, richiedano interventi tecnici specializzati, o particolari cautele nella progettazione o nell'esecuzione.
Pertanto, la delimitazione della competenza tra le amministrazioni della pubblica istruzione e dei lavori pubblici sta nella distinzione tra restauro statico-strutturale e restauro prettamente artistico.
Tuttavia, in opere della natura di quelle di cui trattasi, non riesce sempre agevole avvertire una tale distinzione, specie quando nelle strutture di un edificio siano incorporate parti di natura prettamente artistica (pitture murali, mosaici, rosoni, capitelli, lesene,ecc.) non facilmente rimovibili, cosi' da consentire che i lavori di restauro statico proseguano indipendentemente dai lavori di restauro artistico.
In tali casi, poiche' la salvaguardia dei caratteri monumentali ed artistici degli edifici soggetti alla disciplina della legge n. 1089 del 1939 e', in linea generale e senza deroga alcuna, affidata alla competenza degli organi del Ministero per la pubblica istruzione e' alla competenza di detti organi che codesti uffici dovranno deferire per deterrninare se talune opere debbano essere assunte a carico del bilancio di questo Ministero, o lasciate a carico del bilancio del Ministero per la pubblica istruzione.
Ove tale criterio non fosse sufficiente a determinare la competenza in taluni casi controversi, codesti uffici vorranno sottoporre l'esame delle questioni insorte a questo Ministero, che ricerchera' la soluzione d'intesa con il Ministero per la pubblica istruzione.


I . Lavori in edifici di cui alle lettere a) e b) di proprieta' dello Stato.

Per gli interventi di restauro statico, ecc., da eseguirsi in edifici di proprieta' dello Stato e di cui alle lettere a) e b) art. 1 legge n. 292 del 1968, gli organi di questo Ministero hanno una competenza primaria, in base alle disposizioni di cui al Regio decreto 18-5-1931, n. 544 e, pertanto, non occorre alcuna richiesta o segnalazione da parte di altre amministrazioni potendo codesti uffici intervenire anche di propria iniziativa.
Tuttavia, bisognera' sempre tener presente il preminente interesse del Ministero per la pubblica istruzione alla tutela e salvaguardia del carattere monumentale degli edifici di cui alla lettera a), nonche' alla tutela e conservazione delle raccolte museali negli edifici di cui alla lettera b).
Per tale motivo l'ultimo comma del richiamato art. 1 fa salva la competenza rispettivamente dei sovrintendenti ai monumenti e dei sovrintendenti alle gallerie, mentre il successivo art. 2, comma primo, stabilisce che gli organi del Ministero per i lavori pubblici dovranno procedere al riguardo d'intesa con le competenti sovrintendenze.
E' appena il caso di far presente che, quando trattasi di lavori di manutenzione, detti lavori debbono avere il carattere della straordinarieta', poiche' le opere di piccola manutenzione e di manutenzione ordinaria devono sempre fare carico all'amministrazione usuaria dell'immobile.
Per quanto attiene alla distinzione tra lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione. si fara' riferimento ai criteri distintivi fissati nella circolare n. 4705 del 184-1934.

2. Lavori in edifici non statali di cui alla lettera b) privi di interesse storico, artistico, ecc.

Gli edifici non statali, privi di interesse artistico, storico, ecc., adibiti a raccolte museali dello Stato o a servizi ad esse inerenti, rientrano nella piu' vasta categoria degli edifici privati destinati a sede di uffici pubblici statali, di cui al capitolo 5862 del bilancio di questo Ministero.
Per tali edifici, facendo salva la competenza del sovrintendente alle gallerie, di cui si e' detto al precedente paragrafo primo, nessuna formalita' preventiva occorre per l'intervento degli organi di questo Ministero.
Dovra', tuttavia, accertarsi che i lavori che si intendano eseguire non siano stati posti, per contratto, a carico del proprietario; per il resto vanno osservate le medesime procedure e condizioni che si osservano per gli altri edifici privati adibiti a sede di uffici pubblici statali.
Per i lavori in edifici non statali, di cui alla lettera b), che abbiano, pero', interesse artistico, storico, ecc., si rinvia al successivo paragrafo terzo.

3. Lavori in edifici non statali di cui alle lettere a) e b) di interesse artistico, storico, ecc.

Per gli edifici non statali di interesse artistico o storico, soggetti alla legge 1-6-1939, n. 1089 (v.), gli interventi di questa amministrazione sono subordinati all'espletamento da parte del Ministero per la pubblica istruzione, della particolare procedura stabilita dagli artt. 14, 15, 16 della legge n. 1089 predetta, integrati e modificati dalle disposizioni della legge 21-12-1961, n. 1552 (v.).
Per la legittimita' degli interventi degli organi di questo Ministero, nell'esecuzione dei lavori di loro competenza negli edifici di cui trattasi, e', pertanto, necessario il provvedimento del Ministero per la pubblica istruzione con il quale lo Stato si sostituisce al proprietario, accollandosene l'onere in via temporanea (salvo, beninteso, il rimborso da parte del proprietario della somma spesa, giusta il primo comma art. 17 legge n. 1089 del 1939).
Anche se la necessita' di tali lavori venga accertata direttamente da codesti uffici o su segnalazione di enti o privati, occorre, percio', interessare gli organi del Ministero per la pubblica istruzione per l'espletamento della procedura prevista dalle norme predette.
A lavori ultimati e collaudati, codesti provveditorati dovranno inviare il relativo atto con cui si approva il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, nonche' gli atti giustificativi dell'intervento e della spesa sostenuta, affinche' questo Ministero possa provvedere, d'intesa con quello della pubblica istruzione al recupero della somma o all'accollo, da parte dello Stato, in via definitiva, di tutta o parte della spesa stessa, secondo quanto disposto dall'ultimo comma, art. 2, legge n. 292 del 14-3-1968 e ai sensi dell'art. 3 legge 21-12-1961, n. 1552.
L'art. 2 della legge in oggetto stabilisce al primo comma che al progetto delle opere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 e alla scelta delle modalita' della loro esecuzione, il competente organo del Ministero per i lavori pubblici provvedera' d'intesa con la sovrintendenza competente.
Al riguardo si comunica che il Ministero per la pubblica istruzione ha diramato a tutti i sovrintendenti alle antichita' e belle arti la circolare n. 295 in data 22-6-1968, n. 8388, di cui si allega copia.
In tale circolare e' chiarito che, per le opere la cui iniziativa parta dalle sovrintendenze, queste prenderanno contatto con gli uffici del genio civile per concordare il programma degli interventi di competenza del Ministero per i lavori pubblici e, caso per caso, le stesse sovrintendenze dovranno specificare le modalita' di esecuzione piu' appropriate alle specifiche esigenze dei singoli monumenti.
Nel caso in cui (e' detto nella stessa circolare) l'iniziativa dei lavori, partendo da altri enti o da privati, venga assunta dagli uffici del genio civile, i progetti, prima di venire realizzati, dovranno ottenere l'approvazione del competente sovrintendente, ai sensi dell'art. 18 legge 1-6-1939, n. 1089, restando fermo il principio che l'esecuzione dei lavori sara' sottoposta alla vigilanza del sovrintendente medesimo con la facolta' di intervento in qualsiasi fase della realizzazione.
E' stato chiarito tra questo Ministero e quello della pubblica istruzione il significato da attribuirsi alle espressioni contenute nella suddetta circolare: per cui, la' dove si parla di approvazione del progetto da parte del competente sovrintendente, deve intendersi semplicemente una dichiarazione da parte del sovrintendente che confermi e concluda le intese intercorse con gli uffici del genio civile, nella fase della progettazione e nella scelta delle modalita' esecutive, ai sensi del primo comma art. 2 della legge in oggetto, e non gia' l'approvazione formale di cui all'art. 18 della citata legge n. 1089, che riguarda i progetti presentati da enti o da privati che intendano eseguire direttamente e a proprie spese i lavori di restauro in edifici di loro proprieta'.
La' dove, inoltre, nella suddetta circolare del Ministero per la pubblica istruzione si parla di vigilanza del sovrintendente durante l'esecuzione dei lavori, non deve intendersi una sorveglianza che interferisca nel procedimento tecnico di esecuzione delle opere, bensi' l'alta vigilanza nel campo artistico, poiche' dovra' sempre tenersi conto del carattere monumentale dell'edificio e delle sue particolari esigenze artistiche, nonche' tenersi conto della circostanza che, durante l'esecuzione dei lavori, possano presentarsi fatti imprevisti che richiedano varianti in corso d'opera.



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