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Rif. DV00818
Documento 23/10/1979 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 19777
Data 23/10/1979
Riferimento
Note
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COLLAUDO OPERE PUBBLICHE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - 'COMPETENZA AMMINISTRATIVA: LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 N. 1086 - LEGGE 2 FEBBRAIO 1974 N. 64'
Testo Come e' noto la legge 5-11-1971, n. 1086, riguardante le norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonche' la legge 2-2-1974 n. 64, relativa a provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, affidano particolari incombenze agli Uffici del Genio Civile o agli Ingegneri Capi degli stessi Uffici.

Allo stato attuale, con il trasferimento di competenze proprie del Ministero dei Lavori Pubblici alle Regioni e con la soppressione degli Uffici del Genio Civile, puo' risultare spesso non facilmente individuabile quali siano gli Uffici periferici ai quali e' demandato l'incarico di provvedere alle incombenze di cui sopra.

Pertanto, allo scopo di portare chiarezza alla materia ed assicurare gli ordini professionali interessati, nonche' gli Enti, le Imprese e quanti, incerti sull'iter da far seguire alle pratiche, si rivolgono a questo Ministero onde ricevere precise direttive in materia, si fa presente che:

- le denunce delle opere in c.a., c.a.p. ed a strutture metalliche da presentare ai sensi dell'art. 4 della legge 5-11-1971, n. 1086 all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, devono essere presentate agli Uffici Tecnici della Regione ai quali sono state demandate le competenze amministrative in materia dei soppressi Uffici del Genio Civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-I977, n. 616.

Conseguentemente tutti gli adempimenti amministrativi previsti anche dagli altri articoli della citata legge 5-11-1971, n. 1086, sono da espletare a mezzo degli Uffici Tecnici regionali competenti, invece che dai soppressi Uffici del Genio Civile.

Restano pero' di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici gli adempimenti di cui agli artt. 9-20 e 21 della legge n. 1086 del 1971, riguardanti rispettivamente la denuncia della produzione in serie in stabilimento di manufatti, l'autorizzazione di nuovi laboratori per prove materiali e la emanazione ed aggiornamento delle norme tecniche per l'esecuzione delle strutture in c.a., c.a.p. e metalliche (paragrafo 11 - art. 88 D.P.R. n. 616).

Per quanto riguarda poi l'applicazione della legge 2-2-1974, n. 64, relativa a provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, si chiarisce altresi' che le incombenze amministrative in essa legge previste, gia' attribuite agli Uffici del Genio Civile, si intendono trasferite alle Regioni.
Restano sempre di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici le incombenze normative, e precisamente l'emanazione di norme tecniche e l'aggiornamento delle stesse (art. 1 - secondo comma), nonche' il rilascio dei certificati di idoneita' tecnica dei sistemi costruttivi con strutture a pannelli pareti portanti (art. 1 - ultimo comma e art. 7) ed inoltre la classificazione e successivi aggiornamenti degli elenchi delle zone sismiche per il territorio nazionale (art. 3).


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