Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV00817
Documento 09/01/1980 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 20049
Data 09/01/1980
Riferimento
Note
Allegati
Titolo COLLAUDO STATICO - 'LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 N. 1086 - ISTRUZIONI RELATIVE AI CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO ADOPERATO PER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO'
Testo Per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, l'allegato 2 delle norme tecniche stabilisce, tra l'altro, la frequenza dei controlli da eseguirsi in rapporto alla cubatura dei getti di conglomerati omogenei. A tale proposito si ritiene utile ribadire che detta frequenza rappresenta un minimo inderogabile al disotto del quale e' tassativamente vietato scendere anche per opere di modesta importanza, mentre per l'esecuzione di strutture anche di media importanza, sotto il profilo dell'impegno statico, sara' quanto mai opportuno che gli Enti in indirizzo dispongano delle frequenze di controllo superiori al minimo sopra detto.

Si ravvisa, parimenti, la necessita' che, prima dell'inizio della esecuzione delle strutture suddetta, vengano predisposte ed effettuate idonee prove preliminari per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto e per provvedere, ove cio' non si verificasse, ad apportare alla miscela le conseguenti modifiche.

La necessita' di prove preliminari sussiste anche nel caso di impiego di calcestruzzi preconfezionati in centrali di betonaggio, per i quali si ritiene siano da richiedere, con apposite prescrizioni di capitolato, adeguate garanzie di qualita' di comprovarsi a seguito di apposite prove sistematiche, con certificazione dei laboratori di cui all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086.

E' appena il caso di aggiungere che le prove preliminari o di qualificazione hanno solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno essere allegati alla "Relazione a struttura ultimata" di cui all'art. 6 della legge 5-11-1971, n. 1086. Cio' vale in particolare per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalita' ed ai tempi di trasporto in cantiere possono subire modifiche qualitative, anche sensibili.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it