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Rif. DV02455
Documento 16/03/1995 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO BILANCIO E PROGRAMM. ECONOMICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 16/03/1995
Riferimento
Note (G.U. 27-03-95 N.72)
Allegati
Titolo URBANISTICA - ABUSIVISMO EDILIZIO - PROGETTAZIONE - 'CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART.7 DEL DECRETO LEGGE 8 FEBBRAIO 1995, N.32'
Testo 1. L'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, stabilisce, con riferimento agli interventi finanziati dalla legge n. 64/1986, che "le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione".

Ai fini dell'approvazione delle predette variazioni da parte del CIPE, la norma richiede una preventiva valutazione tecnico-economica del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ed un'apposita relazione del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici.

Ancora l'art. 7 stabilisce che "le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione".

Con delibera del 22 novembre 1994, che si allega, il CIPE ha dettato norme procedurali per l'approvazione delle variazioni comportanti modifiche essenziali alla natura delle opere ovvero opere complementari o aggiuntive, purché indispensabile per la funzionalità e la fruibilità.

Pertanto, alla luce del dettato normativo, appare opportuno evidenziare che le variazioni che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse e non comportino opere complementari ed aggiuntive sono consentite, restando nella competenza esclusiva della Cassa depositi e prestiti, con la regolamentazione di cui alla circolare n. 1195 dell'ottobre 1993.

Le variazioni chc comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa sono ammissibili, ai sensi del su riportato art. 7, quando siano anche indispensabili pcr la fruibilità e funzionalità delle opere.

Pertanto l'indispensabilità è il presupposto necessario per l'avvio della procedura di approvazione della variante.



Variazioni progettuali: elementi da trasmettere ai istruttori

2. Gli enti convenzionati che ritengano di dover apportare o abbiano apportato senza conseguire la necessaria autorizzazione variazioni progettuali ad interventi finanziati sulla legge n. 64/1986, dovranno fornire al riguardo, in allegato alla richiesta di cui ai successivi paragrafi 3 e 4, tutti gli elementi necessari ai fini istruttori.

Ciascun ente dovrà dichiarare se la variazione progettuale da apportare comporti modifiche "essenziali" alla natura delle opere e fornire elementi estesi e dettagliati, sulla indispensabilità della variante per la fruibilità e funzionalità dell'opera.

Il nucleo di valutazione degli interventi pubblici ha provveduto a predisporre uno schema sintetico del documento da inviare in allegato (allegato 2) alla richiesta, di autorizzazione delle variazioni progettuali che comportino modifiche "essenziali" alle opere ovvero opere complementari o aggiuntive ad interventi ex legge n. 64/1986.
Una nota di accompagnamento chiarisce, voce per voce, i dati e le informazioni da fornire.



Modalita'di presentazione delle richieste di approvazione di variazioni che comportino modifiche essenziali.

3. Le richieste intese ad ottenere l'approvazione del CIPE dovranno essere fatte pervenire alla Cassa depositi e prestiti - Ufficio Divisione XII - Via Goito, 4, 00187 Roma, unitamente alla documentazione di cui all'allegato 1, e al Ministero del bilancio - Servizio per l'attuazione della programmazione economica - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, unitamente alla documentazione di cui all'allegato 2.

I nuclei ispettivo e di valutazione sono attivati, mediante invio della suddetta documentazione, rispettivamente, dalla Cassa depositi e prestiti e dal Servizio attuazione programmazione economica del Ministero del bilancio, ai sensi della normativa vigente.

4. Per agevolare i contatti con gli enti richiedenti, questi dovranno segnalare l'ufficio e la persona cui all'occorrenza sarà possibile rivolgersi, indicando il relativo numero di telefono e di fax, cui potranno rivolgersi direttamentc i due nuclei.


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