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In merito alla richiesta di parere pervenuta a codesto Ordine dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco, relativa alla attività di progettazione di impianti elettrici in edifici civili da parte di architetti, questo Consiglio ritiene dover precisare quanto segue.
Le competenze delle singole categorie professionali sono configurate, come noto, dai relativi ordinamenti professionali.
L'ordinamento professionale degli Ingegneri ed Architetti detta specifica disciplina per gli uni e gli altri professionisti agli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 2925 n. 2537.
L'art. 51 statuisce espressamente: "Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo (1)".
Per gli architetti provvede l'art. 52 a norma del quale "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti (1), sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".
Risulta evidente la diversa ampiezza normativa per interventi professionali consentiti agli ingegneri e quella consentita ad architetti.
Questi ultimi possono legittimamente intervenire solo sulle opere di edilizia civile, laddove agli ingegneri, per quel che qui interessa l'ampia e complessiva formulazione normativa delle competenze configura una privativa professionale che include l'attività impiantistica.
In tal senso, e con estrema chiarezza, si è espresso da ultimo il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza n. 415 del 6 aprile 1998, che si riporta in allegato.
L'intervento del legislatore poi nel disciplinare gli impianti tecnici (legge 5 marzo 1990 n. 46) ha tenuto conto della necessità di dare autonomia agli impianti rispetto al complesso murario nel suo complesso, estendendo per gli impianti elettrici le proprie prescrizioni non solo agli edifici civili ma a tutti i tipi di immobili, attesa la finalità di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone ed in correlazione agli interventi complessi e/o alle necessarie conoscenze tecniche specialistiche che tali opere richiedono.
Conoscenze ed interventi che solo gli ingegneri possono garantire.
Difatti la giurisprudenza amministrativa, chiamata a dirimere conflitti di competenza sullo specifico argomento, ha sempre ribadito la legittimazione professionale dei soli ingegneri (cfr. TAR LAZIO Sez. II, 30 luglio 1990 n. 1424; TAR LAZIO Sez. III TER 14.2.1995 n. 350).
Occorre infine dar conto che gli architetti per avallare una loro presunta competenza richiamano una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI n. 1876/97) intervenuta sulle vicende relative ai decreti attuativi della 46/90.
Va subito chiarito che il Giudice amministrativo di secondo grado non è entrato nel merito delle competenze professionali ma ha invalidato il sistema procedurale adottato dal Ministero dell'Industria per individuare i professionisti competenti alle verifiche e controlli previsti dalle nuove normative.
Per ciò che attiene le competenze il Consiglio di Stato ha operato un rinvio agli ordinamenti professionali come necessario criterio per individuare i professionisti cui affidare incarichi ex lege 46/90, con ciò ribadendo implicitamente la competenza esclusiva degli ingegneri nel settore.
Nella speranza di aver contribuito a fare chiarezza sull'argomento, si porgono cordiali saluti.
Allegato:
- Sentenza C.d.S. sez. V, 6 aprile 1998 n. 416 (SZ05331)
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