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Rif. DV00548
Documento 18/02/1994 CIRCOLARE
Fonte ISTITUTO PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 4
Data 18/02/1994
Riferimento
Note
Allegati
Titolo PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PERSONALE DIPENDENTE ORDINI - LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 537 ' MODIFICHE DEGLI ORDINAMENTI DELLE SOPPRESSE CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1994'
Testo La legge 24 dicembre 1993, n.537, pubblicata nel supplemento ordinario n.121 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.303 del 28 dicembre 1993, ha innovato ancora la materia previdenziale, con disposizioni che si vanno ad aggiungere a quelle gia' sancite con il decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificaizoni, nella legge 14 novembre 1992, n.438, e con i decreti legislativi del 30 dicembre 1992, n.503, ed 11 agosto 1993, numeri 373 e 374.

Queste ultime norme sono state gia' illustrate, rispettivamente, con le circolari 23 dicembre 1992, n.13/I.P., 23 luglio 1993 n.16/I.P. e 14 gennaio 1994, n.1, alle quali si fa comunque rinvio.

La presente circolare, invece, ha lo scopo di fornire istruzioni in merito alla nuova disciplina e sui riflessi sulle disposizioni precedenti.

Prima di iniziare l'illustrazione della richiamata legge n.537 del 1993, e' opportuno sin d'ora precisare che il legislatore con il comma 25 dell'art.11 della legge medesima ha fornito una interpretazione autentica dell'art.1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438, stabilendo che il periodo di preavviso di cui alla lettera c) del comma 2 del suddetto art.1 - concernente soprattutto il personale delle aziende municipalizzate - per le domande di cessazione dal servizio prodotte prima del 19 settembre 1992 inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.

1) Riduzione dell'importo delle pensioni di anzianita'.

L'art.11 della menzionata legge n.537 del 1993 ha previsto rilevanti novita' per ridurre la spesa pubblica in campo previdenziale e assistenziale, in particolare con il comma 16 che espressamente recita:
"Con effetto dal 1^ gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'eta' stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianita' contributiva inferiore a 35 anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidita', ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui all'allegata tabella A".

Al riguardo e' opportuno segnalare che detta tabella, per quanto attiene agli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni, non va oltre i 15 anni con una percentuale massima di riduzione dell'ammontare della pensione anticipata del 35 per cento.

Pertanto, ove si verifichino invece ipotesi di cessazioni anticipate con servizi inferiori a 20 anni, la percentuale di riduzione del relativo trattamento pensionistico dovra' essere sempre quelle del 35 per cento.

E' necessario precisare, inoltre, che nei confronti degli iscritti appartenenti a categorie che raggiungano il massimo della pensione con anzianita' inferiore a 35 anni ed ove tale limite non fosse tassativamente prescritto per il collocamento a riposo d'ufficio (nel qual caso si tratterebbe di pensione di vecchiaia), l'operativita' della tabella A va attribuita in funzione degli anni mancanti al raggiungimento del limite predetto che andra' a sostituire quello di 35 anni previsto nella tabella medesima.

Cio' promesso per l'applicazione della norma recata dal comma 16, si rende necessario chiarirne la decorrenza, l'ambito operativo, le modalita' di calcolo dell'anzianita' contributiva e le eccezioni.

a) Decorrenza.

La riduzione del trattamento anticipato di quiescenza trova applicazione con effetto dal 1^ gennaio 1994, va cioe' applicata sui trattamenti di pensione aventi decorrenza dalla predetta data, conseguiti a seguito di domanda di dimissioni dal servizio, e per tutte le altre cause di cessazione anticipate gia' specificate nella parte introduttiva della circolare n.16/I.P., cui si rinvia.

Va, pero', osservato che il rigore di tale disposizione e' stato attenuato dal successivo comma 19 che, come sara' poi illustrato, consente la revoca della domanda di dimissioni presentata dopo il 31 dicembre 1992 oppure la riassunzione in servizio in caso di avvenuta cessazione.

b) Ambito operativo.

L'ambito operativo e' espressamente stabilito dal comma 18 che recita:
"Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaria ed i superstiti, nonche' alle altre categorie di dipendenti iscrite alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 alle competenti amministrazioni".

Al riguardo si deve innanzitutto evidenziare che tra i destinatari di detta disposizione vi sono gli iscritti alle casse pensioni amministrate dall'ex Direzione generale degli istituti di previdenza.

Particolare rilevanza assume, poi, l'esclusione dell'applicazione del comma 16 nei confronti dei soggetti la cui domanda di "pensionamento" (ossia di dimissioni) sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni oppure ne sia stato deliberato, sempre entro la stesssa data, il collocamento a riposo per un adelle cause di cessazione anticipata specificate nella parte introduttiva della circolare n.16/I.P., in buona sostanza, il legislatore ha riprodotto la disposizione contenuta nell'art.1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, cosi' come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n.438.

In via preliminare, si deve osservare come, ai fini della citata esclusione, risulti necessario, quale prima condizione, che la domanda di dimissioni sia stata presentata prima del 15 ottobre 1993. Inoltre e' indispensabile che l'ente di appartenenza abbia accolto, con le consuete modalita' previste dalle norme legislative o regolamentari e sempre anteriormente al 15 ottobre 1993, detta domanda.

Peraltro, e' appena il caso di rammentare che la volonta' di accoglimento della domanda in questione puo' ritenersi manifestata, seppur in maniera implicita, qualora ricorrano ipotesi qualificabili come "silenzio-assenso", quando cioe' le fonti normative delle amministrazioni di appartenenza stabiliscano, per decidere in merito alle istanze di pensionamento presentate dai propri dipendenti, un preciso termine temporale spirato il quale, senza che sia intervenuto alcun provvedimento da parte delle amministrazioni stesse, le predette istanze si intendono accolte automaticamente senza ulteriori formalita'.

A tale proposito si ritiene opportuno far presente che, ancora recentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con nota n.15119/93 del 6 luglio 1993, ha precisato che le domande di collocamento a riposo del personale delle unita' sanitarie locali, per le quali non sia stata adottata alcuna delibera di accoglimento, devono comunque considerarsi accettate in virtu' dell'istituto del "silenzio-assenso" operant, nella fattispecie, in base al disposto dell'art.54 del decreto del Presidente della Repubblica n.761 del 1979.

Si precisa, inoltre, che, anche la sottoscrizione del modello S.C. 755/4 (all'epoca in uso) da parte del responsabile dell'ente datore di lavoro - ai fini della concessione del trattamento provvisorio di pensione - puo' essere considerata come manifestazione dell'amministrazione di accoglimento delle dimissioni, purche' il predetto modello risulti, da data certa, inviato alla competente direzione provinciale del Tesoro prima del 15 ottobre 1993.

Una particolare attenzione va rivolta, poi, alle fattispecie in cui il rapporto di lavoro rivesta natura privatistica (ad es. per le aziende municipalizzate), in quanto in tali casi non puo' ipotizzarsi la presenza di un atto di accoglimento delle dimissioni non previsto dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

Conseguentemente, qualora la domanda di cessazione dal servizio sia stata presentata anteriormente alla data del 15 ottobre 1993, gli interessati non saranno riguardati dalla riduzione proporzionale del loro trattamento pensionistico, secondo quanto statuito dal comma 16.

Si ritiene opportuno, inoltre, evidenziare che l'accoglimento delle domande di dimissioni avvenuto, come in precedenza esposto, entro il prescritto termine del 14 ottobre 1993, e' di per se' sufficiente ad escludere l'applicazione delle disposizioni recate dal richiamato comma 16.

Al riguardo occorre pero' sottolineare che la nuova normativa, pur riproducendo sostanzialmente le disposizioni contenute nell'art.1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, come convertito con legge 14 novembrbe 1992, n.438, non puo' essere interpretata secondo i chiarimenti che per quest'ultima norma sono stati forniti dal dispaccio telegrafico del Ministro del tesoro n.3938 del 16 febbraio 1993, in quanto le fattispecie da considerare sono completamente diverse.

Infatti, mentre il dispaccio del Ministro del tesoro e' intervenuto per far fronte alle situazioni di incertezza determinatesi all'atto dell'entrata in vigore del decreto-legge n.384 - che ha comportato provvedimenti difformi da parte degli enti prima delle modifiche intervenute in sede di conversione del decreto medesimo - con l'attuale norma prevista dalla legge n.537 del 1993 le incertezze non hanno piu' ragion d'essere e, comunque, coloro che volessero rivedere il proprio orientamento potrebbero revocare la domanda di dimissioni ed essere riassunti in servizio, in caso di avvenuta cessazione, come stabilito dal comma 19 dello stesso art.11 in esame.

Pertanto, eventuali modificazioni deliberare dagli enti dopo il 14 ottobre 1993, con differimento della data di collocamento a riposo, non potrebbero essere ritenute valide ai fini della esclusione della riduzione prevista dal comma 16.

Infine, con riguardo ai soggetti che sono incorsi nella sospensione dei pensionamenti anticipati stabilita a tutto il 31 dicembre 1993 dall'art.1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n.438, si deve rilevare che soltanto coloro che si trovano nelle suindicate condizioni previste dal citato comma 18 si sottraggono alla riduzione del trattamento pensionistico mentre, in caso contrario, deve trovare applicazione la riduzione medesima in quanto, anche se la cessazione dal servizio sia avvenuta entro il 31 dicembre 1993, la decorrenza della pensione avra' effetto dal 1^ gennaio 1994.

Conseguentemente la predetta riduzione e' applicabile in tutti quei casi di cessazione anticipata dal servizio verificatisi dal 19 settembre 1992 per i quali non operano ne' le forme di deroga di cui al comma 2 del menzionato art.1 del decreto-legge n.384 del 1992 come convertito nella legge n.438 del 1992, ne' le cause di esclusione disposte dai commi 16 e 18 dell'art.11 della legge n.537 in esame.

c) Modalita' di calcolo dell'anzianita' contributiva.

Nell'anzianita' contributiva debbono essere ricompresi tutti i servizi e/o periodi utili a pensione, secondo quanto specificato nella parte introduttiva della circolare n.16/I.P. alla quale si rinvia.

Va inoltre sottolineato che, si limitati fini della riduzione disposta dal comma 16 in esame, la complessiva anzianita' contributiva presa a base per la misura della pensione va arrotondata ad anni interi, in analogia ai criteri operativi utilizzati per il calcolo dell'indennita' integrativa speciale in quarantesimi in applicazione dell'art.10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n.79.

A tale riguardo, si ritiene opportuno rammentare che il servizio utile ai fini della misura tiene conto del solo arrotondamento previsto dall'art.3 della legge n.274 del 1991 che prevede espressamente: "... il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore".

In conclusione, quindi, la frazione di un anno del servizio utile ai fini del diritto, risultante alla data della cessazione, se superiore a sei mesi e quindici giorni viene valutata come un anno intero, altrimenti si trascura.

d) Eccezioni.

La riduzione del trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, si applica unicamente per le pensioni di anzianita'; conseguentemente sono escluse le pensioni di vecchiaia, quelle derivanti da cessazioni avvenute per invalidita' assoluta o relativa al posto occupato nonche' i casi, gia' ricordati, dei soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle amministrazioni di appartenenza.

2) Facolta' di revoca delle dimissioni e riassunzione in servizio.

Come prima cennato il legislatore, per attenuare il rigore della disposizione relativa alla riduzione del trattamento pensionistico, ha statuito espressamente al comma 19:
"E' fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilita' di revocarla, ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali".

Si osserva al riguardo che i dipendneti che avevano presentato domanda di dimissioni dal 1^ gennaio al 31 dicembre 1993 e che sarebbero penalizzati dalla riduzione prevista dal comma 16 possono avvalersi della facolta' di chiedere la revoca della domanda stessa; le summenzionate domande di revoca debbono essere presentate dagli interessati alle amministrazini di appartenenza entro la data del 2 marzo 1994, risultando fissata l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge n.537 del 1993 al 1^ gennaio 1994 (art.17).

E' opportuno precisare, inoltre, che stante la natura della norma, redatta allo scopo di salvaguardare coloro che altrimenti sarebbero colpiti dalla riduzione di cui al comma 16, ne deriva per gli enti datori di lavoro l'obbligo giuridico di accogliere le domande di riammissione in servizio.

Per quanto riguarda il riscatto del periodo dicu al comma 19 e' da precisare che esso avverra' con le consuete modalita' gia' previste dalle ex casse pensioni.

Al successivo comma 20 il legislatore del periodo di cu ila comma 19 e' da precisare entro il quale gl ienti datori di lavoro debbono provvedere di riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati".

3) Distacchi sindacali.

L'art.11 in esame, al comma 21, ha previsto, per gli iscritti che usufruiscano di distacchi sindacali non retribuiti, la facolta' di conservare l'iscrizione alle casse assumendo a loro carico l'intero onere contributivo anche per la parte dell'ente.

Tale norma, per i soli casi in esame, modifica la disposizine dell'art.24 del regio decreto-legge n.680/38, per la quale e' sempre e comunque l'ente datore di lavoro obbligato al versamento contributivo.

L'esercizio della facolta' di continuare l'iscriizone va richiesto con apposita domanda da parte degli interessati ed il pagamento dei contributi, a decorrere dalla data del distacco o dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, dovra' essere commisurato sulla retribuzione annua cui gli interessati medesimi avarebbero aavuto diritto se fossero rimasti alle dipendenze dell'ente che, all'uopo, dovra' rilasciare le relative periodiche certificazioni; il corrispondente versamento dovra' essere effettuato direttamente dal personale interessato alle contabilita' speciali accese per conto delle ex casse pensioni presso le tesorerie provinciali dello Stato in ragione trimestrale e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce.

Sulle somme pagate oltre tale termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale composto.

Si fa in ogni caso presente che sulla specifica problematica in esame verranno fornite con successiva apposita circolare ulteriori dettagliate istruzioni.

4) Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

Ancora prima della loro entrata in vigore, le disposizioni previste dall'art.10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, sulla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente e autonomo, sono state oggetto di modifica; in particolare, il comma 6 del suddetto decreto legislativo e' stato sostituito dal coma 9 dell'art.11 in esame, che recita:

"Il comma 6 dell'art.10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e' sostituito dai seguenti: "6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendneti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'art.10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n.49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n.120, in relazione alle quali traovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6-bis. Le quote delle pensioni di anzianita' a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione degli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente".

Tale norma oltre a confermare l'assoluto divieto di cumulo tra le pensioni di anzianita' ed i redditi da lavoro dipendente nonche' quelli da lavoro autonomo nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art.10 del decreto legislativo n.503, ha introdotto delle innovazini per le pensioni di anzianita' a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Con riferimento alla disciplina sul divieto di cumulo e' stata inoltre modificata la disposizione recata dal comma 8 dell'art.10 del richiamato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. Il comma 10 dell'art.11 della legge n.537 del 1993 recita infatti:
"Il comma 8 dell'art.10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e' sostituito dal seguente: "8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero, hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita', continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se piu' favorevole".

Il menzionato comma ha introdotto un correttivo al rigore della nuova disciplina sul cumulo, consentendo l'applicazione delle disposizioni in materia poste dalla previgente normativa, se piu' favorevoli, nei confronti di coloro che siano gia' prensionati al 31 dicmebre 1994 nonche' per coloro che a tale abbiano gia' raggiunto il diritto a pensione sia essa di vecchiaia che di anzianita'.

Pertanto la nuova normativa relativa aldivieto di cumulo tra pensione e lavoro autonomo e' applicabile solamente nei confronti degli iscritti che maturano il diritto a pensione dall'anno 1995 in poi: al riguardo si fa presente che per l'applicazione di detta normativa saranno diramate successive articolate istruzioni.

5) Decorrenza delle pensione di anzianita' differite.

Il comma 17 dell'art.11 in esame ha modificato nel modo seguente, per quanto qui interessa, il contenuto della legge n.438 del 1992.

"Per il 1994 il termine del 1^ settembre, di cui all'art.1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, e' fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico della scuola il predetto termine rimane immutato".

Con tale disposizione, per il solo anno 1994, il termine per la decorrenza delle pensioni di anzianita' e' stato posticipato dal 1^ settembre al 24 dicembre.

E' appena il caso di precisare che destinatari di tale disposizione sono solamente coloro che hanno maturato il diritto a pensione anticipata dal 1^ gennaio 1993 al 23 dicembre 1994. Infatti non e' stato modificato l'art.2-quinquies della legge n.438 del 1992 in base al quale limitatamente all'anno 1994, non sono soggetti ad alcun contingentamento i pensionamenti anticipati dei dipendenti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti per il conseguimento del diritto a pensione.

E' di tutta evidenza che restano esclusi dal predetto contingentamento tutti quei casi di cessazione che non danno luogo a pensione di anzianita' e precisamente: le cessazioni per il raggiungimento dei tassativi limiti massimi di eta' e/o di servizio, per morte, nonche' per inabilita' assoluta o relativa al posto ricoperto.

Resta, infine, escluso dallo spostamento della data di decorrenza della pensione il personale della scuola, sia docente che tecnico, dipendente da amministrazioni provinciali e comunali; infatti per costoro il termine rimane fermo al 1^ settembre 1994.

6) Modalita' operative.

La riduzione proporzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1994 dei trattaemnti pensionistici anticipati, disposta dal comma 16 dell'art.11 sopra esaminato, impone necessariamente che vengano svolte alcune attivita' operative atte ad applicare tale nuova disciplina anche ai trattamenti provvisori di quiescenza evitando fra l'altro, cosi', che in tale sede vengano corrisposte agli interessati somme non dovute.

In particolare, gli enti datori di lavoro, in sede di compilazione del modello di acconto se 755/5, cosi' come illustrato con la recente circolare 14 gennaio 1994, n.1/94, dovranno farsi carico di applicare puntualmente il coefficiente riduttivo previsto dalla tabella A, allegata alla legge n.537 del 1993 - individuato in base all'anzianita' contributiva determinata con le modalita' sopra specificate - tenendo presente che tale riduzione deve essere operata sull'importo medesimo non dovra' mai risultare inferiore alla misura minima prevista dall'art.26, comma 1, della legge 29 aprile 1976 n.177, per le pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai snaitari e della Cassa per gli insegnanti, misura che anche per l'anno 1994 e' di L.751.700.

Il predetto coefficiente dovra' risultare evidenziato nella comunicazione del mod. sc755, 5 alla competente direzione provinciale del Tesoro.

Giova rammentare poi, in conformita' delle istruzioni impartite con la circolare della ex Direzine generale degl istituti di previdenza n.624 del 7 aprile 1992 che, qualora ricongiungibile in base all'art.2 della legge n.29 del 1979, per il quale non sia stato emesso il decreto di riconoscimento, tale periodo dovra' essere computato nell'anzianita' contributiva in misura intera anziche' in quella ridotta al settanta per cento oltre che per la determinazione dell'indennita' integrativa speciale sull'acconto di pensione anche per l'applicazione dei coefficienti di riduzione.

Da parte loro le direzioni provinciali del Tesoro dovranno applicare l'indennita' integrativa speciale spettante, calcolata ovviamente in quarantesimi ai sensi dell'art.10 del decreto-legge 29 fennaio 1983, n.17, convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n.79, lo stesso coefficiente riduttivo utilizzato dall'ente, mettendo, quindi, in pagamento l'importo ridotto anche nel caso in cui detta riduzione debba operare sul minimo di L.448.554 mensili, ancora in vigore per i collocati a riposto con anzianita' inferiore a 20 anni.

Per quanto riguarda, poi, i modelli di acconto sc755/4 gia' in possesso delle direzioni provinciali del Tesoro, detti provinciali uffici ammetteranno a pagamento le pensioni provvisorie aventi decorrenza dal 1^ gennaio 1994, salvo recupero delle maggiori somme eventualmente corrisposte. A loro volta gli enti datori di lavoro dovranno riesaminare i modelli sc755/4, gia' inviati alle direzioni provinciali del Tesoro, relativi a trattamenti provvisori decorrenti dal 1^ gennaio 1994 e quindi inviare obbligatoriamente alle medesime Direzioni provinciali del Tesoro apposita comunicazione recante la conferma della liquidazione gia' effettuata o la misura della riduzione da applicare ai sensi del comma 16.

Da ultimo, non e' fuori luogo evidenziare la necessitaa' che gli enti datori di lavoro, anche per gli aspetti che sono stati qui analizzati, si attengano scrupolosamente, in sede di compilazione e strasmissione dei modelli di acconto, alle indicazioni sopra fornite.

Al riguardo e' opportuno rammentare la diretta responsabilita' che gli stesi enti assumono quali ordinatori primari di spesa nell'erogazione, da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro, del trattamento provvisorio di pensione che, ove risulti, in tutto o in parte, non dovuto sara' recuperato a carico degli enti medesimi, salvo rivalsa verso l'interessato, ai sensi dell'art.8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n.538, emesso in attuazione della legge n.428 del 1985.

La presente circolare viene diramata d'intesa, per la parte relativa alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione, con la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro.


Allegato 1

Tabella A
(articolo 11, comma 16)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO.

Anni mancanti al raggiungimentoPercentuale di riduzione
del requisito contributivo per il calcolo della
di 35 anni pensione anticipata

1 1
2 3
3 5
4 7
5 9
6 11
7 13
8 15
9 17
10 20
11 23
12 26
13 29
14 32
15 35


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