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Rif. DV01632
Documento 26/07/1990 CIRCOLARE
Fonte ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 179
Data 26/07/1990
Riferimento
Note
Allegati
Titolo 'LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45 - NORME PER LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI'
Testo Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1990, e' stata pubblicata la legge 5 marzo 1990, n. 45 di cui si allega il testo, avente per oggetto le norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.
Trattasi di un provvedimento con il quale la facolta' di ricongiungere i periodi assicurativi - gia' introdotta dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 per i lavoratori iscritti alla assicurazione generale obbligatoria I.V.S. gestita dall'lstituto, ovvero a forme obbligatorie di previdenza sostitutive di detta AGO - e' stata estesa e quindi completata con la possibilita' di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti presso le anzidette gestioni pensionistiche con quelle costituite presso le varie Casse di previdenza dei liberi professionisti.
Con la presente circolare si illustra il contenuto della legge e si richiama l'attenzione su alcuni aspetti di piu' immediata applicazione, mentre si fa riserva di impartire successive istruzioni dopo la definizione con gli altri enti interessati, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dei vari problemi connessi con l'attuazione della legge stessa.
Peraltro, poiche' le disposizioni della legge in questione in buona parte ricalcano le norme della sopracitata legge n. 29/79, si anticipa che - laddove la normativa di che trattasi non comporti specifiche varianti - le istruzioni impartite e i quesiti risolti per l'applicazione della leggen. 29/79 possono valere anche per l'attuazione della legge n. 45/90.

1. Ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria IVS, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonche' nelle altre gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, dei periodi di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti.

L'articolo 1, primo comma, della legge in esame, attribuisce al lavoratore dipendente pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, la facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le citate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavorare dipendente o autonomo.
In alternativa all'anzidetta facolta' il comma 4 dell'articolo stesso prevede che, dopo il compimento dell'eta' pensionabile, la ricongiunzione possa essere richiesta presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata. In merito a tale possibilita' alternativa si fa riserva, peraltro, di successive comunicazioni in relazione alla necessita'di chiarire in quale delle gestioni pensionistiche interessate si intenda maturata l'eta' pensionabile.
Le forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti destinatari della normativa in questione sono quelle - salvo eventuali integrazioni - di cui all'allegato elenco.
Circa le modalita' di ricongiunzione, a norma dell'articolo 2, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quelle in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1388, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative trasferenti.
Per il calcolo di detta riserva matematica da effettuarsi per la ricongiunzione nell'AGO e nelle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi, si fa riserva di ulteriori istruzioni in quanto, considerato che le Casse dei liberi professionisti non comunicheranno, ovviamente, dati retributivi, bensi' reddituali, e' necessario un approfondimento in merito in sede ministeriale.
Per quanto riguarda le tabelle per il calcolo della riserva matematica si anticipa comunque che, per la ricongiunzione nell'AGO, devono essere usate quelle di cui al D.M. 19 febbraio 1981, mentre per la ricongiunzione nelle Gestioni degli autonomi, le tariffe sono quelle appositamente predisposte per il - riscatto del periodo di corso legale di laurea, di cui alle circolari n. 90 del 3 maggio 1988 e n. 148 del 4 luglio 1988, afferenti, rispettivamente, detto riscatto da effettuarsi nella gestione ART e COMM e nella gestione CD/CM. Il pagamento dell'onere di ricongiunzione puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiori alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate concesso. Per le domande di ricongiunzione ai sensi della presente legge da presentarsi nel F.P.L.D., ovvero nelle gestioni dei lavoratori autonomi, le SAP - in attesa della predisposizione di un apposito modulo - potranno, provvisoriamente, servirsi dei moduli in uso per la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 29/79, opportunamente adattati.
Le domande presentate dovranno, per il momento, essere tenute sospese.

2. Ricongiunzione nelle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti.

L'articolo 1, secondo comma, della legge di che trattasi attribuisce al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per i lavoratori autonomi, la facolta' di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione presso dette forme previdenziali nella gestione cui risulta iscritto nella qualita' di libero professionista. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per i liberi professionisti.
Anche il libero professionista, in alternativa alla facolta' di cui sopra, puo' richiedere, dopo il compimento dell'eta' pensionabile, la ricongiunzione presso una gestione nella quale possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione adattivita' effettivamente esercitata.
Come gia' rappresentato al numero 1, anche per questa fattispecie si fa riserva di successive comunicazioni riguardo alla individuazione della gestione pensionistica nella quale si intenda perfezionato il requisito dell'eta' pensionabile.
Le modalita' di ricongiunzione sono le stesse, sopra riportate, previste per la ricongiunzione nelle forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti e autonomi.
Le richieste di comunicazione e disuccessivo trasferimento di posizioni assicurative avanzate dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti possono sin d'ora essere evase - dal momento che, come si e' detto in precedenza e come ribadito al successivo punto 5 salvo eventuali necessarie rettifiche da apportare, per le ricongiunzioni in esame valgono i criteri operativi in atto per le analoghe operazioni ex articolo della legge n. 29/1979 - utilizzando momentaneamente la procedura automatizzata Tr. c/01 - bis nell'attuale versione, in attesa che questa Sede Centrale promuova gli aggiornamenti del caso alla medesima procedura.
Sara' cura delle Sedi sostituire i riferimenti alla legge n. 29/1979, che compaiono nel testo degli elaborati prodotti dalla stessa procedura, con riferimenti alla legge n. 45/1 990.

3. Libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita': possibilita' di ricongiunzione.

Ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 il libero professionista, che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme effettivamente versate.
Pertanto, il libero professionista iscritto in una delle Casse di cui all'allegato elenco e titolare di pensione di anzianita' nell'AGO, ovvero in una delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi, puo' chiedere all'istituto, ai fini di ottenere un supplemento del trattamento pensionistico in godimento e alle condizioni di cui sopra, la ricongiunzione del periodo assicurativo maturato presso la Cassa cui e' iscritto successivamente alla liquidazione della pensione. Ovviamente anche quest'ultimo tipo di domanda dovra' per il momento essere tenuta in sospeso.

4. Ricongiunzioni successive.

A norma dell'articolo 3 l'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 1 e'consentito una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
All'atto del pensionamento e' peraltro possibile richiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione quale che sia la loro durata, ma solo presso la gestione destinataria della precedente ricongiunzione.

5. Adempimenti gestionali e criteridi trasferimento.

L'articolo 4, nel regolare il procedimento operativo della ricongiunzione e i criteri generali per la comunicazione dei periodi assicurativi e il trasferimento della contribuzione, ricalca perfettamente il corrispondente articolo 3 della leggen. 29/79. Al riguardo, pertanto, si rimanda - salvo eventuali incompatibilita' che dovessero emergere - alle disposizioni impartite per l'applicazione della legge n. 29/79 con circolari n. 505 RCV, n. 13121 O.,n. 181 3/200 del 22 novembre 1979; n. 524 RCV - n. 5087 O. - n. 196 B/74 del 4 aprile 1980 e seguenti.


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