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Rif. DV05349
Documento 10/04/1998 CIRCOLARE
Fonte ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 23
Data 10/04/1998
Riferimento
Note (G.U. 22-4-98 N. 93)
Allegati
Titolo 'DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 184. PROSECUZIONE VOLONTARIA AI FINI PERSIONISTICI'
Testo Premessa.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina gli istituti della ricongiunzione, del riscatto e della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Il predetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 148 del 27 giugno 1997.

Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti sulle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.


1) Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza.

L'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha esteso le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria, così come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 e dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, e come modificate dal decreto legislativo in esame, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Con tale estensione viene offerta agli iscritti all'Inpdap la possibilità, nelle ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con questo Istituto ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico; a tale proposito si evidenzia che tali requisiti saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione volontaria.

Si evidenzia che tra le ipotesi di interruzione del servizio vanno ricompresi tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di provvedere al versamento contributivo. Si citano ad esempio: le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, i periodi di interruzione nei casi di lavori discontinui o stagionali, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico.

Al riguardo si precisa, come chiarito con circolare n. 61 del 27 novembre 1997, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 7/61588 - decreto legislativo n. 564/1996 del 14 luglio 1997, ha esteso la possibilità di riscattare ovvero di richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati collocati nei confini temporali di una prestazione part-time, anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo un'interpretazione ampia dell'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996, nel quale veniva fatto a tal fine riferimento esclusivamente ad attività di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e comunque fino al raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico. In alternativa è comunque consentito il trasferimento dei contributi all'AGO ai sensi della legge n. 322 del 2 aprile 1958 ovvero dell'art. 1 della n. 29 del 7 febbraio 1979.

La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora per gli stessi periodi l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle predette forme di previdenza (art. 6, comma 2 decreto legislativo n. 184/1997).


2) Requisiti contributivi.

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa qualora l'interessato possa far valere, nel quinquennio precedente l'istanza, almeno 36 contributi mensili di effettiva contribuzione, anche non continuativa, presso questo Istituto.

Si precisa che è da considerare contribuzione effettiva quella attinente a periodi lavorativi che hanno dato luogo alla corresponsione di una retribuzione e quindi a versamento contributivo, a periodi ricongiunti nonché a periodi riscattati. Al fine della determinazione di tale requisito non sono ammessi arrotondamenti.

Esempio.

servizio effettivo ........... 1 anno 11 mesi 10 giorni +
ricong. Iegge n. 29/1979 ..... 8 mesi 16 giorni +
riscatto ..................... 5 mesi 1 giorno =

TOTALE . . . 3 anni 27 giorni
corrispondono a 36 mesi

Per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico, è confermato il requisito minimo contributivo ridotto a dodici mesi, già previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

I requisiti di contribuzione di cui sopra si intendono verificati anche quando i contributi non siano stati ancora materialmente versati a questo Istituto, ma risulti in modo inconfutabile l'obbligo di iscrizione dell'assicurato all'Inpdap.

Il comma 3 dell'art. 5 prevede che, ai fini della delimitazione del quinquennio nel quale ricercare i trentasei ovvero i dodici contributi mensili, richiesti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine non sono, pertanto, da considerare:

i periodi di servizio militare di leva, servizio militare "non armato" (legge n. 772/1972), servizio civile sostitutivo ed equiparato a quello di leva, servizio di volontariato prestato, non in costanza di rapporto di impiego, nei Paesi in via di sviluppo (legge n. 1222/1971, legge n. 49/1987 e legge n. 288/1991);

i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge n. 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri. A tale proposito va precisato che per gli iscritti a questo Istituto non concorrono alla formazione del quinquennio i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, quelli relativi all'astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro (qualora non sia stata riscattata), ovvero i periodi corrispondenti a quelli che hanno dato luogo ad assenza facoltativa nell'ambito del rapporto d'impiego nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione ed approfondimento della materia si rinvia a quanto specificato con circolare Inpdap n. 9 del 14 febbraio 1997;

i periodi che hanno dato luogo a contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge. Si rammenta che, allo stato attuale, le uniche forme di contribuzione figurativa per gli assicurati di questo Istituto sono quelli indicati dal decreto legislativo n. 564/1996 e precisamente, periodi di maternità, aspettativa non retribuita per cariche sindacali o per funzioni pubbliche elettive di membri eletti al Parlamento nazionale europeo e Consigli regionali;

i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo:

i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2 comma 12, legge n. 335/1995, poi revocata per cessazione dello stato invalidante.


3) Modalità di determinazione della contribuzione.

Per la determinazione dell'importo del contributo volontario settimanale da versare, in virtù di quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 184/1997, si dovrà calcolare la media delle retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici mesi di contribuzione effettiva antecedenti la data della domanda di autorizzazione. Nell'ipotesi in cui si siano verificate interruzioni dal servizio si dovrà retrocedere fino a coprire i dodici mesi di contribuzione necessari per la determinazione della suddetta media.

La retribuzione media contributiva annua, così individuata, dovrà essere trasformata in retribuzione contributiva settimanale (dividendo l'importo per cinquantadue settimane) e, successivamente, arrotondata alle cento lire superiori; su tale importo andrà applicata l'aliquota di finanziamento al fine di determinare l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare.

L'aliquota di finanziamento è pari a quella prevista per la contribuzione obbligatoria; essa corrisponde, pertanto, al 32,35% a decorrere dal 1ø dicembre 1996, come stabilito dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si ricorda, a tale proposito, che l'art. 1, comma 241, della citata legge prevede che agli iscritti alle ex Casse pensionistiche gestite dall'Inpdap continui ad applicarsi l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote di retribuzioni eccedenti "il limite della prima fascia pensionabile" che, per l'anno 1997, è pari a L. 63.054.000.

Qualora intervengano aumenti o diminuzioni delle aliquote di finanziamento dei contributi obbligatori, tali modifiche determineranno corrispondenti variazioni dei contributi volontari con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.

Per ciascun trimestre solare l'assicurato dovrà vesare un importo pari a quello del contributo settimanale, come sopra determinato, moltiplicato per numero dei sabati compresi nel trimestre stesso.

L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale di L. 274.600. importo, valido per l'anno 1997, rappresenta il 40% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS), secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e succesive modificazioni ed integrazioni (decreto-legge n. 338/1989 convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1, comma 2).

Per esplicita previsione normativa (art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 184/1997), rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'AGO nel caso di minimi retributivi superiori a quelli sopra indicati.

In particolare per gli iscritti a questo Istituto, il minimale retributivo previsto per l'anno 1997 è c L. 14.110.000, mentre quello INPS, rapportato ad anno, è pari a L. 14.279.200; pertanto, per l'anno in corso la retribuzione imponibile settimanale non potrà essere inferiore al minimale INPS di L. 274.600, ferma restando la necessità di raffronto per gli anni successivi.

Per quanto concerne la determinazione della retribuzione base imponibile, occorre fare riferimento a quella considerata ai fini pensionistici.

L'importo del contributo volontario verrà aggiornato sulla base delle retribuzioni rivalutate annualmente, con effetto dal 1ø gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente (art. 7, comma 5).

Nell'ipotesi di una contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta, si deve operare la contrazione del periodo da accreditare sia ai fini della misura che del diritto alla pensione. In tal caso si dovrà dividere la somma versata in misura ridotta per l'importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare e si considererà coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente così ricavato.

I contributi volontari si collocheranno temporalmente in corrispondenza dei sabati immediatamente precedenti la data di scadenza del periodo di versamento.

L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 184/1997).


4) Modalità di versamento.

Per la prosecuzione volontaria, l'assicurato deve presentare apposita domanda di autorizzazione, alla sede periferica Inpdap territorialmente competente. E' bene precisare che nel caso in cui venga respinta la domanda di pensione diretta per carenza dei requisiti anagrafici e contributivi, questa può essere considerata come istanza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria se presentata in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame (12 luglio 1997). Tale ipotesi alternativa dovrà essere espressamente prevista nell'apposito modello di pensione.

La domanda di autorizzazione va corredata da certificazione attestante il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue percepite (modello 98.2) che l'ente datore di lavoro è tenuto a rilasciare anche a richiesta dell'interessato

Questo Istituto provvederà a concedere la relativa autorizzazione al versamento, con l'indicazione dell'importo dei contributi volontari dovuti.

La facoltà di contribuire volontariamente può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di c/c postale rilasciati da questo Istituto e i versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione (art. 8, comma 1).

I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e la data del rilascio dell' autorizzazione devono essere versati nel trimestre successivo a tale data.

Ad esempio, in caso di domanda presentata il 18 agosto 1997 e di autorizzazione rilasciata il 20 ottobre 1997, il versamento dei contributi volontari relativi al periodo 23 agosto 1997 (primo sabato successivo alla presentazione della domanda) - 30 settembre 1997 ed al periodo 1ø ottobre 1997 (inizio del trimestre in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione) e 31 dicembre 1997, dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 1998.

Il versamento dei contributi volontari relativo al periodo 1ø gennaio 1998/31 marzo 1998, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 1998.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 184/1997, la contribuzione volontaria, ove l'interessato ne faccia richiesta, può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Fermo restando i motivi ostativi indicati nel successivo comma 2 dello stesso art. 6, anche in questa ipotesi, il contributo volontario riferito a periodi precedenti la domanda dovrà essere versato entro il trimestre solare successivo a quello relativo alla data di rilascio dell'autorizzazione (art. 8, comma 2).

I termini sopra indicati sono perentori e le somme versate in ritardo vengono rimborsate senza maggiorazioni di interessi, salvo la loro imputazione, a richiesta dell'interessato, al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento (art. 8, comma 3).

Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi l'assicurato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.

I versamenti devono essere, altresì, sospesi durante i periodi di rioccupazione e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Soltanto qualora l'assicurato intenda ottenere la rideterminazione del contributo volontario assegnato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, può presentare, come già detto, domanda, a tal fine, entro centottanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.


5) Effetti dei contributi volontari ai fini pensionistici

Si precisa che i contributi volontari sono parificati, a tutti gli effetti, ai contributi obbligatori.

Inoltre si fa presente che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, l'art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che i periodi corrispondenti alla prosecuzione volontaria non concorrono al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni, ferma restando la loro valutazione nella determinazione del montante contributivo.

Per completezza di informazione, si rinvia a quanto indicato da questo Istituto con circolare n. 61 del 27 novembre 1997 pubblicata nella Gazzetta Uffciale n. 283 del 4 dicembre 1997, in merito alla possibilità di effettuare versamenti volontari, per i periodi non coperti da contribuzione, nel caso di lavoro prestato a tempo parziale.


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