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Rif. DV02912
Documento 15/03/1991 CIRCOLARE
Fonte GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 15/03/1991
Riferimento
Note (G.U. 19-03-91 N.66)
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCALI - 'OBBLIGHI A CARICO DEGLI ENTI PUBBLICI IN MATERIA DI PUBBLICITA' DA DESTINARE A FINI DI PUBBLICA UTILITA' '
Testo Si ravvisa l'opportunita' di delineare un quadro ricognitivo degli obblighi specifici spettanti alle amministrazioni statali e agli enti pubblici in materia di pubblicita'da destinare a fini di pubblica utilita'. E cio' ai fini di una corretta applicazione delle norme della legge 25 febbraio 1987, n.67, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, che ha rinnovato la precedente legge 5 agosto 1981, n.416.

I suddetti obblighi per il loro carattere di onnicompresivita', in riferimento alla pubblicita' da destinare a fini di pubblica utilita', vanno coordinati anche con quelli derivanti dalle norme contenute nell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n.223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, aventi efficacia dal 24 agosto 1991.

a) Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, a carattere non territoriale, sono tenuti:

- a istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità;

- a destinare a pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al 50 per cento delle spese pubblicitarie iscritte nell'apposito capitolo di bilancio. Sono equiparate ai quotidiani e periodici le emittenti di radio diffusione sonora di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 67/1987, come sostituto dall'art. 7 della legge 7 aprile 1990, n. 250, in forza dell'art. 10 della legge da ultimo citata;

- a dare comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche negativa, delle spese pubblicitarie, di qualsiasi tipo, effettuate nel corso dell'esercizio finanziario precedente, depositando un riepilogo analitico di esse.

b) Le regioni, le province e i comuni e le loro aziende, le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, nonchè gli enti pubblici economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche negativa, delle spese pubblicitarie, di qualunque tipo, effettuate nel corso dell'esercizio precedente, depositando un riepilogo analitico di esse. I comuni con 40.000 abitanti o meno sono tenuti a comunicare solo le spese pubblicitarie effettuate, con esenzione, quindi dell'obbligo della eventuale comunicazione negativa prevista invece per tutti gli altri enti pubblici.

Per l'art. 6 della citata legge n. 67/1987, inoltre, le regioni, le province e comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi, le aziende municipalizzate e le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodo, i rispettivi bilanci.

Ad integrazione dei suddetti obblighi l'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, dispone, ovviamente a partire dal bilancio successivo alla data da cui avrà efficacia tale articolo (24 agosto 1991), che le ammnistrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con espressa esclusione degli enti pubblici economici, devono destinare il 25 per cento delle somme stanziate nell'apposito capitolo relativo alle spese pubblicitarie (di qualunque genere) a pubblicità su emittenti o reti radiofoniche e televisive dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisione in ambito locale. Tale obbligo si aggiunge a quello della destinazione a pubblicità su quotidiani e periodici del 50 per cento delle somme stanziate per spese pubblicitarie, portando così al 75 per cento il vincolo di destinazione a fini di pubblica utilità delle spese per pubblicità da effettuare mediante l'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa.

Anche le regioni, le province e i comuni sono tenuti a destinare il 25 per cento delle somme stanziate per spese pubblicitarie alla pubblicità affidata ai concessionari privati per per la radiodiffusione sonora o televisiva in mabito locale, sempre a decorrere dall'esercizio successivo a quello di applicazione della legge n. 223/1990, ove tali enti nell'ambito della propria autonomia gestionale effettuino pubblicità tramite emittenti e reti televisive private.

In tutti i casi la ripartizione della pubblicità tra i concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale deve avvenire senza discriminazione e secondo criteri di economicità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento previsto dall'art. 36 della legge menzionata.

L'inosservanza degli obblighi evidenziati di cui all'art. 5 della legge n. 67/1987, espone personalmente i pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici all'applicazione della sanzione penale della multa, da lire un milione a dieci milioni, con la conseguenziale incombenza per il Garante di inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria competente (art. 5 ultimo comma della legge citata).

Al Garante compete, inoltre, la diretta irrogazione della sanzione amministrativa, da lire dieci milioni a cento milioni, a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di cui all'art. 9 della legge 223/1990 (art. 31 della legge citata).

Dovendo peraltro il Garante, nei termini indicati dall'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, riferire al Parlamento, fra l'altro, anche sulla generale osservanza delle menzionate disposizioni, si pregano i soggetti interessati di voler trasmettere annulamente, in uno spirito di fattiva collaborazione, entro e non oltre un mese dalla chiusura del rispettivo esercizio finanziario, la comunicazione a cui sono tenuti in forza del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 67/1987, unitamente a un riepilogo analitico delle spese per pubblicità effettuata, con qualsiasi, mezzo nel corso dell'esercizio stesso.

Si prega, inoltre, ai fini di una omogenea comunicazione dei dati essenziali, di voler utilizzare il fac-simile di comunicazione allegato alla presente circolare, fornendo tutti gli elementi richiesti di propria competenza.

Per l'anno in corso, in via particolare, tenuto conto della surriferita innovazione metodologica, si prega di far pervenire la comunicazione stessa, avvalendosi dell'allegato fac-simile, entro e non oltre il mese di settembre 1991.

Si confida che i soggetti più volte richiamati vogliano attenersi, per agevolare i compiti istituzionali di questo ufficio, alle indicazioni contenute nella presente circolare che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e alla quale gli organi settorialmente competenti e quelli di vigilanza vorranno dare la massima divulgazione.


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