Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV01598
Documento 21/04/1994 CIRCOLARE
Fonte DIREZIONE GENERALE PREVIDENZA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 55
Data 21/04/1994
Riferimento
Note
Allegati
Titolo ALTRI CONTRIBUTI - 'RUOLI DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ANNI 1992 E PRECEDENTI DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI'
Testo ln applicazione dell'articolo 17 della legge 3-1-81, n. 6, codesta cassa ha chiesto l'autorizzazione a riscuotere, a mezzo ruoli esattoriali, i contributi soggettivi, integrativi e volontari, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge suindicata ed il contributo individuale di cui all'articolo 1 della legge 1046/71, non prescritti, dovuti per l'anno 1992 e precedenti, non corrisposti a suo tempo a mezzo conto corrente postale e per i quali non pende contestazione.

Pertanto, tenuto presente che l'articolo 15 della legge n. 6/81, stabilisce che gli scaglioni di reddito sui quali applicare le percentuali di prelievo di cui all'articolo 9, 1^ comma, lettera a), della stessa legge, e l'importo minimo del contributo debbono essere commisurati alla variazione annuale dell'indice Istat disposto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura del contributo soggettivo e' pari al 10% per gli anni 82/83, al 9% per gli anni 84/85/86/87 ecl al 6% per gli anni 88, 89, 90, 91 e 92 del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, entro i limiti, rispettivamente, di lire: 40.000.000 (82); 47.500.000 (83); 55.200.000 (84); 63.500.000 (85); 70.200.000 (86); 76.200.000 (87); 80.800.000 (88); 84.500.000 (89); 88.700.000 (90); 94.100.000 (91); 100.100.000 (92) ed in ragione del 3% sulle eventuali somme eccedenti gli scaglioni di cui sopra.

E' in ogni caso dovuto, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 6/81 un contributo soggettivo minimo pari a lire 600.000 per il 1982 che, per effetto della cennata indicizzazione, e' stato determinato per gli anni seguenti in lire 710.000 (83); 830.000 (84); 950.000 (85); 1.050.000 (86); 1.140.000 (87); 1.210.000 (88); 1.270.000 (89); 1.330.000 (90); 1.410.000 (91) e 1.500.000 (92).
Ai sensi dell'articolo 9, quarto comma, della legge n. 6/81, il contributo soggettivo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi nei confronti degli ingegneri ed architetti che si iscrivono per la prima volta alla Cassa mentre a decorrere dall'anno 1991, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 290/90, i contributi minimi soggettivi ed integrativi sono ridotti, per i primi tre anni di iscrizione, ad 1/3 per i professionisti iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di eta'.
Si precisa, inoltre, che per l'anno 1981 e precedenti il contributo individuale di previdenza e' dovuto nella misura di lire 144.000 (centoquarantaquattromila) annue a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge n. 1046/71.
Il contributo integrativo, di cui all'articolo 10 della legge n. 6/81, e' pari al 2% del volume di affari denunciato ai fini Iva, fermo restando un minimo contributo per gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa di lire 213.000 (83); 249.000 (84); 285.000 (85); 315.000 (86); 342.000 (87); 363.000 (88); 381.000 (89); 399.000 (90); 423.000 (91) e 450.000 (92).
Il contributo volontario, infine, ammonta a lire 594.000 (79); 606.000 (80); 930.500 (81); 960.000 (82); 1.136.000 (83); 1.328.000 (84); 1.520.000 (85); 1.680.000 (86); 1.824.000 (87); 1.936.000 (88); 2.032.000 (89); 2.128.000 (90); 2.256.000 (91) e 2.400.000 (92).
Pertanto, nel prossimo mese di luglio 1994, si dara' luogo alla emissione di appositi ruoli suppletivi pel la riscossione dei contributi sopra indicati.
Con gli stessi ruoli saranno altresi' riscossi gli interessi posti a carico degli iscritti alla Cassa che hanno ottenuto una rateizzazione dei contributi soggettivi dovuti per gli anni 1992 e precedenti, come previsto dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 2891 del 7-9-90 e n. 2930 del 9-11-90.
I ruoli di cui sopra, a norma della legge n. 41/78, saranno posti in riscossione in due rate esattoriali con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre 1994.
Poiche' i contributi in parola sono conformi alle disposizioni che disciplinano la Cassa in oggetto, si autorizzano i Sigg. Intendenti di finanza ad apporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 602/73, il visto di esecutorieta' sui ruoli medesimi.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it