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Rif. DV01597
Documento 21/04/1994 CIRCOLARE
Fonte DIREZIONE GENERALE PREVIDENZA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 56
Data 21/04/1994
Riferimento
Note
Allegati
Titolo CONTRIBUTI - SOGGETTIVO OBBLIGATORIO - 'RUOLI DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 1994 DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI'
Testo In applicazione dell'articolo 13 della legge 11-10-90, n. 290, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 3-1-81, n. 6, concernente norme in materia di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti" e' stato disposto, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, l'adeguamento, nella misura del 4,2%, dei limiti di reddito di cui all'articolo 2, IV comma, all'articolo 4, II comma, all'articolo 9, I comma, nonche' il contributo minimo di cui all'articolo 9, II comma, della legge 3-1-81, n. 6.

Pertanto, il contributo soggettivo obbligatorio annuo dovuto dagli ingegneri ed architetti per l'assicurazione I.V.S., e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini Irpef e successive definizioni:

a) reddito sino a lire 109.900.000 = 6 per cento;
b) reddito in eccedenza a lire 109.900.000 = 3 per cento.

E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.650.000 = (unmilioneseicentocinquantamila).

Sono altresi' dovuti:

- un contributo integrativo minimo del 2 per cento ragguagliato al volume di affari e comunque non inferiore a lire 495.000 (quattrocentonovantacinquemila), ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 6/81, cosi' come modificato dall'articolo 8 della legge 290/90;

- un contributo volontario annuo determinato nella misura di lire 2.640.000 (duemilioniseicentoquarantamila), ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 6/81.

Il contributo soggettivo minimo ed il contributo integrativo minimo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 8 della legge n. 290/90, sono ridotti ad un terzo per i primi tre anni di iscrizione per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di eta'.
Sempre per i medesimi professionisti, in possesso dei prescritti requisiti, il contributo soggettivo obbligatorio annuo, e' ridotto alla meta', ai sensi dell'articolo 7 della legge 290/90.
I predetti contributi, a norma dell'articolo 17 della legge n. 6/81, saranno riscossi a mezzo ruoli esattoriali, emessi nel prossimo mese di luglio 1994 e saranno posti in riscossione in due rate esattoriali con scadenza al giorno dieci dei mesi di settembre e novembre 1994.
Poiche' i contributi in parola sono conformi alle disposizioni che disciplinano la Cassa in oggetto, si autorizzano i sigg. Intendenti di finanza ad apporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 602/1973, il visto di esecutorieta' sui ruoli di cui sopra.


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