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Rif. DV01711
Documento 20/02/1992 CIRCOLARE
Fonte CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA INGEGNERI E ARCHITETTI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 20/02/1992
Riferimento Protocollo Mittente n. 42/PRES/92
Note
Allegati
Titolo PREVIDENZA - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA - ART. 21 LEGGE 6/81
Testo A seguito della richiesta rivolta a questa Cassa dal Consiglio Nazionale Ingegneri con circolare n. 162 in data 23.12.91, ripresa anche dall'editoriale del numero 227 di gennaio 1992 de "L'ingegnere Italiano", organo del Consiglio Nazionale Ingegneri, relativa ad una ripetizione della sospensiva di iscrizione degli Ingegneri ed Architetti pensionati da altro Ente, dobbiamo comunicare che tale richiesta e' nelle condizioni attuali, improponibile per le stesse motivazioni gia' illustrate nelle nostre precedenti note del 27.11.90 e 3.7.91.

L'elemento novitario addotto dal C.N.I. nella succitata nota, consistente nella presenza di un'ordinanza emessa dal Pretore di Modena nel procedimento BURSI ed altri contro la Cassa, non puo' rappresentare alcun motivo a sostegno della richiesta formulata, non comportando, allo stato delle cose, alcuna variazione al quadro legislativo vigente ed alla ormai consolidata giurisprudenza.

Si tratta infatti dell'invio alla Corte Costituzionale, per il competente giudizio di costituzionalita', di un comma, il V, dell'articolo 21 ella legge n. 6 del 3.1.81, motivandolo col fatto che detta norma non esclude, espressamente, l'iscrizione alla Cassa degli Ingegneri e Architetti pensionati da altro Ente che godono di una pensione di vecchiaia.

Tale caratteristica avevano infatti tutti i ricorrenti, i quali peraltro richiedevano ben altra sentenza, e cioe' una condanna dell'operato, in questo campo, della Cassa. Ora, anche se pendente un giudizio di incostituzionalita' su una norma, non e' dato da un Ente pubblico autonomamente disattenderla.

Questo riteniamo doveroso ribadire non dimenticando quali difficili situazioni abbia creato, al di fuori delle singole volonta', la sospensiva di iscrizione gia' attuata a suo tempo dalla Cassa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11-12 luglio 1983.

Concludiamo precisando che, nel massimo rispetto dell'operato della Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulla costituzionalita' di una norma di legge e non gia' sul merito della sua applicazione, la Cassa non si costituira' avanti la Consulta, dal cui pronunciamento ci auguriamo tutti emergano definitivi indirizzi in merito all'oggetto.

Nel richiedere la massima diffusione della presente a tutti gli interessati, cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.


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