Testo
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Si porta a conoscenza che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 12 luglio 1993 ha definitivamente chiarito la disposizione di cui all'art. 13 legge 23-12-1992 n. 498 (che disciplina "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica") per le implicazioni relative alla nostra Cassa.
In merito si comunica che detto Dicastero ribadisce che la norma in esame non esclude la soggezione degli enti indicati nello stesso articolo (province, comuni, ecc.) agli obblighi previdenziali previsti per i soggetti (pubblici o privati) richiedenti prestazioni di lavoro autonomo. Ed in particolare, non far venir meno, per tutti coloro che richiedano l'opera professionale del geometra, l'obbligo imposto dall'art. 11 della legge n. 773/1982 di corrispondere il contributo integrativo.
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