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Rif. DV04646
Documento 01/07/1997 CIRCOLARE
Fonte CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 1221
Data 01/07/1997
Riferimento
Note (G.U. 1-7-97 N. 151)
Allegati
Titolo OPERE PUBBLICHE - PROGETTAZIONE - 'CIRCOLARE ATTUATIVA DELL'ART. 1, COMMI 54, 55, 56, 57 E 58, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549, ISTITUTIVO DEL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA', COME MODIFICATO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135'
Testo PREMESSA .

Le modificazioni ed integrazioni apportate dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito. con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, alla normativa che disciplina l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità, rendono necessaria la stesura di una nuova circolare esplicativa, che sostituisce integralmente la precedente n. 1218 dell'ottobre 1996.

Il Fondo si configura come uno strumento di attivazione della progettualità di una serie di soggetti individuati dalla norma, volto ad incentivare la redazione di progetti effettivamente cantierabili.

Il Fondo opera sull'intero territorio nazionale ma prevede la priorità per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.

Esso ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori; il suo corretto funzionamento permetterà a tutti i soggetti beneficiari di avere a disposizione gli indispensabili mezzi finanziari necessari ad affrontare la delicata fase della progettazione delle opere pubbliche.

Per la terminologia usata nella presente circolare si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109/1994, come modificata dal decreto-legge n. 101/1995, convertito dalla legge n. 216/1995.


1. DOTAZIONE DEL FONDO.

La norma stabilisce la dotazione del fondo in lire 500 miliardi e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse, ossia le aree individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. art. 1, lettera a), decreto-legge n. 32/1995).

Le anticipazioni saranno concesse, al perfezionamento dell'istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del Fondo, nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse.


2. SOGGETTI BENEFICIARI.

Possono usufruire delle risorse del Fondo i soggetti richiamati espressamente dal comma 54, e cioè: le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, le aziende speciali di detti enti.


3. SPESE FINANZIABILI.

Il legislatore ha stabilito che "con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie" (comma 54).

L'anticipazione può essere richiesta "sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare nonché la prevista copertura finanziaria" (comma 56).

Con il Fondo è, pertanto, possibile finanziare l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale: dallo studio di fattibilità sino alla progettazione esecutiva, intervenendo in qualsiasi stadio di sviluppo/maturazione del progetto.

Per ciò che attiene al "programma di opere pubbliche da realizzare", di cui al comma 56, si ritiene non debba farsi esclusivo riferimento al "programma" disciplinato dalla legge n. 109/1994. Ad avviso di questo Istituto, ai fini dell'attivazione delle risorse del fondo, nel concetto di programma, va ricompreso qualsiasi atto programmatorio deliberato dall'ente in materia di investimenti.

Lo stretto riferimento al programma ex lege 109 infatti, impedirebbe il finanziamento dei progetti preliminari, nonostante l'esplicito riferimento agli stessi operato dal comma 54.


4. IL LIMITE DELL ANTICIPAZIONE.

Le norme istitutive del Fondo stabiliscono che l'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti non possa essere superiore al 10% del costo presunto dell'opera, per il quale occorre fare riferimento agli importi previsti per i lavori e per le forniture.

Questo istituto ritiene altresì necessario fissare dei limiti di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessità di assicurare lo spedito funzionamento del fondo e l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione delle risorse comunitarie.

Tali risultati, infatti, sarebbero difficilmente raggiungibili se si decidesse di polverizzare le risorse, relativamente limitate, su una pluralità di interventi di modeste dimensioni.

L'orientamento esposto appare peraltro in linea con la filosofia che muove la stessa U.E. allorché attribuisce particolare importanza (cfr. art. 16 del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 2082/1993) ai progetti di rilevanti dimensioni, ritenuti capaci di favorire in modo decisivo lo sviluppo regionale.

Il Fondo, dunque, non può essere considerato uno strumento per la normale attività di progettazione, ma deve essere teso al finanziamento di progetti particolarmente rilevanti in termini qualitativi e quantitativi.

Pertanto saranno finanziate le spese tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per lavori e forniture, non sia inferiore a 2 miliardi di lire.


5. I COSTI.

a) il tasso di interesse:

la norma prevede che sulle somme apportate al Fondo sia riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla cassa medesima con la Tesoreria dello Stato e stabilisce che i relativi oneri siano posti a carico del bilancio dello Stato.

Nessun onere per interessi, quindi, graverà sui bilanci dei soggetti beneficiari delle anticipazioni, poiché tali interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato (comma 58).

b) Le spese di valutazione:

la cassa depositi e prestiti, ai sensi del comma 57, si riserva di effettuare dei supplementi di istruttoria, richiedendo le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie anche in vista dell'eventuale valutazione da affidare a società esterne. Le eventuali spese di valutazione sono restituite dai beneficiari unitamente all'anticipazione. I relativi interessi, restano viceversa a carico del bilancio dello Stato, come indicato al precedente punto a).

c) Le spese di amministrazione:

sulle somme dovute i beneficiari devono altresì riconoscere alla Cassa depositi e prestiti una commissione annua dello 0,05% a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute.


6. RIMBORSO ED EVENTUALI INTERESSI Dl MORA.

La norma stabilisce che l'anticipazione, aumentata delle ulteriori spese, è rimborsata secondo le modalità concordate con l'Istituto, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, risultando in tale provvista compresa la stessa quota di progettazione cofinanziata a livello comunitario.

Trascorsi cinque anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva e/o esecutiva, la restituzione è sempre dovuta, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Si raccomanda la massima attenzione di tutti i soggetti beneficiari, ed in particolar modo di quelli individuati nel comma 55 (regioni ed enti locali), sulla necessità di assicurare, entro i termini previsti, i rimborsi dovuti al fondo, al fine di evitare il pagamento degli interessi di mora che resta comunque a carico dei soggetti stessi.

Tutti i beneficiari potranno richiedere, a fronte delle somme comunque dovute, la concessione di un apposito mutuo decennale con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio, calcolato al tasso vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (attualmente 7,50%).

Il ricavato del mutuo sarà utilizzato per estinguere la posizione debitoria dell'ente e ricostituire le disponibilità del Fondo.


7. DOCUMENTI ISTRUTTORI.

Ai fini istruttori dovrà essere trasmessa la domanda di anticipazione corredata da:

1) Programma di cui al comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549/1995;

2) Relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56;

3) Delibera di assunzione dell'anticipazione (in bollo per i soggetti tenuti) adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative.

La delibera, esecutiva o definitiva, deve contenere:

a) l'impegno di restituire, all'atto del realizzo della provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di cinque anni dalla data di prima erogazione ovvero di quattro anni, nel caso in cui le somme siano finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, nonché la commissione dello 0,05% calcolata sull'importo dell'anticipazione e su quello delle spese di valutazione;

b) l'assunzione dell'obbligo - qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dal nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali - di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 77/1995.

c) l'assunzione dell'obbligo a carico del soggetto beneficiario di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati ad un tasso superiore di 5 punti percentuali a quello vigente sul conto corrente di tesoreria, indicato nel provvedimento di concessione.

4) Dichiarazione del coordinatore unico/responsabile del procedimento da cui risultino:

a) per i soli consorzi misti e per le società per la gestione di servizi pubblici: la natura giuridica e la composizione del capitale;

b) la fase o le fasi progettuali di cui si richiede il finanziamento, con indicazione del costo complessivo delle spese tecniche previste;

c) l'indicazione dell'importo dei soli lavori e forniture;

d) l'eventuale appartenenza dei soggetti ad una delle aree depresse del territorio nazionale individuate dalla commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. art. 1, lettera a), decreto-legge n. 32/1995):

e) l'esecutività o immediata eseguibilità o definitività della delibera di assunzione dell'anticipazione.

5) Qualsiasi ulteriore documentazione che l'Istituto dovesse ritenere necessario acquisire ai fini istruttori.


8. LA PROCEDURA.

La procedura è articolata nelle fasi della concessione, erogazione e restituzione dell'anticipazione.

Concessione:

8.1 Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il direttore generale della cassa, ai sensi del comma 56, concede l'anticipazione.

Con il provvedimento di concessione viene comunicato al soggetto beneficiario:

a) l'importo dell'anticipazione riconosciuta;

b) l'ammontare delle eventuali spese di valutazione sostenute;

c) l'ammontare giornaliero degli oneri che maturano, a titolo di commissione per spese di amministrazione sulle suddette spese di valutazione.

Erogazione:

8.2 Le somministrazioni sono disposte dietro presentazione di idonei documenti giustificativi di spesa (fatture; parcelle vidimate dagli ordini professionali competenti).

Per tutti i soggetti per i quali non opera la garanzia sussidiaria di cui al comma 55 (consorzi tra enti locali anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, consorzi di bonifica e di irrigazione, società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, aziende speciali) le erogazioni saranno inoltre subordinate alla presentazione della fidejussione di uno o più enti consorziati ovvero di idonea fidejussione assicurativa o bancaria di durata analoga all'anticipazione.

Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello Stato) sulle somme erogate.

Restituzione:

8.3 Come già esposto al punto 6, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine massimo, quinquennale o quadriennale, per la restituzione di tutte le somme dovute.

A seguito dell'acquisizione della provvista finanziaria per la esecuzione dell'opera o allo scadere del termine previsto per la restituzione, il soggetto beneficiario provvede al rimborso delle somme dovute, utilizzando esclusivamente un bollettino di conto corrente postale che, a richiesta, la cassa fornisce già predisposto (la Divisione V - Ufficio riscossioni può essere contattata per qualsiasi problematica connessa alla restituzione dell'anticipazione).

Qualora gli enti ordinariamente mutuatari della Cassa intendano reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera mediante mutuo dell'istituto, gli stessi potranno richiedere di addebitare tutte le somme comunque dovute direttamente in conto del finanziamento da concedersi.

Sarà cura degli stessi enti provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione.

Ulteriori informazioni sulle modalità operative attinenti la restituzione saranno comunicate con successive istruzioni.


9. REVOCA DELL ANTICIPAZIONE.

La necessità di assicurare lo spedito funzionamento del fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultano in grado di svilupparsi secondo l'iter cronologico previsto, impone a questo Istituto di prevedere la revoca delle anticipazioni nell'ipotesi in cui la prima richiesta di somministrazione non pervenga alla Cassa entro un anno dalla data di concessione, previa restituzione di tutte le spese comunque sostenute da questa amministrazione, quantificabili in una commissione dello 0,01% calcolata sul totale dell'anticipazione concessa e delle eventuali spese di valutazione.


10. ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE IL COFINANZIAMENTO COMUNITARIO.

La Cassa depositi e prestiti, al fine di agevolare l'ammissione al cofinanziamento comunitario delle opere le cui progettazioni usufruiscono delle risorse del fondo, trasmetterà alle regioni di riferimento tutte le determine di concessione delle anticipazioni.

Ciò consentirà alle medesime regioni di valutare l'opportunità di inserire le iniziative nei programmi operativi plurifondo, anche in sede di riprogrammazione periodica dei programmi.

Allo stesso scopo le determine saranno trasmesse, attraverso appositi tabulati periodici, ai Ministeri del bilancio e del tesoro nonché alla commissione delle Comunità europee.



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