Testo
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In base all'art. 16 della legge n. 109/94 (legge quadro sui lavori pubblici) la progettazione risulta articolata in tre livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo.
Considerato che con il progetto definitivo sono compiutamente individuati i lavori da realizzare, si ritiene che, per il perfezionamento della procedura di finanziamento sia sufficiente tale elaborato. Il progetto esecutivo costituisce infatti solo una fase di ulteriore dettaglio, ai fini della cantierabilità, di un'opera che comunque risulta definita in tutti i suoi elementi.
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