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Rif. DV02404
Documento 10/04/1995 CIRCOLARE
Fonte CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 1204
Data 10/04/1995
Riferimento
Note (G.U. 11-04-95 N.85)
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INDEROGABILITA' MINIMI TARIFFARI - 'L'ATTIVITA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL 1995'
Testo PREMESSA

Anche per questo anno la Circolare è di solo aggiornamento, perche' si vuole attendere il consolidarsi delle nuove disposizioni - il nuovo Decreto legislativo sull'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali e le nuove norme quadro in materia di lavori pubblici - cosi'da adeguare anche il Decreto Ministeriale sulle procedure della Cassa DD PP. al nuovo contesto legislativo, e poter pubblicare entro la fine dell'anno una Circolare organica basata su indirizzi normativi certi.
Nel frattempo però, in un'ottica di completa responsabilizzazione degli Enti mutuatari, alla luce della nuova legge sulle Autonomie e delle altre normative connesse o collegate, si è ritenuto di rivisitare le procedure, per evitare inutili controlli o ridondanti richieste documentali che nulla aggiungono alla intrinseca validità dell'operare, ma ne appesantiscono l'iter istruttorio.

Per un ente finanziatore, quale e la Cassa DD.PP., e'l'aspetto finanziario, sotto il profilo della validità degli atti di garanzia, quello che deve essere oggetto della rispondenza del suo intervento alle normative vigenti in materia creditizia, l'aspetto legale da considerare.
L'accentuazione del rilievo economico dell'attivita' pubblica di investimento, la predisposizione di strumenti informatici sempre più semplici e completi, la consapevolezza del definitivo tramonto di un inammissibile sistema di approccio al mondo delle opere e dei servizi pubblici, si reputa porti ad un riavvicinamento dal nostro Paese agli standards europei.
Questa e'la flosofia e la visione che sottendono all'attività dell'istituto e che hanno determinato gli adeguamenti procedurali illustrati nella presente Circolare.



ATTIVITA' 1995


1. DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Il consistente ribasso dei tassi di interesse registrato sui mercati monetari e finanziari, nel periodo compreso fra l'inizio del 1993 e la prima metà del 1994, ha reso la remunerazione del risparmio postale estremamente conveniente; cio' ha determinato un incremento della raccolta dell'lstituto alla quale, però, non ha fatto riscontro un'analoga dinamica degli impieghi, dal momento che la domanda di finanziamenti degli Enti Locali si è mantenuta su livelli sostanzialmente modesti. Il Governo ed il Parlamento non hanno riproposto, nella legge di accompagnamento della finanziaria, l'articolo che fissava autoritativamente il limite annuale complessivo delle concessioni di mutuo della Cassa DD.PP., e il Consiglio di Amministrazione deil'lstituto, dato l'incremento del risparmio postale, ha confermato l'apertura totale al finanziamento delle richieste degli Enti. Perciò, per il 1995, non esistono più i cosiddetti "plafonds" e saranno i limiti interni ai loro bilanci a regolare il volume dei mutui assumibili dagli enti mutuatari.


2. ADEGUAMENTI PROCEDURALI

Come accennato nella premessa, nella nuova visione dell'autonomia. degli Enti e delle responsabilità degli Organi nell'ambito delle rispettive competenze, la Cassa non dara'luogo ad alcun esame o richiesta di documentazione relativa ad ai presupposti di altri atti di competenza dell'Ente (es. l'approvazione di un progetto in area vincolata presuppone di aver ottenuto la necessaria autorizzazione).
Da questa impostazione discendono una serie di modifiche che vengono qui'di seguito esaminate singolarmente.

2.1 Tra le novità sui settori di intervento occorre esaminare i "progetti di automazione" e i "debiti fuori bilancio riconosciuti".

a) In merito al finanziamento di questi progetti è da considerare abolita la preventiva valutazione della Commissione sui progetti informatici di cui alla Circolare n. 1200/94.
All'atto della domanda, pertanto, l'Ente non dovra più trasmettere copia del progetto esecutivo e scheda riepilogativa; sara' sufficiente un sommario elenco delle forniture che intende acquisire. Si procederà, alla concessione dei relativi mutui senza alcuna limitazione sugli importi (in precedenza gli stessi venivano rapportati alla popolazione residente). Il finanziamento, di durata decennale, è limitato ai soli costi relativi all'acquisto di macchinari (hardware), sistemi operativi e programmi applicativi (software). Sono escluse le spese per assistenza, manutenzione, addestramento, studi di fattibilita, spese progettuali, predisposizione ambiente e caricamento archivi. Per le erogazioni, ad evitare oneri eccessivi per la Cassa, si invitano gli Enti a richiedere i pagamenti per importi non inferiori al 30% del finanziamento.

b) L'art. 37, 3ø comma del Decreto legislativo 25.2.1995, n. 77, ha previsto la possibilita'di assumere mutui per il finanziamento delle spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio.
La copertura con l'indebitamento è soggetta alla verificata e documentata impossibilita di utilizare altre risorse. Con l'entrata in vigore della nuova normativa la Cassa DD.PP. potrà procedere alla concessione dei suddetti mutui. Per l'adesione di massima si dovrà trasmettere la richiesta accompagnata dalla delibera consiliare di riconoscimento del debito, con l'indicazione dell'esecutività a tutti gli effetti di legge ovvero dell'adozione della clausola di immediata eseguibilità. Dopo la concessione del mutuo, sulla base dei normali atti istruttori, potra avvenire il pagamento su specifica richiesta.

2.2 Come noto la procedura di finanziamento viene affivata con la presentazione della domanda di mutuo accompagnata da una dichiarazione del Segretario, il quale, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, e garante della legittimita dell'operato dell'Ente.

La dichiarazione è ora limitata:

- all'indicazione degli estremi della delibera consiliare o organo corrispondente di approvazione del piano economico e finanziario o del piano finanziario.
Dal 1996, entrando a regime la nuova contabilità che abroga il piano finanziario come atto autonomo, la Cassa non richiederà più l'attestazione in ordine a tale atto.
Comunque si ritiene di chiarire che il presupposto di legittimita', ai sensi dell'art. 43 -1ø comma del D.Lg.vo n. 77/95, si trasferisce dalla citazione della delibera consiliare di approvazione del piano finanziario all'attestazione, nella delibera di approvazione del progetto esecutivo, della copertura delle maggiori spese finanziarie e di gestione causate dall'investimento anche per le spese eccedenti l'orizzonte del bilancio pluriennale.

- all'indicazione degli estremi della delibera di Giunta o organo corrispondente di approvazione del progetto esecutivo;

- alla attestazione che l'opera verra'acquisita al demanio o al patrimonio delI'Ente ovvero che l'Ente mutuatario sia titolare di un diritto reale di godimento (diritto di superficie art. 952 e seg. C.C.; usufrutto art. 978 e seg. C.C.; uso art. 1021 C.C.) sull'opera finanziata, per tutta la durata di ammortamento del mutuo.

- Quale atto presupposto, non verrà piu richiesta l'attestazione in ordine ai rispetto dei vincoli archeologici e paesaggistici.

La fase della pubblicazione delle delibere ai fini dell'esecutività incide in modo significativo sul complesso dei tempi necessari a perfezionare l'iter di finanziamento di un'opera. Da ciò la Cassa ritiene di poter introdurre le seguenti modifiche istruttorie.
L'attestazione sull'esecutivita delle delibere non verra' richiesta per quelle approvative dei progetti, mentre per le delibere di approvazione dei piani finanziari o economici e di assunzione dei mutui verrà accettata anche la clausola dell'art. 47, 3 comma della legge 142/90 di immediata eseguibilita'. Rientra nella responsabilità dell'Ente il comunicare alla Cassa eventuali impugnative o annullamenti.

Per gli Enti Locali dissestati e risanati per i quali, ai sensi dell'art. 37 della legge 23.12.1994 n. 724, viene meno il divieto decennale di assunzione di mutui, sara' necessario integrare l'attestazione del segretario in merito:

- all'esistenza di avanzi di amministrazione nei due esercizi successivi quello per il quale e stata approvata l'ipotesi dl bilancio riequilibrato;

- al ripiano di disavanzi di gestione di servizi i pubblici gestiti da Aziende Speciali o Consorzi per la quota a carico dell'Ente.


3. EROGAZIONI E MANDATI Dl PAGAMENTO

3.1 In materia di erogazioni riteniamo importante fare una precisazione per l'istituto dell'appalto"chiuso" o"chiavi in mano". In questi casi, poiché oggetto del contratto e il bene costruito e non la costruzione del bene, le competenze del direttore dei lavori sono comprese nell'importo aggiudicato e non possono formare oggetto di autonoma somministrazione, in quanto la direzione dei lavori e' "interna" e non fa capo alla stazione appaltante.

3.2 Con circolare n. 75 del 2 novembre 1994 prot. n. 121097 la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di finanza ha regolato le modalità applicative dell'art. 67 bis della legge di contabilità generale dello Stato per i titoli di spesa a favore di persone giuridiche pubbliche e private nonché di enti ed associazioni.
Con questa circolare si è voluto ovviare alla produzione della bolletta di riscossione e regolamentare l'estinzione mediante accreditamento anche in conto corrente postale.
Questo Istituto sta provvedendo ad acquisire tutti gli elementi informativi per dare esecuzione a questa nuova modalità operativa e per dar corso, presumibilmente a partire dal settembre 1995, ai pagamenti sui relativi conto correnti postali.


4. LA COMUNICAZIONE: IL TELEFAX

In forza dell'art.6, comma 2 della legge 412/91 nonché dell'art.6 quater della legge 80/91 viene riconosciuta validità ai documenti trasmessi via telefax, di cui risulti certa la provenienza.
Quest'ultima condizione impedisce di accettare documenti trasmessi via fax da sedi diverse da quelle dell'ente mutuatario (es. da altri Comuni o soggetti privati).
Si invitano gli Enti ad omettere, una volta optato per tale sistema di comunicazione, la trasmissione della medesima documentazione nelle vie ordinarie, al fine di evitare inutili duplicazioni.


5. SEGNALAZIONI

Si richiama l'attenzione dei mutuatari su due situazioni che sono spesso causa di interlocutoria e dunque di ritardi nelle operazioni di concessione dei mutui:

- l'assenza della data sulle attestazioni prodotte;

- l'errata indicazione, sulle delegazioni di pagamento, degli anni di ammortamento (10/20), che vengono confusi con il numero delle rate semestrali (20/40).



LEGGI SPECIALI ED EMERGENZE

La mancata piena utilizzazione delle risorse che negli anni scorsi sono state messe a disposizione dallo Stato per i settori ritenuti prioritari, coniugata con l'attuale rigidita' del bilancio statale, sta spingendo i Ministeri competenti a trovare strade e/o procedure che portino più rapidamente a raggiungere gli obiettivi posti a base delle leggi di finanziamento.
Cosi'e'stata scelta o la riprogrammaione attenta delle risorse destinate all'ambiente, oppure lo strumento "della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri" che, ai sensi dell'art 5 della legge n. 225/92 dichiara "l'emergenza" o nomina un Commissario delegato attribuendogli un potere generale di impulso e di coordinamento.



A) RlS0RSE DESTINATE ALL'AMBlENTE

Si riporta la circolare congiunta tra il Ministero dell'Ambiente e la Cassa DD.PP. per il finanziamento degli interventi connessi con l'ambiente e previsti nel piano triennale di tutela ambientale 1994/1996.


Premessa

Il D.L. 7 gennaio 1995 n. 3 in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione, nonche' in materia di smaltimento rifiuti, riattiva o agevola l'utilizzo delle risorse per il finanziamento di interventi connessi con l'ambiente.
Per l'attuazione delle nuove disposizioni si e'proceduto alla verifica della situazione legislativa ed a coordinare le norme del settore con le procedure di finanziamento.
Le procedure non possono ovviamente prescindere dalle disposizioni indicate nella delibera CIPE 21/12/1993 (Piano Triennale di Tutela Ambientale 1994/1996) in quanto l'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e'a carico dello Stato e trattasi di interventi in materia ambientale.
Il P.T.T.A. 1994/1996 prevede che ogni Regione predisponga un documento di programma nel quale"...vengano indicati, in modo specifico per aree programmate, gli obiettivi ambientali e gli interventi occorrenti per conseguirli"; il Ministero dell'Ambiente approva, anche per singole aree programmate, i documenti regionali di programma e comunica tale approvazione ai Presidenti delle Regioni.
Sulla base di questa premessa si riportano di seguito le procedure distinte per norma di settore.


1. Interventi in aree urbane ad elevato rischio ambientale nel bacino del Po/Adige

1.1 Legge 11 marzo 1988 n. 67 art.17 comma 18;

D.L. 3.5.1991 n. 142 convertito dalla legge 3 luglio 1991, n.195 art. 8, 4 comma;

D.L. 7 gennaio 1995, n. 3 art. 17;

Delibera CIPE 21/12/1993 - P.T.T.A. 1994/1996.

Con legge 11/3/1988 n. 67, art.17, comma 18 vennero stan2iati L. 100 miliardi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema di collettamento fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane, dichiarate ad elevato rischio ambientale, del bacino del Po.

Con la successiva legge 3/7/1991, n. 195 sono stati stanziati altri 100 miliardi per il completamento dei suddetti interventi estendendo i benefici al bacino dell'Adige.
Entrambe le leggi prevedevano la concessione dei relativi mutui nel solo anno 1991.
Con l'attuale nuova disposizione legislativa il termine per la contrazione dei mutui di cui alle leggi n. 67/88 e n. 195/91 è stato prorogato al 1996.

1.2 Enti mutuatari: Comuni e loro Consorzi

La norma della legge 195 prevede che "le richieste di mutuo devono essere presentate alle Regioni interessate che le inoltrano al Ministro dell'Ambiente, il quale provvede alla verifica delle compatibilita'con gli obiettivi del programma triennale, tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai sensi dell'art.7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305".

Dato il tenore della norma, essendo fondamentale per l'istituto finanziatore l'identificazione dei soggetti e degli oggetti, ai fini procedurali occorre tener presente quanto segue.

Per l'adesione di massima:

- il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Cassa DD.PP. l'atto approvativo del Documento regionale di Programma accompagnandolo, qualora non risulti in modo esplicito, con l'elenco degli interventi per i quali viene richiesta la concessione del mutuo con i relativi costi e l'indicazione dei soggetti titolari e con una nota attestante:

a) che i territori sui quali ricadono gli interventi sono riconosciuti aree ad elevato rischio ambientale ai sensi della legge n. 349/86 e successive modificazioni;

b) che i progetti sono riferiti alle tipologie previste dalle norme di finanziamento;

- i singoli Enti destinatari delle agevolazioni dovranno trasmettere la documentazione tradizionale cioe'la dichiarazione del segretario sul piano finanziario (o ove occorra sul piano economico-finanziario), sul progetto e sulla proprieta'.

Anche per la concessione definitiva la procedura e gli atti sono invariati (delibera di assunzione mutuo, dichiarazione del segretario).


2. Impianti di depurazione scarichi dei frantoi oleari

2.1 D.L 26 gennaio 1987, n. 10 convertito nella legge 24 marzo 1987, n. 119 art. 5;

D.M 24 luglio 1987, n. 397;

D.L. 7 gennaio 1995, n. 3 art.17;

Delibera CIPE 21/12/1993 - P.T.T.A. 1994/1996

L'art.5 della legge 119/1987 prevedeva L.270 miliardi (successivamente ridotti a L.170 miliardi) per la concessione di mutui per la realizzazione di impianti di depurazione per le acque reflue dei frantoi oleari.

L'art. 17 del D.L. n. 3/95 stabilisce che si può prescindere da!le tipologie impiantistiche indicate nella legge 119/87; resta comunque il vincolo generale della compatibilità con il piano triennale sull'ambiente.

2.2 Enti mutuatari: Enti locali (Comuni e Province) e loro Consorzi

La norma prevede che le Regioni sono tenute a predisporre piani regionali in conformita'agli indirizzi emanati dal Ministro dell'Ambiente e che gli impianti devono rientrare nsi suddettl piani regionali.

Altra norma importante ai fini procedurali e'quella del D.M. Ambiente 24/7/1987, n. 397 sugli indirizzi per la predisposizione o modifica di piani regionali di cui all'art. 5, comma 2, della legge 119/87 che, ai fini della concessione dei mutui, prevede la trasmissione da parte dei soggetti mutuatari delle richieste di finanziamento corredate di un attestato regionale di conformità dei progetti alle indicazioni dei piani regionali per ii trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque di frantoi alle norme della legge 319/76.

Ciò premesso, ai fini dell'adesione di massima:

- il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Cassa DD.PP. l'atto approvativo del Documento regionale di Programma accompagnandolo, qualora non risulti in modo esplicito, con l'elenco degli interventi per i quali viene richiesta la concessione del mutuo con i relativi costi e l'indicazione dei soggetti titolari;

- i singoli Enti destinatari delle agevolazioni dovranno trasmettere la documentazione tradizionale cioe'la dichiarazione del segretario sul piano finanziario (o ove occorra sul piano economico-finanziario), sul progetto e sulla proprietà accompagnandola con l'attestato regionale di conformità dei progetti alle indicazioni dei piani regionali per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque di frantoi alle norme della legge 319/76,come previsto dal D.M. 24/7/87, n. 397.
Anche per la concessione definitiva la procedura e gli atti sono invariati (delibera di assunzione mutuo, dichiarazione del segretario).


3. Impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani

3.1 D.L. 31/8/1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29/10/87 n. 441;

D.L. 7 gennaio 1995, n. 3 art.17;

Delibera CIPE 21/12/1993 - P.T.T.A. 1994/1996

Con la legge 441/87 era stato previsto uno stanziamento complessivo di lire 1.350 miliardi per la realizzazione di impianti prioritari (art.1), completamento impianti (art 1 bis) e nuovi impianti (art 1 ter).
Per la nuova disposizione, nell'utilizzo delle risorse, si puo' prescindere dalla suddetta ripartizione.

3.2 Enti mutuatari: Comuni, Consorzi e Comunita'montane; inoltre per l'art.9 legge 441 - soggetti diversi per le Regioni a statuto speciale.

Considerando la legislazione sull'ambiente per la quale discarica dei rifiuti urbani deve avvenire in conformita' alle modalita'stabilite dalle Regioni, che decidono sulla localizzazione degli impianti ed approvano i relativi progetti, in conformita'alle previsioni del piano regionale, la procedura risulta cosi'modificata.

Ai fini dell'adesione di massima

- il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Cassa DD.PP. l'atto approvativo del Documento regionale di Programma accompagnandolo, qualora non risulti in modo esplicito, con l'elenco degli interventi per i quali viene richiesta la concessione del mutuo con i relativi costi e l'indicazione dei soggetti titolari;

- i singoli Enti destinatari delle agevolazioni dovranno trasmettere la documentazione tradizionale cioe'la dichiarazione del segretario sul piano finanziario o economico-finanziario, sul progetto (approvato dalla Regione o soggetto delegato) e sulla proprieta'.
Anche per la concessione definitiva la procedura e gli atti sono invariati (delibera di assunzione mutuo, dichiarazione del segretario).


4. Aggiudicazione delle opere

Al fine di non lasciare inutilizzate le risorse disponibili si rende necessario attivare una specifica procedura tesa a quantificare immediatamente le risorse necessarie per la realizzazione dell'opera.

Pertanto dopo l'aggiudicazione dei lavori l'ente appaltante deve trasmettere al Ministero dell'Ambiente e alla Cassa DD.PP. il nuovo quadro economico con la quantificazione dell'onere di spesa complessivo dei lavori aggiudicati e delle somme a disposizione.

La Cassa Depositi e Prestiti, sulla base della richiesta specifica del Ministero, procedera' alla riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

Le risorse resesi cosi'disponibili potranno essere utilizzate per la realizzazione di nuove opere, ripercorrendo la procedura esposta.


5. Perizie

Per le perizie finalizzate all'utilizzo dell'economie, all'interno dell'importo aggiudicato, si applica la disposizione dell'art.20, 1 comma della legge 412/91 che prevede, entro un qiunquennio dalla concessione, l'autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure della legge di riferimento.

Per quanto attiene all'aprovazione tecnico-amministrativa delle medesime perizie, resta ferma la competenza esclusiva degli organi regionali (punto 5.1.7. del P.T.T.A 1994/96).

La cassa DD.PP. potra', per tutte le leggi di settore in argomento, procedere all'accettazione della perizia solo sulla base delle autorizzazioni previste dalle leggi di riferimento.

Le perizie non finalizzate all'utilizzo di economie sono finanziabili, con mutuo con oneri a carico del bilancio dell'ente, nel rispetto comunque della delibera CIPE 21/12/93 punto 5.1.7., modificata ed integrata con delibera CIPE 3 agosto 1994.



B) EMERGENZE

B.1) Ai sensi della legge 225/92 e' possibile in situazioni gravi di emergenza ambientale, igienico-sanitaria o sociale, dichiarare, attraverso l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, un periodo di emergenza indicando sia il Commissario delegato che le norme cui si intende derogare.

Il potere d'impulso e coordinamento attribuito al Commisssario delegato puo'estrinsecarsi in atti surrogatori nei confronti dell'inerzia degli Enti e, nel nostro caso, spingersi all'utilizzo delle disponibilita' residue anche "assumendo i mutui in nome e per conto degli enti inadempienti".

Attualmente l'emergenza e' stata dichiarata per:

1) NAPOLI: emergenza scolastica ed utilizzo delle risorse di cui alla legge 488/86 e legge 430/87;

2) PUGLIA: emergenza igienico-sanitaria ed utilizzo delle risorse di cui alla legge 441/87 e legge 119/87:

3) A.P. MILANO: emergenza per lo smaltimento rifiuti con utilizzo delle risorse di cui alla legge 441/87.

La cassa DD.PP. in queste ipotesi e' autorizzata ad adottare procedure accellerate, che si concretizzano nella concessione dei mutui da parte del Direttore generale, con successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Si precisa, comunque, che la responsabilita' in ordine alle procedure da seguire nei casi di crisi e' rimandata dalla legge al Commissario delegato ed ai sub Commissari. La Cassa non puo' pertanto fornire in questa sede, in via generale, delle indicazioni uniche valide per tutti i casi. Gli enti locali interessati dovranno pertanto rivolgersi ai Commissari, cui comunque l'Istituto ha fornito tutte le informazioni atte a facilitare le procedure stesse.

B.2) Lo strumento "dell'emergenza" e' stato adottato anche per la riparazione delle opere pubbliche di interesse regionale e locale danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, di cui all'art.6 del D.L. n.69/94, convertito, con modificazioni, dalla legge n.35/1995. Per gli enti ubicati nei territori delle regioni dichiarate in "stato d'emergenza", la procedura prevista dalla legge e' estremamente accellerata. La Cassa DD.PP. procede alla concessione del mutuo ed alla erogazione del 50% immediatamente dopo l'approvazione del Piano Regionale e sulla base delle richieste provienenti dalgi enti ammessi ai benefici.

Si procedera' al perfezionamento istruttorio solo a mutuo gia' concesso ed il pagamento della rata di saldo si effettuera' sulla base di un attestazione regionale in ordine alla conformita' dei lavori eseguiti rispetto al piano originario.

L'intera rocedura e'stata esplicitata in una determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29/3/95.

Per i mutui previsti, con parziali oneri a carico degli enti locali e delle regioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, non e'ancora possibile fornire per il momento alcuna informazione in quanto si e' ancora in attesa delle determinazioni delle competenti Amministrazioni centrali e regionali.

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