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Rif. DV04000
Documento 01/10/1996 CIRCOLARE
Fonte CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 1218
Data 01/10/1996
Riferimento
Note (G.U. 16-10-96 N. 243)
Allegati
Titolo PROGETTAZIONE - OPERE PUBBLICHE - 'CIRCOLARE ATTUATIVA DELL'ART. 1 COMMI 54, 55, 56, 57 E 58, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549, ISTITUTIVO DEL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA''
Testo Premessa.

L'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Fondo rotativo per la progettualità, fa ritenere necessaria la semplificazione delle procedure di accesso alle risorse disponibili.

Nonostante risultino attualmente allo studio dei cambiamenti legislativi - dai quali potrebbe derivare l'ampliamento dei soggetti beneficiari del Fondo ed il finanziamento dell'intero importo delle spese tecniche necessarie - questo Istituto ritiene di poter comunque operare, da subito e per via amministrativa, alcune semplificazioni, tra cui risultano particolarmente significative l'eliminazione delle "priorità tipologiche" e l'abbassamento da 5 a 2 miliardi di lire del limite di importo delle opere da progettare.

Si evidenzia che la presente circolare, pur riproducendo ampi stralci della precedente circolare emanata sull'argomento (n. 1212/96), la sostituisce integralmente.

Il Fondo si configura come uno strumento di attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali, volto ad incentivare la redazione di progetti effettivamente cantierabili.

Il Fondo opera sull'intero territorio nazionale ma prevede la priorità per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.

Esso ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori; il suo corretto funzionamento permetterà a tutti gli enti di avere a disposizione gli indispensabili mezzi finanziari, necessari ad affrontare la delicata fase della progettazione delle opere pubbliche.

Per la terminologia usata nella presente circolare si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109/1994, come modificata dal decreto-legge n. 101/1995, convertito dalla legge n. 216/1995.


1. DOTAZIONE DEL FONDO.

La norma stabilisce la dotazione del Fondo in lire 500 miliardi e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse, ossia Ie aree individuate o che saranno individuate dalla commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. art. 1, lettera a), decreto-legge n. 32/1995).

Le anticipazioni saranno concesse, al perfezionamento dell'istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del Fondo, nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse, riconoscendo come prioritari i progetti ammissibili al cofinanziamento comunitario.


2. SOGGETTI BENEFICIARI.

Gli enti che possono usufruire del Fondo sono quelli richiamati espressamente dal comma 54 e cioè: le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane.


3. SPESE FINANZIABILI.

Il legislatore ha stabilito che "con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima (leggi: preliminari), incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi" (comma 54).

Gli enti possono richiedere l'anticipazione "sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare allegando una relazione tecnica dalla quale risultino le finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria" (comma 56).

Con il Fondo è, pertanto, possibile finanziare l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale: dallo studio di fattibilità sino alla progettazione esecutiva, intervenendo in qualsiasi stadio di sviluppo/maturazione del progetto.

Per ciò che attiene al "programma di opere pubbliche da realizzare", di cui al comma 56, si ritiene non debba farsi esclusivo riferimento al "programma" disciplinato dalla legge n. 109/1994. Ad avviso di questo Istituto, ai fini dell'attivazione delle risorse del Fondo, nel concetto di programma, va ricompreso qualsiasi atto programmatorio deliberato dall'ente in materia di investimenti.

Lo stretto riferimento al programma ex legge 109, infatti, impedirebbe il finanziamento dei progetti preliminari, nonostante l'esplicito riferimento agli stessi operato dal comma 54.

Riassuntivamente si elencano le attività finanziabili con le risorse del Fondo: studi di fattibilità con relativi progetti preliminari - progetti definitivi - progetti esecutivi - studi di impatto ambientale - studi, indagini di campo e ricerche necessarie per l'esecuzione del progetto "a regola d'arte".


4. I LIMITI DELL' ANTICIPAZIONE.

Le norme istitutive del fondo pongono due limiti all'intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti. L'anticipazione deve essere limitata al 90% delle spese necessarie per gli atti tecnici e comunque non può essere superiore al 10% del costo presunto dell'opera, per il quale occorre fare riferimento agli importi previsti per i lavori e per le forniture.

Questo Istituto ritiene altresì necessario fissare dei limiti di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo e l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione delle risorse comunitarie.

Tali risultati, infatti, sarebbero difficilmente raggiungibili se si decidesse di polverizzare le risorse, relativamente limitate, su una pluralità di interventi di modeste dimensioni.

L'orientamento esposto appare peraltro in linea con la filosofia che muove la stessa Unione europea allorché attribuisce particolare importanza (cfr. art. 16 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2082/93) ai progetti di rilevanti dimensioni, ritenuti capaci di favorire in modo decisivo lo sviluppo regionale.

Il Fondo, dunque, non può essere considerato uno strumento per la normale attività di progettazione degli enti, ma deve essere teso al finanziamento di progetti particolarmente rilevanti in termini qualitativi e quantitativi.

Pertanto saranno finanziate le spese tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per lavori e forniture, non sia inferiore a 2 miliardi di lire.


5. I COSTI.

a) Il tasso di interesse:

La norma (comma 58) stabilisce che sulle somme apportate al Fondo sia riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa medesima con la tesoreria dello Stato.

I relativi oneri, unitamente a quelli di cui ai successivi punti b) e c), sono a carico dei beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e vengono corrisposti all'atto della restituzione dell'anticipazione.

Il tasso attualmente in vigore sul conto corrente è pari al 4,5% annuo.

b) Le spese di valutazione:

La valutazione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti è gratuita. Si precisa che per richieste di anticipazione il cui controvalore in ECU (da determinarsi in riferimento all'ultimo tasso di cambio dell'anno precedente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) superi l'importo di 500.000 ECU (Lit.1.015.250.000 al cambio del 29 dicembre 1995) la Cassa si riserva di effettuare supplementi di istruttoria. In tali casi le spese di valutazione sono restituite dai beneficiari unitamente all'anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati allo stesso tasso previsto per quest'ultima.

c) Le spese di amministrazione:

Sulle somme erogate i beneficiari devono altresì conoscere alla Cassa depositi e prestiti una commissione annua dello 0,05% a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute.


6. RIMBORSO ED EVENTUALI INTERESSI DI MORA.

La norma stabilisce che l'anticipazione, aumentata delle ulteriori spese, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria (necessaria alla realizzazione dell'opera), risultando in tale provvista compresa la stessa quota di progettazione cofinanziata a livello comunitario.

Trascorsi tre anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, ovvero due qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva e/o esecutiva, la restituzione è sempre dovuta, anche qualora non sia stata perfezionala la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla realizzazione.

Si raccomanda la massima attenzione degli enti beneficiari sulla necessità di assicurare, entro i tempi previsti, i rimborsi dovuti al Fondo, al fine di evitare la procedura di cui al comma 55, che comporta il pagamento degli interessi di mora.

Qualora all'atto del rimborso la normativa che regola l'accesso al credito-Cassa lo dovesse consentire, gli enti beneficiari potranno richiedere, a fronte delle somme comunque dovute, la concessione di un apposito mutuo con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio.

E' evidente che, in tale ipotesi, dovendosi ricostituire le disponibilità del Fondo che ha natura rotativa, la Cassa concederebbe il mutuo a valere sui propri fondi al tasso vigente al momento della concessione.


7. I DOCUMENTI ISTRUTTORI.

Ai fini istruttori dovrà essere trasmessa la domanda di anticipazione corredata da:

1) Programma di cui al comma 56 dell'art. 1 della legge n.549/1995;

2) Relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56.

3) Delibera di assunzione dell'anticipazione adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative. La delibera, esecutiva, deve contenere:

a) l'impegno di restituire, all'atto del realizzo della provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di tre anni dalla data di erogazione ovvero di due anni, nel caso in cui le somme siano finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione;

b) l'impegno di corrispondere, all'atto de rimborso dell'anticipazione, alla Cassa depositi e prestiti l'interesse e la commissione per le spese di amministrazione, calcolati rispettivamente al tasso del 4,5% e 0,05 annuo sull'importo dell'anticipazione medesima - maggiorata delle eventuali spese di valutazione - per i periodo intercorrente fra la data di erogazione ed i giorno, compreso, dell'effettivo rimborso;

c) l'assunzione dell'obbligo - qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dal nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali - di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 27. del decreto legislativo n. 77/1995;

d) la presa d'atto dell'obbligo a carico dell'ente di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati ad un tasso superiore di 5 punti percentuali a quello vigente sul conto corrente di tesoreria al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.

4) Dichiarazione del coordinatore unico/responsabile del procedimento da cui risultino:

a) la fase o le fasi progettuali di cui si richiede il finanziamento, con indicazione del costo complessivo delle spese tecniche previste;

b) i tempi previsti per lo svolgimento dell'attività da finanziare;

c) l'indicazione se la richiesta riguarda un "completamento" o un "lavoro ex novo";

d) l'eventuale appartenenza dell'ente ad una delle aree depresse del territorio nazionale individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. art. 1, lettera a), decreto-legge 32/1995;

e) l'eventuale conformità dell'opera che si intende realizzare alle priorità indicate in specifici documenti di programmazione approvati dalla Unione europea o di iniziativa comunitaria (indicare il documento);

f) le modalità di finanziamento dell'opera, distinguendo tra:

risorse comunitarie, statali, regionali; risorse provinciali, comunali (mutui Cassa depositi e prestiti, di altri istituti, fondi di bilancio); risorse private;

g) l'esecutività o immediata eseguibilità della delibera di assunzione dell'anticipazione.

5) Qualsiasi ulteriore documentazione che l'Istituto dovesse ritenere necessario acquisire ai fini istruttori.


8. LA PROCEDURA.

La procedura è articolata nelle fasi della concessione, erogazione e restituzione dell'anticipazione.

Concessione.

8.1 Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il Direttore generale della Cassa, ai sensi del comma 56, concede l'anticipazione.

Con il provvedimento di concessione viene comunicato all'ente:

a) l'importo dell'anticipazione riconosciuta;
b) l'ammontare delle eventuali spese di valutazione sostenute,
c) l'ammontare giornaliero degli oneri che maturano, a titolo di interessi e di commissione per spese di amministrazione, sulle suddette spese di valutazione.

Erogazione.

8.2 Le somministrazioni sono disposte dietro presentazione di idonei documenti giustificativi di spesa (fatture; parcella vidimata dagli ordini professionali competenti).

Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi e la commissione per spese di amministrazione sulle somme erogate. L'ammontare giornaliero di tali oneri viene comunicato in sede di somministrazione.

Come già esposto al punto 6, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine biennale o triennale per la restituzione di tutte le somme dovute.

Restituzione.

8.3 All'atto della provvista finanziaria per la esecuzione dell'opera o allo scadere del termine previsto per la restituzione, l'ente provvede al rimborso delle somme dovute, secondo le medesime modalità previste per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui della Cassa (attraverso la tesoreria provinciale competente per territorio per gli enti locali o, se richiesto, attraverso la tesoreria centrale per le regioni), ovvero, preferibilmente, con bollettino di conto corrente postale che, a richiesta la Cassa fornisce già predisposto (la Divisione V - Ufficio riscossioni può essere contattata per qualsiasi problematica connessa alla restituzione dell'anticipazione).

Qualora alle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera si provveda mediante mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente, al fine di estinguere l'anticipazione, potrà richiedere di addebitare direttamente le somme dovute in conto del mutuo concesso.

Sarà cura dell'ente provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione.


9. REVOCA DELL'ANTICIPAZIONE.

La necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultano in grado di svilupparsi secondo l'iter cronologico previsto, impone a questo Istituto di prevedere la revoca delle anticipazioni nell'ipotesi in cui la prima, richiesta di somministrazione non pervenga alla Cassa entro un anno dalla data di concessione.


1O. ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE IL COFINANZIAMENTO COMUNITARIO

La Cassa depositi e prestiti, al fine di agevolare l'ammissione a1 cofinanziamento comunitario delle opere le cui progettazioni usufruiscono delle risorse del Fondo, trasmetterà alle regioni di riferimento tutte le determine di concessione delle anticipazioni.

Ciò consentirà alle medesime regioni di valutare l'opportunità di inserire le iniziative nei Programmi operativi plurifondo, anche in sede di riprogrammazione periodica dei programmi.

Allo stesso scopo le determine saranno trasmesse, attraverso appositi tabulati periodici, ai Ministeri del bilancio e del tesoro nonché alla Commissione delle Comunità europee.


11. RAPPORTI CON L'UTENZA

Informazioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo possono essere richieste al:

responsabile del procedimento, dott. Nicola Carnemolla - telefono 06/47233359;

responsabile dell'Ufficio tecnico, ing. Lucio Pontecorvi - telefono 06/47232550;

responsabile dell'Ufficio informazioni, Dott. Vercillo - telefono 06/47232072.


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