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Rif. DV03278
Documento 01/01/1996 CIRCOLARE
Fonte CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 1207
Data 01/01/1996
Riferimento
Note (G.U. 19-01-96 N.15 S.O) - PUNTO 3 - 5 - 1 - 8 - 7
Allegati
Titolo OPERE PUBBLICHE - FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROGETTAZIONE - SOCIETA' D'INGEGNERIA - 'ISTRUZIONI GENERALI PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI'
Testo PUNTO 3 - LE COMPETENZE DEGLI ORGANI

La legge n.142/90 ha fissato le competenze di ogni singolo organo in modo esclusivo ed inderogabile; di conseguenza nessun organo puo' sostituirsi all'altro pena l'illegittimita' del relativo atto.

L'unica eccezione e' costituita dalla previsione dell'art.32, terzo comma della legge 142/90, riguardante le variazioni di bilancio per motivi di urgenza, che possono essere adottate dalla Giunta e ratificate dal Consiglio entro 60 giomi, a pena di decadenza.

La legge n. 109/94 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", all'art.15 reca modifiche proprio alla materia delle competenze tra gli organi, attribuendo al Consiglio l'approvazione del progetto preliminare. Si determinano cosi' due livelli di deliberazione: consiliare per la progettazione preliminare e di Giunta per quella definitiva ed esecutiva.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", con l'art. 1, comma 89 apporta ulteriori modifiche nella stessa materia, attribuendo alla competenza del Consiglio "la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari.

In sintesi, al Consiglio dell'Ente, in materia di spese di investimento, sono attribuite le seguenti competenze (art. 32 L. 142/90):

a) programmi di opere pubbliche;
b) piani finanziari (economici);

a) progettazione preliminare;
b) assunzione o devoluzione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio;

c) emissione di prestiti obbligazionari;

d) appalti e concessioni (secondo i limiti di cui alla lett. m del medesimo art. 32).

Oltre all'ordinario potere di proposta, spetta alla Giunta, come detto, l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere, delle relative perizie di variante e/o suppletive, ove ammissibili, nonche' delle delibere di assunzione o devoluzione di mutui gia' previsti in atti fondamentali del Consiglio.


OMISSIS


PUNTO 5 - I PROGETTI

L'approvazione del progetto costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, la cui mancanza produce nullita' a norma dell'art. 46 del D.L.vo n. 77/95;

5.1 - Con l'emanazione del regolamento, cui la legge quadro sui lavori pubblici l'approvazione rimanda l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, la progettazione risultera' articolata, come gia' accennato, in tre livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo. Considerato che con il progetto definitivo sono compiutamente individuati i lavori da realizzare, si ritiene che, per l'attivazione della procedura di finanziamento sia sufficiente tale elaborato. Il progetto esecutivo costituisce infatti solo una fase di ulteriore dettaglio, ai fini della cantierabilita', di un'opera che comunque risulta definita in tutti i suoi elementi.


5.2 - La disciplina delle varianti progettuali deve essere identificata con riferimento al momento in cui e' stato affidato l'incarico di proggettazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 101/95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/95. Si riporta sinteticamente la disciplina introdotta dall'art.25 della legge n.109/94, come modificato dall'articolo 8 ter della legge n.216/95, cui devono uniformarsi le varianti a progetti affidati dopo l'emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge quadro sui lavori pubblici. La possibilita' di approvare varianti in corso d'opera resta condizionata dalla sussistenza delle seguenti circostanze:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) cause impreviste e imprevedibili accertate secondo regolamento, o intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
c) casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d) errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Le variazioni progettuali possono quindi distinguersi in:

- variazioni di necessita', che possono essere approvate senza alcun limite di spesa; sono quelle imposte dalle circostanze di cui all'art. 25, comma 1, lettere a), b) - prima ipotesi e c);

- variazioni migliorative, che non devono comportare un aumento complessivo del costo dell'opera; sono quelle imposte dalle circostanze di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) - seconda ipotesi e comma 3, seconda parte. Queste ultime, oltre che restare all'interno della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, non devono superare il limite del 5 per cento dell'importo originario di contratto;

- variazioni per errori, che possono essere approvate senza alcun limite di importo; sono quelle imposte dalle cicostanze di cui all'art. 25, comma 1 lettera d); per questa fattispecie, se la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto, si deve procedere alla risoluzione e all'indizione di nuova gara per un progetto interamente riformulato. Si chiarisce che non costituiscono invece varianti progettuali gli interventi - disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio - contenuti nei limiti del 5 per cento delle categorie di lavoro e senza aumento di spesa complessiva dell'opera.


5.2.1 - Per trattare compiutamente l'argomento delle modifiche progettuali sembra opportuno richiamare alcuni vincoli posti dal D.L.vo n. 77/95, con particolare riguardo al 2ΓΈ comma dell'art. 45. L'organo consiliare, ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, adotta apposita variazione al bilancio annuale e contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. Pertanto, in presenza di perizie che comportano una maggiore spesa, i problemi connessi alla copertura finanziaria trovano risposta nelle relative modifiche degli atti di bilancio.


5.2.2 - L'art. 20, comma 2 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, assicura copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della legge n. 142/90, alle perizie di variante e/o suppletive il cui importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso.
In tali ipotesi l'ente deve soltanto accertare se la modifica comporta l'attivazione di ulteriori spese di gestione e, in tal caso, procedere alle conseguenti modifiche degli atti di bilancio.

Gli estremi della delibera di Giunta di approvazione della perizia devono essere comunicati all'istituto mutuante, che ne prende atto.


OMISSIS


PUNTO 18.1.7 - LE EROGAZIONI

18.1.7 - Per le competenze professionali il documento giustificativo di spesa e' costituito, generalmente, dalla specifica analitica delle voci e/o prestazioni tecniche che concorrono a determinare la spesa, sottoscritta dal professionista, vidimata dall'ordine professionale competente e vistata dal Capo dell'Ufficio Tecnico.

Per le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (V.l.A.), le relative competenze, vista la natura interdisciplinare della prestazione, vengono spesate sulla base della fattura.

Per le societa' di ingegneria - per ora limitatamente alla direzione lavori ed al collaudo - il documento giustificativo di spesa e' costituito dalla fattura.



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