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Rif. DV07883
Documento 29/11/2001 CIRCOLARE
Fonte CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 1245
Data 29/11/2001
Riferimento
Note (G.U. 11-12-01 N. 287)
Allegati
Titolo 'NUOVE ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO ROTATIVO PER LA PRGETTUALITA''
Testo Premessa.

L'art. 4, comma 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, chiede alla Cassa depositi e prestiti di estendere alle anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualita' di cui ai commi da 54 a 58 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le procedure fissate dalla medesima legge per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare.

Tale estensione applicativa, nonche' l'opportunita' di introdurre nuovi e piu' efficaci meccanismi di utilizzo delle risorse nel rispetto della natura rotativa del Fondo, rendono necessaria la stesura di una nuova circolare esplicativa, che sostituisce integralmente la precedente n. 1221 del giugno 1997 e le sue successive parziali modifiche.

1. Natura del Fondo.

Il Fondo si configura come uno strumento di supporto finanziario alla progettualita' di una serie di soggetti individuati dalla norma. Esso opera sull'intero territorio nazionale ma prevede la priorita' per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.

Il Fondo ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori.

Per la terminologia usata nella presente circolare si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109 del 1994 e dal relativo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

2. Dotazione del Fondo.

La norma stabilisce la dotazione del Fondo in lire 500 miliardi e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse del territorio nazionale, ossia delle aree dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio (c.d. phasing out), nonche' quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione U.E. (c.d. aree depresse "in deroga").

Le anticipazioni sono concesse, al perfezionamento dell'istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del Fondo, nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse.

3. Soggetti beneficiari.

Possono usufruire delle risorse del Fondo i soggetti richiamati espressamente dal comma 54, e cioe': le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le comunita' montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, le aziende speciali di detti enti.

4. Spese finanziabili.

Il legislatore ha stabilito che "... sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per la elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie" (comma 54).

L'anticipazione puo' essere richiesta "sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita', la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria" (comma 56).

Con il Fondo e', pertanto, possibile finanziare l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale: dallo studio di fattibilita' sino alla progettazione esecutiva, intervenendo in qualsiasi stadio di sviluppo/maturazione del progetto.

Per cio' che attiene al "programma di opere pubbliche da realizzare", di cui al comma 56, si ritiene non debba farsi esclusivo riferimento al "programma triennale" disciplinato dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, ma a qualsiasi atto programmatorio deliberato dall'ente in materia di investimenti. Si precisa che ciascuna anticipazione puo' finanziare la progettazione di una singola opera ovvero di un insieme di opere funzionalmente e unitariamente orientate alla soddisfazione di un'esigenza o di un bisogno (es.: acquedotto - fognatura - depurazione).

Il Ministero dei lavori pubblici, con circolare dell'11 dicembre 2000, n. 662/segr., ha precisato che la procedura di istituzione delle societa' di trasformazione urbana (STU) di cui all'art. 120 del decreto legislativo n. 267/2000, deve essere caratterizzata da una approfondita fase preliminare che contenga, tra l'altro, la redazione di uno studio di fattibilita' in ordine alla realizzazione tecnica degli interventi di trasformazione e di percorribilita' economico-finanziaria del programma.

Tale studio di fattibilita' risulta tra le spese finanziabili dal Fondo. Sono viceversa esclusi gli oneri per la progettazione urbanistica.

5. Il limite dell'anticipazione.

Le norme istitutive del Fondo stabiliscono che l'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti non possa essere superiore al 10% del costo presunto dell'opera, per il quale occorre fare riferimento agli importi previsti per i lavori e per le forniture. Questo Istituto ritiene altresi' necessario fissare dei limiti di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessita' di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo e l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione delle risorse comunitarie.

Pertanto sono finanziate le spese tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per lavori e forniture, non sia inferiore a 500.000 euro, ovvero a 100.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

6. I costi.

A) Il tasso di interesse.

La norma prevede che sulle somme apportate al Fondo sia riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa medesima con la Tesoreria dello Stato e stabilisce che i relativi oneri siano posti a carico del bilancio dello Stato.

Nessun onere per interessi, quindi, grava sui bilanci dei soggetti beneficiari delle anticipazioni, poiche' tali interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato (comma 58).

B) Le spese di valutazione.

La Cassa depositi e prestiti, ai sensi del comma 57, si riserva di effettuare dei supplementi di istruttoria, da affidare eventualmente a societa' esterne, richiedendo le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie in vista della valutazione. Le possibili spese di valutazione sono restituite dai beneficiari unitamente all'anticipazione. I relativi interessi, restano viceversa a carico del bilancio dello Stato, come indicato al precedente punto A).

C) Le spese di amministrazione.

Al momento della restituzione dell'anticipazione, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute dalla Cassa, i beneficiari devono versare una commissione pari allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme che sono state complessivamente erogate.

7. Rimborso ed eventuali interessi di mora.

La norma stabilisce che l'anticipazione, aumentata delle ulteriori spese, e' rimborsata secondo le modalita' concordate con l'Istituto, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, risultando in tale provvista compresa la quota di progettazione eventualmente cofinanziata a livello comunitario.

Trascorsi cinque anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva e/o esecutiva, la restituzione e' sempre dovuta, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Si raccomanda la massima attenzione di tutti i soggetti beneficiari, ed in particolar modo di quelli individuati nel comma 55 (regioni ed enti locali), sulla necessita' di assicurare, entro i termini previsti, i rimborsi dovuti al Fondo, al fine di evitare il pagamento degli interessi di mora che resta comunque a carico dei soggetti stessi.

Tutti i beneficiari possono richiedere, a fronte delle somme comunque dovute, la concessione di un apposito mutuo decennale con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio, calcolato al tasso vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Il ricavato del mutuo e' utilizzato per estinguere la posizione debitoria dell'ente e ricostituire le disponibilita' del Fondo.

8. Documenti istruttori.

Ai fini istruttori deve essere trasmessa la domanda di anticipazione corredata da:

1) programma di cui al comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995;

2) relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56;

3) delibera di assunzione dell'anticipazione (in bollo per i soggetti tenuti) adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative;

4) dichiarazione del Responsabile unico del procedimento (RUP) da cui risultino:

a) per i soli consorzi misti e per le societa' per la gestione di servizi pubblici: la natura giuridica e la composizione del capitale;

b) la fase o le fasi progettuali di cui si richiede il finanziamento, con indicazione del costo complessivo delle spese tecniche previste;

c) l'indicazione dell'importo dei soli lavori e forniture;

d) l'eventuale appartenenza dei soggetti ad una delle aree depresse del territorio nazionale, ossia delle aree dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio (c.d. phasing out), nonche' quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione U.E. (c.d. aree depresse "in deroga").

Per le singole opere di importo (sempre con riferimento alle voci di costo per lavori e forniture) superiore a 3 miliardi di lire (1.549.370,70 di euro), ad eccezione delle richieste relative agli studi di fattibilita', la precedente documentazione va integrata con:

5) certificazione positiva dello studio di fattibilita' da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

6) provvedimento del presidente della giunta regionale di compatibilita' dell'opera con i programmi regionali di sviluppo. La delibera di cui al precedente punto 3) deve contenere:

a) l'impegno di restituire, all'atto del realizzo della provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di cinque anni dalla data di prima erogazione ovvero di quattro anni, nel caso in cui le somme siano finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, nonche' la commissione dello 0,5% calcolata sull'importo complessivamente erogato e su quello delle spese di valutazione;

b) l'assunzione dell'obbligo - qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale;

c) l'assunzione dell'obbligo a carico del soggetto beneficiario di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento.

9. La procedura.

Concessione.

Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il direttore generale della Cassa, ai sensi del comma 56, concede l'anticipazione.

Con il provvedimento di concessione viene comunicato al soggetto beneficiario:

a) l'importo dell'anticipazione riconosciuta;

b) l'ammontare delle eventuali spese di valutazione sostenute;

c) l'ammontare giornaliero degli oneri che maturano, a titolo di commissione per spese di amministrazione, sulle suddette spese di valutazione.

Affidamento.

Entro sei mesi dalla data di concessione il beneficiario deve comunicare alla Cassa l'avvenuto affidamento dell'incarico professionale finanziato, indicando l'importo contrattuale.

Erogazione. Le anticipazioni sono somministrate in una o piu' soluzioni sulla base della domanda di erogazione e di una dichiarazione del RUP dalla quale risultino analiticamente, con riferimento ai documenti giustificativi in possesso dell'ente (parcelle, fatture, ecc.), la natura e gli importi delle spese sostenute.

Per tutti i soggetti per i quali non opera la garanzia sussidiaria di cui al comma 55 (consorzi tra enti locali anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, consorzi di bonifica e di irrigazione, societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, aziende speciali) le erogazioni sono inoltre subordinate alla presentazione della fidejussione di uno o piu' enti consorziati ovvero di idonea fidejussione assicurativa o bancaria di durata analoga all'anticipazione.

Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello Stato) sulle somme erogate. Entro dodici mesi dalla concessione, nel caso di finanziamento di una sola fase progettuale, o entro diciotto mesi negli altri casi, l'ente deve richiedere alla Cassa l'erogazione dell'intero importo concesso.

Revoca e riduzione.

La necessita' di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attivita' progettuali che non risultino in grado di svilupparsi secondo l'iter cronologico previsto, impone a questo Istituto di prevedere dei piu' stringenti meccanismi di revoca rispetto al passato e di introdurre l'istituto della riduzione.

La revoca e' comminata qualora l'ente non rispetti il termine per l'affidamento (sei mesi dalla concessione) o non richieda alcuna erogazione allo scadere dei termini per l'erogazione totale, previa restituzione delle spese di valutazione di cui al precedente punto 6.b), eventualmente sostenute da questa amministrazione. Allo scadere dei termini per l'erogazione (dodici o diciotto mesi dalla concessione) la Cassa riduce d'ufficio l'anticipazione concessa all'importo erogato.

Restituzione.

Come gia' esposto al punto 7, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine massimo, quinquennale o quadriennale, per la restituzione di tutte le somme dovute.

A seguito dell'acquisizione della provvista finanziaria per l'esecuzione dell'opera o allo scadere del termine previsto per la restituzione, il soggetto beneficiarioprovvede al rimborso delle somme dovute, utilizzando esclusivamente un bollettino di conto corrente postale che, a richiesta, la Cassa fornisce gia' predisposto.

Qualora gli enti ordinariamente mutuatari della Cassa intendano reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera mediante mutuo dell'Istituto, gli stessi possono richiedere di addebitare tutte le somme comunque dovute direttamente in conto del finanziamento da concedersi.

Gli stessi enti devono provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione.

10. Disciplina transitoria.

La procedura di cui al punto 9 si applica a tutte le anticipazioni, siano esse gia' concesse che da concedersi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente circolare. Per le anticipazioni gia' concesse, la data di pubblicazione funge da termine iniziale da cui decorre la tempistica ai fini dell'affidamento, delle erogazioni, delle revoche e delle riduzioni.
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