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Facendo seguito alla precedente circolare di questo Consiglio del 7 maggio 1996 nø 10, con la quale si informavano gli Ordini del contenuto dell'avviso pubblicato sul Sole 24 Ore relativo all'oggetto, si segnala quanto segue.
Allo stato attuale l'iniziativa di questo Consiglio Nazionale ha sortito effetti positivi nel senso che le Amministrazioni di controllo interessate all'argomento hanno condiviso la tesi dell'attuale insussistenza dell'obbligo di richiedere al progettista la copertura assicurativa prevista dall'articolo 30, comma quinto, della legge 11 febbraio 1994, nø 109 e successive modifiche.
Da segnalazioni provenienti dagli Ordini provinciali risulta, però, che alcuni Enti banditori continuino a richiedere la polizza con i relativi oneri a carico del professionista incaricato.
Non può sottacersi che la questione dell'iniquità dell'onere economico di tale gravoso adempimento (stipula del contratto assicurativo per singolo progetto) era stata già affrontata nella stesura originaria della legge 109/1994. Infatti l'articolo 17, comma 5, prevedeva che: "i corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, determina con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ripartendo in tre aliquote percentuali .......... ed aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi".
Tale motivazione, pur stralciata dalla legge quadro sui lavori pubblici nella attuale versione, è destinata a trovare giusta collocazione nel regolamento in via di stesura e dunque maggior pregio ha la necessità di non applicare la disposizione sulla copertura assicurativa fino all'entrata in vigore del citato atto normativo.
Pertanto il compenso professionale calcolato secondo le vigenti disposizioni in materia tariffaria non può in alcun caso includere il premio assicurativo che il professionista fosse chiamato a corrispondere per lo specifico progetto ex art. 17 della legge 109/1994. Tale esborso, ove richiesto, nonostante la descritta insussistenza del relativo obbligo dell'assicurazione, dovrà restare a carico della committenza.
Si informano altresì gli Ordini che sono in corso incontri fra questo Consiglio e l'ANIA /Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative) onde acquisire elementi sulle proposte in tema di articolazione dei prodotti assicurativi da fornire per gli adempimenti della legge 109/1994 (vedansi a tale proposito gli articoli 114 e 115 del regolamento in bozza, inviato a suo tempo agli Ordini, bozza che è attualmente in fase di rielaborazione).
Si invita pertanto l'Ordine a far conoscere i contenuti della presente nota agli Iscritti e agli Enti banditori del territorio di competenza.
Si segnala altresì che sarà inviata agli Ordini una guida sui principali criteri applicativi della legge 109/1994 così come modificata dalla legge 216/1995, guida da inviare agli Enti.
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