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In allegato si trasmette nota del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Ufficio VII, del 25 novembre 1996, prot. nø 7/43002/9787.
Si rileva a tal proposito che in merito alla necessaria permanenza del requisito della residenza nell'ambito territoriale dell'Ordine provinciale cui risulta iscritto il professionista esiste ormai consolidata giurisprudenza (si confrontino in particolare le sentenze della Corte di Cassazione del 18.9.1970 nø 1556 e del 9.11.1994 nø 9292).
Consegue che il professionista che trasferisca la propria residenza fuori della circoscrizione dell'Ordine al quale è iscritto, se vuole continuare la propria iscrizione negli Albi professionali, deve chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo dell'Ordine della circoscrizione della nuova residenza, a norma dell'art. 24, secondo comma, del regolamento citato e che d'altra parte il Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto, constatata la perdita del requisito della residenza nella circoscrizione, ed in difetto della domanda di trasferimento, può e deve provvedere alla cancellazione del professionista dal proprio Albo, sia individualmente, sia in sede di revisione annuale e poiché la causa giustificativa di siffatto provvedimento di cancellazione si identifica nella perdita di un requisito oggettivamente constatabile, ne deriva che il provvedimento stesso non è soggetto a specifiche formalità e che in particolare non debbono essere seguite le forme del giudizio disciplinare, previsto espressamente a garanzia della difesa dell'incolpato di abusi o di mancanze commesse nell'esercizio della professione.
Tanto premesso, non può non segnalarsi che mantenere nell'Albo soggetti sprovvisti del requisito della residenza reca come ulteriore conseguenza l'alterazione del dato numerico complessivo (numero di iscritti all'Albo) sicché non risulterà corretto il calcolo del quorum e dei voti che dovesse essere effettuato in occasione delle elezioni dei Consigli provinciali nonché l'attribuzione dei voti a ciascun Ordine per l'elezione del Consiglio Nazionale ed in sede congressuale.
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