Testo
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La decisione emarginata all'oggetto e trasmessa in allegato pur riferendosi alla situazione giuridica propria di un altro Paese Comunitario (Belgio) e, dunque, con tutti gli elementi distintivi del caso, riveste un certo interesse poichè esclude che un'autorità amministrativa governativa possa interferire nel potere disciplinare assegnato agli Ordini professionali.
Infatti, a seguito di provvedimenti di radiazione dall'Albo nei confronti di un iscritto nonchè di sospensione per altro soggetto adottati da un Ordine degli Architetti per motivi vari fra cui il mancato rispetto di disposizioni tariffarie, il Presidente del Consiglio della Concorrenza (organismo paragonabile all'autorità garante per la concorrenza ed il libero mercato italiana) vieta con apposito provvedimento all'Ordine degli Architetti di applicare la norma deontologica che impone il rispetto dei minimi tariffari.
La Corte Belga accoglie il ricorso del Consiglio Nazionale degli Architetti e afferma che il Presidente del Consiglio della concorrenza non ha poteri per deliberare su questioni deontologiche.
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