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Rif. DV04532
Documento 01/04/1997 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 88
Data 01/04/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 3019 del 01/04/1997
Note
Allegati

dv04348

dv04376

dv04436

Titolo SICUREZZA CANTIERI - D. LGES 494/96 - MANCATA TRASFORMAZIONE D.L. 670/96
Testo Come è noto il D.L. 670/96 non è stato trasformato in legge e sono pertanto decadute sia la sospensione delle sanzioni per le contravvenzioni al D.Lgs 626/1994 che la proroga agli adempimenti della legge 46/1990.

Per quanto concerne poi il D.Lgs 494/96, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in data 18 marzo, ha diffuso una prima circolare interpretativa che ne limita l'applicabilità ai soli cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo, data di entrata in vigore.

Il Governo ha inoltre inserito nel D.L. 25.3.1997 n. 67 (G.U. n. 71 del 26.3.1997) sull'occupazione una norma che prevede per il periodo di prima applicazione (meno di un anno) un allungamento del tempo concesso per la regolarizzazione dei cantieri e un dimezzamento delle sanzioni amministrative.

Si ha comunque la sensazione che anche per tale D.Lgs. si vada percorrendo la medesima strada di incertezze e di confusione seguita per il D.Lgs. 626/94, che tuttora risulta incompleto e privo di importanti integrazioni.

Sulla materia il C.N.I. ha avuto numerosi incontri con funzionari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e in data 3 dicembre 1996 e successivamente in data 21.3.1997, ha inviato al Ministro e al Sottosegretario Gasparrini due note con le richieste della categoria nelle quali, tra l'altro, esprime il proprio convincimento che la norma transitoria contenuta nell'art. 19 (possibilità di frequenza di corsi di 60 ore entro 3 anni) vada applicata anche ai liberi professionisti in grado di dimostrare prestazioni nell'esecuzione di opere per un periodo di 4 anni.

A tale fine secondo la proposta di questo Consiglio Nazionale, gli aspiranti alla frequenza del corso ad orario ridotto, dovrebbero esibire idonea documentazione attestante l'effettivo svolgimento della citata attività professionale (ex punto 5) della circolare 18.3.1997 n. 41/97 del Ministero del Lavoro). Sarà necessario pertanto che gli interessati si procurino da parte dei committenti e delle imprese, dichiarazioni relative alle mansioni svolte e alle funzioni ricoperte ricordando che la figura utile risulta quella di direttore dei lavori. L'art. 19 del D.Lgs. 464, nell'indicare il periodo quadriennale, assume a riferimento il lavoro dipendente. Nel caso di libera professione appare ragionevole poter dimostrare una presenza (intesa come durata dei lavori e quindi apertura dei relativi cantieri per cui si è assunta la direzione) complessiva di quattro anni.

Inoltre il Consiglio Nazionale, inizialmente contrario ad ogni rinvio del D.Lgs. 494/96, non essendo stati forniti dalle Autorità competenti i necessari chiarimenti interpretativi e perdurando quindi il quadro di incertezze normativa, si è visto costretto ad adeguarsi alle posizioni assunte dalla maggior parte delle associazioni di categoria ed a richiedere anch'esso al Ministro, in data 14 marzo, una proroga all'entrata in vigore del D.Lgs.

Questo Consiglio nel proseguire l'azione intrapresa di chiarezza si riserva di trasmettere tempestivamente ogni altra notizia che dovesse pervenire sull'argomento.


Allegati:
- nota CNI n. 2890 del 14.3.1997
- comunicato stampa
- nota CNI n. 2957 del 21.3.97
- circolare Ministero del lavoro n. 41/97 del 18.3.1977


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