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Rif. DV05911
Documento 17/05/1999 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 288
Data 17/05/1999
Riferimento Protocollo CNI n. 10348 del 17/05/1999
Note
Allegati
Titolo IRAP - ADEMPIMENTI PER L'ANNO 1999
Testo Per memoria si segnalano , in sintesi i termini e le modalità con cui nell'anno 1997 è stata istituita la IRAP e gli adempimenti relativi a carico degli Ordini, compreso quello di presentare nel corrente anno 1999 alle scadenze previste la dichiarazione ricompresa tra quelle istituite nella modulistica della dichiarazione dei redditi - Modello Unico 1999 per enti non commerciali.

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive - I.R.A.P. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446 del 1997, sono soggetti passivi dell'IRAP, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/86, ossia gli enti, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, tra i quali gli Ordini.

L'art. 19 del citato D.Lgs. stabilisce che ogni soggetto passivo deve dichiarare per ciascun periodo d'imposta i componenti del valore della produzione, ancorché non ne consegua un debito d'imposta.

I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini IRAP, con le medesime modalità entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.

Si precisa che detta dichiarazione non deve essere presentata dagli enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente attività non commerciale qualora per gli stessi non vi sia una base imponibile determinata ai sensi dell'art. 10, comma 1, ovvero sulla base dell'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

La indicata dichiarazione ai fini IRAP è ricompresa nella modulistica della dichiarazione dei redditi - Mod. Unico 1999 per enti non commerciali.

Il termine per la presentazione della dichiarazione è:

- un mese dall'approvazione del bilancio, per gli enti tenuti a tale adempimento;
- ovvero, comunque, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.

Solo per il 1999 le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata, i cui termini di presentazione, con riferimento alla data di approvazione del bilancio, scadono tra il 1ø gennaio e il 20 luglio 1999, devono essere presentate entro il 20 luglio 1999.

In occasione dell'avvio dell'operazione denominata "Dichiarazioni Telematiche", il D.Lgs. 241/97 ed il D.P.R. 322/98, modificando la disciplina concernente modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni, hanno conferito al contribuente la possibilità di trasmettere la propria dichiarazione per il tramite di un intermediario autorizzato che, la normativa in parola, ha individuato, tra gli altri, in dottori commercialisti. Qualora il contribuente si avvalga della trasmissione telematica, il termine d'invio viene posticipato al 30 settembre 1999.



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