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Rif. DV05915
Documento 25/05/1999 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 291
Data 25/05/1999
Riferimento Protocollo CNI n. 10409 del 25/05/1999
Note
Allegati

lg05916

Titolo RIFORMA LAVORI PUBBLICI - INCARICO - PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO A DIPARTIMENTI UNIVERSITARI - DISEGNO DI LEGGE SENATO N. 3593 - ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI DEL CNI (PUBBLICATA SU INGEGNERE ITALIANO N. 302/99 PAG. 11)
Testo Di seguito alla Circolare nø 257, prot. nø 8693 in data 26 novembre 1998, si informa che il disegno di legge in oggetto è stato definitivamente approvato dal Senato il giorno 11 maggio u.s. e sarà prossimamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

E' da rilevare, tuttavia, che la disposizione contenuta nell'art. 8 (ora divenuto art. 14) del testo legislativo, criticata da questo CNI e concernente la concessione di una priorità ai dipartimenti ed istituti universitari nell'affidamento degli incarichi di progettazione da parte dei commissari "ad acta" di cui alla legge "sblocca cantieri", è stata eliminata.

La nuova disposizione, invece, stabilisce che il commissario "ad acta" può "affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17" della legge Merloni Ter "anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dello stesso art. 17, restando fermo, peraltro, il disposto dell'ultimo periodo del citato comma 4, secondo il quale le società di ingegneria possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore ai 200.000 ECU, con l'eccezione ivi prevista (opere di speciale complessità e che richiedono una specifica organizzazione).

Sono state accolte, quindi, le osservazioni e critiche rivolte da questo CNI al vecchio disposto ed è caduta la "priorità" che si voleva concedere agli Istituti e Dipartimenti universitari.

Con la stessa legge, inoltre, sono state apportate altre due modifiche alla legge Merloni Ter.

Con la prima (art. 6 della legge) è stato aggiunto un comma 1 bis, all'art. 37 - quinquies della Merloni.

Con la seconda modifica (art. 13 della nuova legge), infine, sono stati sostituiti i commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 18 della legge Merloni Ter e sono stati abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 62 del regolamento approvato con r.d. 23 ottobre 1925, nø 2537.

Per una completa ed opportuna informazione, si trasmette copia del testo integrale dei due articoli, 6,13 e 14 della nuova legge.


Allegato:

Testo artt. 6, 13 e 14 disegno di legge n. 3593 (LG05916)



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