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Rif. DV05866
Documento 10/05/1999 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 10/05/1999
Riferimento Protocollo CNI n. 10291 del 10/05/1999
Note
Allegati
Titolo INTERVENTI IN ZONE SISMICHE - SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI COSTRUZIONI - DISEGNO DI LEGGE - APPROVAZIONE EMENDAMENTI
Testo Di seguito alla circolare C.N.I. n. 275/XV Sess. in data 17 marzo u.s., concernente l'oggetto, si comunica che, nella seduta del 27 aprile u.s., la 13^ Commissione (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali) del Senato ha approvato, con emendamenti, il testo del Disegno di legge di iniziativa Sen. Veltri ed altri contenente "Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche".

Di particolare interesse per il C.N.I., dopo l'energica azione svolta in tali sensi ed in tutte le sedi, è stata l'approvazione dell'emendamento 3.15, presentato dal Relatore Sen. Specchia e sostenuto dal rappresentante del Governo Sottosegretario Mattioli, del seguente tenore:

"Art. 3 - Sostituire i primi due commi con il seguente:"
"1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo è affidato ai tecnici secondo le competenze previste dalla normativa vigente, i quali devono anche essere iscritti all'albo da almeno dieci anni ed avere comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica".

E' scomparso, così, il precedente testo del comma 2 secondo il quale:
"2. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni".

E' stato, inoltre, soppresso il primo comma dell'art. 5 che poneva a carico degli Ordini professionali l'onere di assumere, nella individuazione degli iscritti cui affidare l'incarico di progettista, direttore dei lavori e collaudatore per le zone sismiche, un equo criterio di rotazione tra i medesimi".

E' stata sostenuta, infatti, dal Relatore, conforme il Governo, l'inopportunità di tale previsione per le sole zone sismiche e la mancanza, nell'ordinamento, di un principio che consenta una disposizione del genere.

E' rimasto intatto, invece, il secondo comma dell'art. 5 (diventato comma unico) che stabilisce:
"Il progettista, il direttore dei lavori ed il collaudatore, in caso di difformità delle opere rispetto alle prescrizioni antisismiche, sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte dell'Ordine o Collegio professionale competente, che può adottare un provvedimento di sospensione per un periodo massimo di due anni".

Gli emendamenti così accolti sono venuti incontro alle proposte avanzate da questo C.N.I. e comunicate agli Ordini con la citata Circolare del 17 marzo u.s.

Non è stata, purtroppo, accolta l'altra proposta del C.N.I., intesa a consentire la competenza al collaudo statico delle opere in zona sismica anche agli ingegneri che, pur mancando del requisito di iscrizione decennale all'Ordine, avessero conseguito il "diploma di specializzazione universitario in costruzioni in cemento armato".

Il testo approvato dal Senato è passato ora all'esame della Camera dei Deputati (Atto Camera n. 5973) chiamata ad approvarlo nelle prossime settimane.

Questo Consiglio Nazionale non mancherà di seguirne le vicende anche presso questo ramo del Parlamento, per informarne poi tutti gli Ordini provinciali e le Federazioni/Consulte regionali degli Ingegneri.



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