Testo
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Nella circolare in oggetto sono definitivamente chiariti i compiti e le competenze nei settori della geologia e della geotecnica, in conformità al D.M. 11.3.1988 e soprattutto in conformità alle norme di legge in tema di responsabilità professionale.
Da tale circolare emerge con chiarezza quanto segue:
- il progettista è l'unico responsabile del progetto e di tutto quanto esso contiene;
- compete al progettista redigere la relazione geotecnica richiesta dal D.M. citato per tutte le opere di ingegneria civile. In tale relazione devono essere trattati tutti gli aspetti del problema geotecnico, dai criteri di indagine, alla scelta dei parametri geotecnici di calcolo, alla modellazione del terreno in relazione al tipo di terreno e alle caratteristiche dell'opera da realizzare, ai calcoli degli sforzi e delle deformazioni. Si tratta di un vero e proprio progetto geotecnico che costituisce un unico inscindibile con il progetto dell'intera opera, della quale il progettista ha la piena responsabilità;
- per tale incombenza il progettista può avvalersi della collaborazione di altro professionista che, pertanto, deve essere abilitato nel settore della progettazione e del calcolo; esso, pertanto, non può che essere un esperto di ingegneria geotecnica;
- il geologo non ha competenza ad eseguire il progetto geotecnico; egli infatti deve redigere la relazione geologica nella quale si devono illustrare soltanto i caratteri naturali e fisici dei terreni e delle rocce in una fase che precede la definizione dei parametri tecnici di progetto; definizione che compete alla relazione geotecnica;
- il progettista, nei casi previsti dal citato D.M., ovvero nei casi in cui egli lo ritenga necessario, deve avvalersi dell'opera del geologo per la redazione della relazione geologica.
- il progettista, in quanto responsabile del progetto nella sua interezza, controfirma la relazione geologica nonché quella geotecnica, se quest'ultima è redatta da altro ingegnere. Pertanto egli deve avere potere di scelta sia del geologo che dell'ingegnere geotecnico.
Premesso quanto innanzi, gli iscritti dovranno valutare gli aspetti relativi alle proprie responsabilità nella qualità di progettista e assumere le proprie determinazioni in armonia con lo spirito e la lettera del D.M. LL.PP. 11.3.1988 e con quanto prescritto nella circolare in oggetto, che si allega alla presente.
Si coglie l'occasione per rilevare che alcune Amministrazioni ritengono che la relazione geotecnica, in quanto di competenza del progettista, costituisca un onere a carico del progettista medesimo. Si rileva che la relazione geotecnica comporta prestazioni aggiuntive a quelle di tariffa per la progettazione e, pertanto, il compenso va riconosciuto anche se la relazione geotecnica è eseguita dal progettista.
Pertanto si rinnova l'invito a codesti Ordini a dare la massima diffusione agli iscritti di quanto sopra, diffidandoli dall'affidare indagini e/o dall'accettare relazioni geotecniche che non siano state eseguite e sottoscritte da Ingegneri iscritti agli Ordini.
In caso diverso, gli Ordini dovranno procedere nei confronti degli iscritti per far valere la loro responsabilità disciplinare.
Tutti gli Enti interessati dovranno, altresì, essere fermamente invitati a non accettare relazioni geotecniche non redatte e sottoscritte dagli ingegneri abilitati.
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