Testo
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Si fa presente che con la pubblicazione del Decreto Interministeriale 28.11.95 sulla G.U. del 20.12.95 è stato definitivamente approvato il NUOVO STATUTO dell'INARCASSA.
Diventa, così, già operativo, per quanto attiene la restituzione dei contributi soggettivi, l'art. 40 commi 1/2/3/6 dello Statuto medesimo.
Pertanto, coloro che si trovano nelle condizioni previste da tale articolo e sono interessati alla restituzione dei contributi versati, possono inoltrare domanda all'INARCASSA, tenendo presente che:
- sui contributi restituiti viene calcolato l'interesse composto del 5% fino alla data di rimborso da parte di INARCASSA;
- ove sia in corso un versamento rateale, con la domanda di rimborso lo stesso viene interrotto, il rimborso riguarda i contributi già pagati e permanendo l'iscrizione a INARCASSA, riprende la contribuzione obbligatoria dalla data della domanda;
- ove sia ancora da definire il pagamento dei contributi arretrati, la domanda di rimborso ne esclude il pagamento e, permanendo l'iscrizione a INARCASSA, riprende la contribuzione obbligatoria dalla data della domanda;
- la richiesta di rimborso può essere ripetuta per una sola volta;
- ove gli interessati siano i superstiti, è possibile richiedere il rimborso dei contributi anche se il decesso del collega è avvenuto prima del compimento del 65ø anno di età.
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