Testo
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Nel 1996 questo Consiglio intervenne presso i Dicasteri competenti (Sanità, Lavoro, Industria) avverso iniziative regionali anche legislative tese alla creazione nell'ambito delle strutture del sistema sanitario pubblico di consorzi specifici per lo svolgimento di prestazioni professionali dirette anche verso committenti privati rientranti delle disposizioni ex DLGS 626/94.
Il C.N.I. denunciava all'epoca la costituzione di un ingiustificato privilegio in capo alle USL favorendosi forme di concorrenza sleale a danno di professionisti e società abilitate per le prestazioni in materia di sicurezza.
Allo squilibrio nello specifico "mercato" di tali esercizi si affianca l'intento sostanzialmente commerciale dei consorzi che mirano a conseguire utili e quindi a corrispondere emolumenti al personale impiegato allo scopo.
E' ragionevole supporre che in ragione delle strutture di provenienza, gli utenti (titolari di attività obbligati agli adempimenti per la sicurezza) siano portati a commettere le prestazioni ai soggetti che, come si dirà di seguito, di fatto mantengono un legame strutturale con l'azienda sanitaria locale chiamata a funzioni di vigilanza.
Si crea infatti un problema rilevante di reale concorrenzialità, principio da rispettare anche per ciò che attiene la prestazione di servizi intellettuali sebbene osservando i principi tipici dell'ordinamento vigente. Da ciò la segnalazione sollevata a suo tempo anche da questo Consiglio all'Antitrust.
E' necessario poi considerare il fenomeno sotto il profilo sicuramente più delicato della legittimità amministrativa.
Occorre allora brevemente tornare alle circostanze.
Nella Regione Toscana e in particolare nella Regione Emilia Romagna sono stati costituiti consorzi fra varie aziende sanitarie locali o (specifici servizi nell'ambito di singole USL) con lo scopo precipuo ed esclusivo di rendere a soggetti pubblici e privati, dietro compenso, prestazioni tecniche, sanitarie e gestionali relative agli adempimenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ora integrato e modificato dal decreto legislativo 29 marzo1996, n. 242.
In sintesi ciò che appariva contestabile è quanto segue:
- l'art. 24 del decreto legislativo 626/94, citato come luogo normativo di supporto per giustificare l'intervento attivo delle USL in materia di prestazioni alle imprese, viceversa, non a caso, nell'individuare i soggetti pubblici che possono svolgere attività di consulenza, informazione e assistenza non indica l'organizzazione del sistema sanitario nazionale;
- l'art. 23 ("vigilanza") attribuisce invece alle unità sanitarie locali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'art. 23 ultimo comma (che sopravvive alle modifiche introdotte dal successivo 242/96) stabilisce che l'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e vigilanza;
- l'ente consorzio utilizza, per statuto, personale USL sebbene adibito, a seguito di assegnazione, esclusivamente al consorzio;
- vengono dunque utilizzare risorse umane e strumentali dell'amministrazione della sanità per attività di tipo sostanzialmente commerciale in quanto a fronte di prestazioni non rientranti nei compiti di istituto, viene richiesta, con idonea tariffazione la copertura intera del costo nonché la remunerazione per i prestatori del servizio;
- si evidenzia quindi una fattispecie in contrasto con il principio dell'incompatibilità soggettiva all'esercizio della professione da parte dei dipendenti USL. Gli stessi non possono, se non nei casi previsti dalla normativa vigente (che prevede alcune ipotesi in tal senso articolando specifici meccanismi di incentivazione), svolgere attività professionale privata;
- infine emerge il profilo più grave e cioè la sostanziale coincidenza (se non come persone fisiche che espletano le due diverse funzioni certamente come enti cui sostanzialmente entrambe possano essere ricondotte) tra soggetto da controllare ed autorità vigilante.
La descritta situazione prospettata formalmente all'Autorità Garante anche da altri soggetti ha indotto la stessa ad adottare una incisiva decisione che è alla base della allegata circolare del Ministero del Lavoro.
Il pronunciamento ministeriale conclude, del tutto adesivamente alla posizione del C.N.I., escludendo sostanzialmente la legittimità della formazione di consorzi rispetto alla cui composizione possa profilarsi incompatibilità fra funzione di vigilanza e funzione di prestazione di consulenza.
Il contenuto della circolare Ministeriale n. 67/1998 fornisce una interpretazione esaustiva del tema soggetti di cui all'art. 24 rivolgendosi sia a persone fisiche che a persone giuridiche e quindi agli Enti e/o organismi (VV.F., ISPESL, Agenzie per l'ambiente, ed altro) che hanno competenze di vigilanza e controllo.
Si invitano pertanto gli Ordini a dare in sede locale la massima diffusione ai contenuti di cui alla presente.
Allegato:
- circolare Ministero del Lavoro 8.5.1998 n. 67/98 (G.U. n. 130 del 6.6.1998). (DV05324)
- decisione 18.12.1997 AS112 dell'Antitrust (Omissis)
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