Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV02186
Documento 20/12/1994 CIRCOLARE - XIV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 176
Data 20/12/1994
Riferimento Protocollo CNI n. 6312 del 20/12/1994
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - AUTOCERTIFICAZIONE EX LEGGE N. 15/1968
Testo L'autocertificazione e cioè la possibilità per il cittadino (professionista) di fare da sé, senza ricorrere alla richiesta di certificati, trova il suo fondamento giuridico nel D.P.R. 678/1957, nelle leggi nø 15/1968 e nø 241/1990 nonché nel D.P.R. nø 130/1994 e da ultimo per alcuni aspetti particolari nel D.Lgs. nø 690/1994.

Non c'è dubbio che l'applicazione di tali leggi costituisce un obbligo per la P.A. e un diritto per il professionista.
In relazione a ciò il professionista può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni temporaneamente sostitutive di stati, fatti o qualità personali mediante dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato anche contestualmente provvedimento, quale quello di iscrizione in elenchi speciali.
Recentemente con D.M. 9.9.1994 nø 616 sono state regolamentate l'iscrizione e la tenuta dell'elenco dei periti dei fondi concessi di investimento immobiliare di tipo chiuso.

Tra i documenti richiesti allegati alla domanda è previsto il certificato antimafia e per tale certificazione vale così come del resto precisato nelle note allegate al D.M. 616/1994 il sistema della autocertificazione come da schema allegato.

Si segnala che il Ministro del Tesoro ha comunicato con nota n. 388751 del 25.11.1994, che si allega, alcune precisazioni sugli adempimenti dell'Ordine e sul certificato antimafia citato.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it