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Rif. DV02041
Documento 26/09/1994 CIRCOLARE - XIV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 142
Data 26/09/1994
Riferimento Protocollo CNI n. 5366 del 26/09/1994
Note
Allegati
Titolo INGEGNERI - GEOLOGI - PRESTAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE - FIGURA E RUOLO DEL PROGETTISTA
Testo Per opportuna informazione, si trasmette copia del:

- Parere dell'Adunanza Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Adunanza del 17 dicembre 1993 - nø 138/93 e concernente l'oggetto;
- Parere dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato in data 2 giugno 1994, sempre concernente l'oggetto.

Entrambi i pareri, emessi dai due massimi Consessi tecnico e giuridico dello Stato, dopo anni di incertezze e di ambiguita', esprimono una posizione di grande chiarezza, sia sul piano tecnico sia su quello giuridico, sulle competenze professionali degli ingegneri e dei geologi in materia di prestazioni geotecniche e geologiche e sul ruolo del progettista.

L'integrazione tecnica e giuridica fra i due documenti sta nel seguente passo del parere del Consiglio di Stato:

"Alle considerazioni di ordine tecnico così come svolte dal Consiglio Superiore non si ritiene dover nulla aggiungere".

Ciò premesso la sintesi della posizione tecnico-giuridica tanto autorevolmente espressa può essere così riassunta:

a) - Le prestazioni geotecniche sono di esclusiva competenza dell'ingegnere;

b) - Le prestazioni geologiche sono di esclusiva competenza del geologo;

c) - il progettista conferisce organicità ed unitarietà al complesso delle attività afferenti il progetto.

Sulla figura e sul ruolo del progettista, però va aggiunto quanto significativamente precisa il Consiglio di Stato.

"E se anche si può ravvisare un profilo di discrezionalità nel momento in cui il progettista decide se chiedere o meno l'apporto del geologo ciò non sembri riduttivo dell'importanza di questo apporto, nè elusivo delle competenze proprie dei professionisti geologi: poichè infatti il progettista si assume la responsabilità dell'intero progetto, è intuitivo che quanto meno egli si riconosca dotato di competenze ed esperienze nella disciplina geologica (in relazione, in particolare, alla complessità o alla peculiarità dell'opera), tanto più troverà necessario associare un professionista geologo al proprio lavoro, pur mantenendone la direzione e la conclusiva, unitaria responsabilità".

Le conclusioni come sopra raggiunte dai due alti Consessi dovranno ora essere rispettate da tutti gli Enti interessati e particolare cura deve essere posta da codesti Ordini per farli valere in ogni ambito, tenuto conto del loro valore culturale con l'esaltazione delle specificità professionali degli ingegneri e dei geologi e soprattutto della figura del progettista.

In particolare, codesti Ordini vorranno dare la massima diffusione a detti pareri, presso le Regioni, le Provincie, i Comuni e tutti gli altri enti che abbiano competenze in materia di appalti, non tollerando ulteriormente, nella maniera più assoluta, che i geologi usurpino le competenze geotecniche riservate agli ingegneri.

Ogni tentativo che andasse in tale direzione dovrà essere contrastato in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, e questo Consiglio Nazionale non mancherà di valutare volta per volta l'opportunità di un intervento "ad adiuvandum".


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