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Rif. DV04374
Documento 13/03/1997 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 83
Data 13/03/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 2865 del 13/03/1997
Note INGEGNERE ITALIANO N. 279/97 PAG. 25
Allegati
Titolo SOCIETA' DI INGEGNERIA - ACCORDO SNILPI - OICE
Testo Codesto Ordine richiede parere in merito alla esclusività delle prestazioni professionali relative ad impianti di depurazione e più in particolare alla relazione tecnica in favore degli ingegneri.

Detta esclusività è posta in dubbio dai periti industriali della provincia di Mantova che rivendicano la legittimazione professionale a redigere le citate relazioni tecniche in forza dell'art. 16 del r.d. 11.02.1929, nø 275 che espressamente recita "(i periti industriali) possono assumere funzioni esecutive per lavori inerenti alle competenze riconosciute secondo la specialità di diploma nonchè compiti di progettazione direzione ed estimo delle costruzioni e di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche ed elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale".

Ciò porta necessariamente ad una approfondita indagine su quali siano gli elementi e le cognizioni tecniche necessarie per stilare una relazione tecnica sugli impianti di depurazione.

Per impianto di depurazione si intende l'insieme delle unità operative destinate a trattare le acque, tenuto conto dei loro caratteri, secondo le modalità e nella misura richiesta dalle condizioni del recipiente e/o di un eventuale impiego (Circ. Ministero dei Lavori Pubblici nø 11633).

L'attività relativa alla progettazione o esecuzione di impianti di depurazione nonchè le attività professionali ad essa connesse (quali appunto la relazione tecnica) sono dunque estremamente complesse e legate alla tipologia ed alle dimensioni dell'impianto, al tipo di trattamento delle acque da sottoporre a depurazione, all'utenza potenziale del depuratore in termini di abitanti da servire, nonchè al grado di efficienza depurativa che si richiede all'impianto.

Detti elementi comportano cognizioni tecniche specialistiche ed interdisciplinari, che difficilmente possono attribuirsi alla competenza del perito chimico, nel campo idraulico, fisico impiantistico, geotecnico ed urbanistico.

Nè pare avere pregio il richiamo ai programmi di insegnamento previsti per i periti chimici.

La normativa afferente gli impianti di depurazione può dunque deporre per un ruolo del tecnico diplomato in qualità di responsabile di esercizio dell'impianto, ovviamente a seconda della tipologia e dimensionamento dello stesso, ma non anche includere la legittimazione a redigere relazioni tecniche.


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