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Rif. DV04403
Documento 24/03/1997 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 87
Data 24/03/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 2959 del 24/03/1997
Note INGEGNERE ITALAINO N. 279/97 PAG. 26
Allegati
Titolo RIFORMA LAVORI PUBBLICI - SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE - TRASMISSIONE
Testo Si trasmette il testo dello schema di disegno di legge, recentemente approvato dal Governo ed in corso di sottoposizione all'esame del Parlamento, che riforma, in alcuni punti, la legge quadro sui lavori pubblici, quale risultante del combinato disposto delle leggi 11 febbraio 1994, nø 109 e 2 giugno 1995, nø 216.

Tale disegno di legge è anche il frutto dell'azione svolta da questo Consiglio Nazionale prima e dopo il Congresso di Udine-Grado, al quale, come si ricorda, intervenne il Sottosegretario Avv. Bargone.

Di grande interesse, per quanto riguarda la categoria degli ingegneri, è l'art. 5 del disegno di legge governativo, con il quale vengono apportate numerose modifiche all'art. 17 della legge quadro, concernente la "redazione dei progetti".

Si segnalano, in particolare, le seguenti innovazioni:

- nel nuovo comma 1 dell'art. 17, scompare l'"assoluta priorità" in precedenza assegnata agli uffici tecnici delle amministrazioni per la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.

Vengono, inoltre, abilitati alla redazione dei progetti anche i professionisti associati, le società di progettazione e le società di ingegneria eliminando così il divieto imposto dalla legge 23.11.1939, nø 1815.

- viene prescritto espressamente al comma 4, quanto previsto nella Direttiva CEE 92/50 e cioè che le società di ingegneria "possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU salvo che l'incarico riguardi la redazione progetti integrati e coordinati";

- nel nuovo comma 12 viene previsto che l'affidamento di incarichi di progettazione per importo inferiore ai 20.000 ECU possa avvenire secondo criteri fiduciari;

- di particolare rilevanza, sempre nell'art. 17, sono i nuovi commi 14 bis, 14 ter e 14 quater relativi alle tariffe professionali, sulle quali questo Consiglio nazionale aveva particolarmente insistito. Infatti, viene disposto che:

a) i corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati applicando le aliquote che saranno determinate con decreto interministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge;

b) fino alla emanazione di tale decreto continueranno ad applicarsi le tariffe professionali in vigore:;

c) i corrispettivi come sopra determinati "sono minimi inderogabili ai sensi dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, nø 340. Ogni patto contrario è nullo".

Va rilevato, inoltre, che "in extremis" al citato art. 17 è stato aggiunto il comma 13, del seguente tenore:
"Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonchè tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12".

La nuova norma si conforma all'art. 13 della Direttiva CEE 92/50 recepito dall'art. 26 del D.Lgs. 17 marzo 1995, nø 157.

- Infine, all'art. 25 della legge quadro, concernente le varianti in corso d'opera, l'art. 8 del disegno di legge ha aggiunto il comma 5 bis, nel quale è stato opportunamente meglio precisato cosa si debba intendere per "errore o omissione di progettazione", ad evitare ogni possibile genericità che possa dar luogo a controversie di vario tipo.

Infine, fra i casi di ammissione delle varianti in corso d'opera (art. 25, 1ø comma della legge quadro) è stato aggiunto anche il seguente: "per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale".

Il disegno di legge che si trasmette può certamente essere ancora migliorato e questo Consiglio Nazionale non ha mancato di presentare opportune proposte ai Ministeri competenti.

Si gradirebbe, ad ogni modo, conoscere in tempi brevi le osservazioni e le proposte di modifica che saranno ritenute opportune da codesti Consigli, per tenerne conto ai fini delle ulteriori iniziative da adottare nel prosieguo, considerato che è intendimento del Governo di fare approvare la riforma al più presto.

Il disegno di legge che si trasmette potrebbe anche fare oggetto di appositi Convegni e dibattiti da organizzare a cura di codesti Consigli - oltre che da questo CNI - per un approfondimento della normativa che sarà presto portata all'esame del Parlamento (prima al Senato).

Sarebbe, in ogni caso opportuno, prevedere sin d'ora di sensibilizzare i parlamentari eletti nelle varie provincie, a cominciare da quelli che sono componenti delle Commissioni parlamentari Ambiente e Lavori Pubblici di Senato e Camera dei Deputati, per far meglio valere le nostre tesi.

Mentre si resta in attesa di ogni possibile contributo, si ringrazia e si inviano i migliori saluti.



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