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Rif. DV05198
Documento 16/04/1998 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 198
Data 16/04/1998
Riferimento Protocollo CNI n. 6646 del 16/04/1998
Note
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRETTIVA 92/50/CEE - PROGETTAZIONE - BANDO DI GARA - VALUTAZIONE CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA DEI CONCORRENTI - ESCLUSIONE
Testo Questo Consiglio Nazionale ritiene opportuno ed utile ai fini informativi fare il punto su alcune problematiche che investono tanto gli Ordini provinciali quanto la generalità degli iscritti e che trovano trattazione in una recente sentenza dei Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione distaccata di Catania.

La decisione n. 262/98, Sez. II, ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Ragusa contro la Provincia Regionale di Ragusa con richiesta si annullamento del "bando di gara per la progettazione definitiva, studio di impatto ambientale e progettazione esecutiva di opera pubblica (nella specie: variante alla S.S. 115, estesa presunta Km. 10 + 439 ed importo presunto di 124 miliardi, di cui 71 per lavori) per l'importo di 3.050.000.000 complessivi, di cui 2.480.000.000 a base d'asta.

1) Il primo punto che merita attenzione è quello della legittimazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri ad impugnare il bando di gara.

Il riconoscimento è stato fondato sulla ritenuta titolarità dell'interesse ad assicurare il libero esercizio professionale, sia pure di alcuni solamente degli iscritti (per un precedente, sia pure risalente, vedi Consiglio di Stato, 1 e 2 IV, 3.11.1986, n. 702).

Peraltro nella fattispecie in esame il Giudice amministrativo ha chiarito che la cura - anche in sede giurisdizionale - di siffatto interesse non si contrappone ne contrasta con la posizione di quegli ingegneri iscritti che non sono colpiti dagli effetti del provvedimento impugnato (pretesa remora), in quanto questi ultimi non subiscono pregiudizio dall'iniziativa dell'Ordine volta ad estendere a tutti gli ingegneri la possibilita di più ampia sfera di azione, in aderenza ai fini di salvaguardia perseguiti per la generalità dei professionisti rappresentati ed in esplicazione dei principi degli ordinamenti Comunitario e Nazionale in tema libera circolazione delle capacità lavorative e di effettività della concorrenza.

Particolare attenzione deve riservarsi alle questioni poste in relazione agli artt. 13 e 14, rispettivamente dei Decreti Legislativi 24 luglio 1992, n. 358 e marzo 1995, n. 157 che dettano disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi, anche in recepimento di analoghe direttive della Comunità Europea.

Sul tema si avanzano perplessità sulla equiparazione e/o estensione dei concetti di "fornitura" e di "servizio" alla nozione della prestazione d'opera professionale così come prevista e definita agli artt. 2229 e segg. del Codice Civile.

Tali dubbi interpretativi nascono dal portato dell'art. 13 del D. Lgs. n. 358/92, cui fa espresso rinvio l'art. 13 del D. Lgs. n. 157/95. Le norme in parola, disponendo la valutazione dei requisito della capacità economico finanziaria dei concorrenti, richiedono la produzione di documenti (dichiarazioni bancarie; bilanci o estratti dei bilanci dell'Impresa; dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo delle forniture identiche a quelle oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi) che, sebbene congrua ed equa di valenza allorquando si tratti di realizzare opere pubbliche o fornire servizi da parte di Imprese, non possiede più medesimo significato e/o valenza quando deve valutarsi l'attività dell'ingegno di liberi professionisti.

Anche l'art. 14 del D. Lgs. n. 157/95 fornisce criteri di valutazione della capacità tecnica del concorrente all'appalto di forniture che non pienamente rilevano la capacità tecnica del prestatore d'opera professionale, cioè prevalenza della preparazione culturale e dell'ingegno creativo sulla organizzazione strutturale servente dello "studio".

Il Giudice amministrativo ha deciso che per gli appalti di servizi attinenti all'ingegneria, anche integrata, d'importo superiore a 200.000 E.C.U. si applica direttamente la normativa dettata dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 dal momento che nell'allegato 1 dello stesso si contempla la categoria 12 con oggetto "i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata ...".

Infine l'attenzione degli Ordini provinciali deve posarsi incisivamente anche sul caposaldo della sentenza in questione rinvenibile nell'affermazione che l'ampio potere discrezionale dell'Amministrazione - stazione appaltante di individuare e richiedere la documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria ed economica dei concorrenti trova limite legale nella adeguatezza dei requisiti richiesti rispetto all'importo del contratto da appaltare.

Giova sottolineare come il principio - già presente in precedenti sentenze (C.d.S., IV, 17.2.1988, n. 188; T.R.G.A. Trento, 22.6.1990, n. 307; T.A.R. Lazio, 11, 4.9.1996, n. 1663) - è questa volta precipuamente ancorato alla circostanza che "oggetto dell'appalto non è la costruzione di un'opera pubblica, ma la sua progettazione, che è essenzialmente un'opera dell'ingegno"

Conseguentemente nella fattispecie è stata censurata la richiesta del requisito di un fatturato di 3 miliardi nel quinquennio, atto a documentare la capacità economico finanziaria, a fronte dell'importo del servizio di progettazione da appaltare di L. 2.488.000.000. In proposito viene testualmente rilevato: "Nel rapporto tra l'importo del servizio ed il fatturato richiesto esiste una eccedenza di più di 500 milioni di lire, che non trova giustificazione alcuna e che appare preordinata non tanto a garantire una capacità economico - finanziaria di livello particolarmente elevato, quanto piuttosto a sfoltire il numero di partecipanti, senza che emergano in alcun modo i motivi di tale scelta".

Da ultimo è stato ritenuto contrario a legge (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 358/92, richiamato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 157/95), anche il riferimento al fatturato di un quinquennio e non a quello di un triennio.



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