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Rif. DV04839
Documento 14/11/1997 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 160
Data 14/11/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 5067 del 14/11/1997
Note INGEGNERE ITALIANO N. 286/97 PAG. 16
Allegati
Titolo DIRETTIVA SICUREZZA NEI CANTIERI - D.LGS 494/96 - RESPONSABILE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA - DIRETTIVA TARIFFARIA
Testo 1. Premessa

Questo Consiglio con circolare nø 97 del 22 aprile 1997 ha inviato agli Ordini una prima direttiva di tariffa per le prestazioni professionali delle due nuove figure di coordinatore per la sicurezza. Su tale direttiva gli Ordini hanno formulato una serie di osservazioni che hanno portato a riproporre una seconda direttiva tariffaria inserita nel documento datato 2.7.1997 allegato alla circolare CNI nø 119 del 2.7.1997 ed illustrato nell'Assemblea dei Presidenti del 12 luglio 1997.

Il mandato ricevuto nell'Assemblea dei Presidenti del 12 luglio 1997 di verificare in sede di incontri con il Consiglio Nazionale Architetti e con i Consigli Nazionali dei Geometri e dei Periti Industriali i criteri predisposti da questi Consigli, si è concluso addivenendo a riformulare una nuova direttiva sempre di carattere sperimentale che gli Ordini potranno verificare ed adottare con le usuali procedure.

In questa proposta sono stati esplicitati gli impegni del Responsabile dei lavori per le sole incombenze previste dal D.Lgs. 494/1996 e sono state comprese nella valutazione dell'onorario per i coordinatori altre voci della tabella B oltre alla voce c) progetto esecutivo e alla voce g) direzione dei lavori a suo tempo utilizzate nella prima direttiva.

Sono stati riscritti i valori limiti percentuali nelle due formule per l'onorario dei coordinatori.

Il maggior impegno di coordinamento in sede di esecuzione dei lavori per la presenza in cantiere delle piccole e medie imprese e/o degli artigiani è stato valutato attraverso l'applicazione dell'art. 17 della tariffa.

I coefficienti percentuali m, R1 ed S1 che compaiono nelle formule come fattori moltiplicativi delle voci relative alle prestazioni parziali di cui alla tabella B, trovano giustificazione nel contenuto del 2^ capoverso dell'art. 21 della tariffa.


2. Compensi

2A. Il D.Lgs. 494/1996 prevede infatti che il Committente nomini anche il Responsabile dei lavori, figura così definita solo per le attività previste nel D.Lgs. 494/1996 e precisamente con gli obblighi e competenze di cui all'art. 3 commi 1^, 2^ e 3^ lettere a), b), c) e d), comma 4^ nonchè con gli obblighi di cui all'art. 6.

L'attività del Responsabile dei lavori affidata come incarico specifico al progettista e/o direttore dei lavori da parte del Committente va valutata applicando il secondo comma dell'art. 21 della tariffa vigente all'onorario per le prestazioni relative al progetto e/o alla direzione dei lavori così come individuate ai sensi dell'art. 14 tabella A e alle voci praticate desunte dalla tabella B nella misura dal 3% al 6% secondo la seguente formula.

O = I x A x p x m

O= onorario della prestazione di responsabile dei lavori;
I= importo dei lavori (art. 15 della tariffa);
A= aliquota afferente la tabella A per la classe e categoria dell'opera (art. 14 della tariffa);
p= somma delle prestazioni individuate in funzione dell'incarico assegnato dal Committente secondo le voci praticate della tabella B;
m= maggiorazione variabile dal 3% al 6% applicata sulle voci della tabella B.

I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente m sono legati agli obblighi e competenze affidate dal Committente al professionista e precisamente: la valutazione minima è per gli obblighi e competenza di cui all'art. 3 commi 1^, 2^ e 3 lettera a), b), c) e d) nonchè comma 4^ dell'art. 6; la valutazione massima è per l'esecuzione anche degli obblighi e competenze previste dall'art. 3 comma 3^ lettera c).

L'importo minimo della prestazione professionale per l'attività di Responsabile dei lavori è prevista in lire 1.000.000.

Per le attività di Coordinatori della sicurezza giova qui riportare le seguenti considerazioni già indicate nelle precedenti circolari e che tengono conto delle due percentuali applicative: una minima e una massima indicate per i valori R1 ed S1 richiamate nelle formule.

- non esistono ancora consolidate esperienze da cui trarre validi elementi per stabilire dei precisi compensi;

- le medesime prestazioni di Coordinatore possono essere fornite anche da soggetti diversi dagli ingegneri e quindi del tutto "aperte" al mercato;

- gli impegni del Coordinatore per l'esecuzione dell'opera sono notevoli per responsabilità e per tempo impiegato e tali impegni diventano pressanti soprattutto per le opere di modesta entità realizzate da piccole e medie imprese e/o da ditte artigiane e per le quali è determinante l'attività di coordinamento delle lavorazioni con riferimento ai rischi che esse comportano;

- va anche considerata l'opportunità di una assicurazione contro i rischi derivanti dalle prestazioni fornite;

- le prestazioni devono essere considerate aggiuntive rispetto al normale quadro prestazionale se le stesse sono svolte dal medesimo professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori.

Con tali prime considerazioni la proposta che viene riportata all'attenzione degli Ordini dopo gli incontri con le altre professioni consiste:

2B. La formula per il calcolo dell'onorario spettante al coordinatore per la progettazione risulta essere:

Op = I x A x R x R1

Op= onorario per le prestazioni del coordinatore della progettazione;
I= importo dei lavori (art. 15 della tariffa);
A= aliquota percentuale della tabella A per la classe e categoria dell'opera;
R= somma della c) corrispondente al progetto esecutivo e della voce f) capitolati e contratti desunte dalla tabella B con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell'opera;
R1= percentuale variabile dal 20% al 50% applicata sulla somma delle voci c) ed f) della tabella B da motivare caso per caso in relazione a quanto sotto indicato:

I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente R1, tenendo anche nel giusto conto le considerazioni di ordine generale già note, potranno essere:

- relazione o no del piano di coordinamento e/o di quello generale di sicurezza (artt. 12 e 13);
- complessità o meno del fascicolo previsto dalla lettera b) dell'art. 4;
- ripetitività dei contenuti degli elaborati curati dal coordinatore;
- tipo e novità o no delle lavorazioni impiegate;
- organizzazione del cantiere, sua ubicazione e difficoltà degli accessi;
- semplicità o complessità dei lavori previsti e loro durata;
- presenza o no di lavori di manutenzione; numero delle imprese e loro consistenza, numero degli artigiani ipotizzato per eseguire i lavori.

L'importo minimo delle prestazioni viene indicato in lire 1.500.000.

2C. La formula per il calcolo dell'onorario spettante al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, risulta essere:

Oc = I x A x S x S1

Oc= onorario per le prestazioni del coordinatore per l'esecuzione dell'opera;
I= importo dei lavori;
A= aliquota percentuale individuata nella tabella A per la classe e categoria dell'opera;
S= somma della voce g) corrispondente alla direzione dei lavori e della voce i) assistenza al collaudo desunte dalla tabella B della tariffa con riferimento alla classe e categoria dell'opera;
S1= percentuale variabile dal 30% al 60% applicata alla somma delle voci g) ed i) della tabella, da motivare caso per caso secondo le seguenti considerazioni.

I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente S1, oltre a tenere conto delle considerazioni di ordine generale già note, potranno essere:

- organizzazione del cantiere e presenza contemporanea in esso di più imprese e/o di artigiani;
- mezzi d'opera e consistenza delle imprese e/o artigiani impegnati nei lavori;
- durata dei lavori;
- impegni di presenze del coordinatore in cantiere per la tipologia degli interventi;
- adeguamento dei piani della sicurezza e del fascicolo dell'opera già elaborati in sede di progettazione.

L'importo minimo della prestazione è indicata in lire 2.000.000.

Sono poi nei casi sotto richiamati da considerare, in aggiunta agli onorari come sopra calcolati, eventuali altri compensi da prevedere quando il cantiere è servito da imprese di media e modesta entità e/o da artigiani (lavoratori autonomi). In tal caso esiste obiettivamente un impegno maggiore del Coordinatore. Tale impegno va valutato con una ulteriore maggiorazione prevista dal 2^ comma dell'art. 17 della tariffa.


3. Spese

Sugli onorari così come espressi ai punti 2A, 2B e 2C andranno poi applicate le spese in forma percentuale secondo l'art. 13 della tariffa nella misura del tutto indicativa dal 30% al 60% o in forma analitica secondo gli artt. 4 e 6.


4. Note

Per completezza d'informazione si riportano le seguenti note che possono servire a meglio puntualizzare il quadro della direttiva in questione.

Le valutazioni di cui sopra sono applicabili sia che i professionisti incaricati per la sicurezza coincidano con i professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e sia che le prestazioni vengano svolte da professionisti diversi dal progettista e direttore dei lavori;

le prestazioni di cui sopra fanno riferimento alle Classi e Categorie di cui all'art. 14 della tariffa, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vanno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente;

le prestazioni di cui sopra sono da considerarsi autonome e quindi non soggette alla maggiorazione di cui all'art. 10, 16, 18 della tariffa salvo nel caso dello svolgimento di incarico parziale per ogni singolo settore;

le valutazioni degli onorari di cui sopra rivestono un carattere sperimentale mancando infatti ancora i decreti applicativi e il coordinamento nei riguardi dei lavori pubblici attraverso l'art. 31 della legge 109/1994 e successive modificazioni e quindi sono suscettibili di variazioni, adeguamenti e modificazioni desunte dall'esperienza e dalla pratica;

la riscrittura del D.Lgs. 494/1996 ed il completamento delle disposizioni integrative previste nella stessa legge porteranno di fatto a ridefinire il quadro prestazionale attraverso ulteriori direttive sull'argomento da parte di questo Consiglio Nazionale.

Le indicazioni di cui sopra, comunque, costituiscono una prima ipotesi di omogeneo inquadramento dei compensi per il D.Lgs. 494/1996 e consentono anche, pur nell'indicazione delle variabilità, sufficienti riferimenti perchè gli Ordini possano svolgere anche una attività di consulenza, di controllo e di vidimazione degli onorari se richiesta.



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