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Si fa seguito alla circolare nø 58/XV Sess. del 13.11.1996 di pari oggetto, per trasmettere un'ipotesi di programma dei corsi e fornire alcuni chiarimenti in merito ai quesiti emersi nella riunione dei Responsabili degli Ordini in materia di sicurezza, tenutasi il 23 c.m. in Roma, con la partecipazione di 62 Ordini.
1. Programmi dei corsi
I programmi allegati, per corsi della durata di 120 e 60 ore riferiti rispettivamente all'art. 10 e all'art. 19, rappresentano una traccia, fornita da questo Consiglio Nazionale nell'intento di pervenire, ove possibile, a contenuti uniformi degli stessi sul piano nazionale. Essi potranno pertanto subire modifiche a condizione che non ne venga stravolta l'impostazione, che segue l'allegato V del D.Lgs. 494/1996. I programmi per i due corsi hanno gli stessi contenuti perché si è ritenuto che le acquisizioni finali dovessero essere le medesime per entrambe le categorie di partecipanti; varia soltanto il numero di ore dedicato a ciascun argomento.
La normativa richiamata a titolo indicativo (ed altra che si riterrà opportuno aggiungere) andrà naturalmente approfondita per le sole parti riferibili ai cantieri temporanei o mobili.
Si ricorda in ogni caso che per entrambi i corsi l'obiettivo principale è quello di porre i partecipanti in condizione di saper redigere ed attuare il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano generale di sicurezza. Si dovrà quindi porre massima attenzione all'articolazione di tale parte del programma, proponendo esempi pratici di redazione e favorendo momenti di lavoro di gruppo.
Nell'elaborare il programma ci si è attenuti comunque strettamente al disposto del D.Lgs. e pertanto non sono stati previsti corsi e programmi separati per il coordinatore per la progettazione e per quello per l'esecuzione dei lavori, come richiesto da qualche Ordine.
I corsi organizzati dagli Ordini degli Ingegneri devono in ogni caso distinguersi per l'elevato livello professionale e qualitativo anche in considerazione del fatto che si rivolgono ad ingegneri che sono per tradizione già formati ai temi della sicurezza.
2. Chiarimenti e indirizzi organizzativi
Si forniscono qui di seguito chiarimenti e indirizzi in merito ad alcuni quesiti posti dagli Ordini, anticipando così alcune risposte ai dubbi interpretativi dei contenuti del D.Lgs. che il Ministero dovrà chiarire e precisare in tempi brevi. A riguardo questo Consiglio Nazionale ha chiesto un incontro con il Ministro al fine di prospettare ai competenti uffici la tematica qui riportata.
1. E' opportuno dare comunicazione dell'attivazione dei corsi alla Regione di appartenenza e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Via Flavia, 3 - Roma), specificando che i programmi sono quelli previsti dal D.Lgs. 494/96 e inviando copia, per conoscenza al Consiglio Nazionale;
2. Quando possibile, specie ove già esistono proficui rapporti di collaborazione, è consigliabile coinvolgere nei corsi altri soggetti deputati alla loro organizzazione, quali ad es. Regione, ISPESL, Università, sottoscrivendo magari con essi apposite convenzioni; a condizione però che l'iniziativa e la responsabilità rimangano sempre chiaramente dell'Ordine degli Ingegneri;
3. Le presenze ai corsi dovranno essere controllate e registrate e l'attestato dovrà essere rilasciato esclusivamente a chi sarà stato presente ad esempio per almeno l'80-90% delle ore previste.
Il D.Lgs. non prevede un esame finale; tuttavia, in vista di eventuali indicazioni in tal senso che potrebbero pervenire dal Ministero del Lavoro, sarebbe forse consigliabile, con le dovute cautele, prevedere una specie di colloquio finale. Ciò tenendo presente che comunque un'eventuale circolare non potrebbe mai avere effetto retroattivo, né prevalere su un Decreto legislativo che non prevede esame finale;
4. Il direttore o i docenti dei corsi, se seguono regolarmente gli stessi, possono ricevere l'attestato di partecipazione;
5. Per i docenti di scuola secondaria la partecipazione al corso potrebbe forse essere riconosciuta valida ai fini delle 100 ore annuali da dedicare all'aggiornamento;
6. Il Consiglio Nazionale si farà carico di elaborare una direttiva sulle voci di tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri che verranno designati per i compiti di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
7. Per i lavori in corso al 22 marzo 1997, data in cui il D.Lsg. entrerà in vigore, non è chiaro se dovrà essere designato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Questo Consiglio Nazionale porrà comunque il quesito al Ministero del Lavoro.
8. In attesa di precisazioni da parte del Ministero del Lavoro, è opportuno che, in via cautelativa, il requisito dell''attestazione da parte dei datori di lavoro o dei committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno (previsto dall'art. 10), sia posseduto al momento dell'inizio del corso;
9. Si ritiene che il progettista e il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti, possono essere designati quali coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
10. Secondo l'interpretazione più accreditata (che si evince, del resto, anche dal contesto degli artt. 3, comma 3, ed 11), con il termine "uomini/giorni" si intenderebbe il numero dei lavoratori che operano nel cantiere rapportato al numero dei giorni lavorativi in cui il cantiere rimane aperto. Per esempio 100 uomini/giorni significherebbe un cantiere aperto per 10 giorni con una presenza di 10 lavoratori al giorno, oppure per 5 giorni con una presenza di 20 lavoratori. Ciò in contrasto col significato matematico del segno di frazione. Comunque in proposito il Consiglio Nazionale richiederà una interpretazione ufficiale al Ministero del Lavoro che ha recepito la direttiva 92/57/CEE;
11. Gli organi di vigilanza territorialmente competenti cui trasmettere, ai sensi del comma 3 dell'art. 19, copia degli attestati previsti dal comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, sono l'A.S.L. competente e l'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
12. Rimanendo all'articolo 19, si ritiene che, stando alla interpretazione letterale, i direttori dei lavori non potrebbero essere compresi tra le persone in possesso dei requisiti previsti al comma 1, punto a), in quanto privi di idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività. Il Consiglio Nazionale richiederà al Ministero di poter estendere questo requisito ai direttori dei lavori liberi professionisti;
13. Si è del parere che ai corsi organizzati dagli Ordini degli Ingegneri possono partecipare anche architetti, geometri e periti industriali, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 1. E' comunque evidente che la partecipazione ai corsi deve essere sempre riservata in via prioritaria agli ingegneri; per quanto concerne invece i diplomati universitari in ingegneria e in architettura, occorre considerare che la loro partecipazione ai corsi porterebbe gli Ordini a conferire una qualifica professionale a soggetti non abilitati all'esercizio professionale, per non aver sostenuto l'esame di abilitazione previsto dall'art. 33 della Costituzione. Il Consiglio Nazionale porrà un apposito quesito al Ministero:
14. La Commissione "Sicurezza" del C.N.I. appronterà al più presto una raccolta delle principali norme italiane in materia di sicurezza che verrà trasmessa agli Ordini unitamente a una bibliografia essenziale e a elenco di banche dati, anche se nella materia esistono già numerose pubblicazioni a riguardo;
15. Infine, al momento non sono previste proroghe all'attuazione del D.Lgs. 494/1990; né è intenzione di questo Consiglio Nazionale sollecitarne, in quanto, convinto di interpretare in ciò il pensiero di tutti gli ingegneri italiani, ritiene che la sicurezza nei cantieri sia cosa troppo importante per pensare di poterla rinviare
anche di un solo giorno.
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