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Rif. DV04736
Documento 01/09/1997 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 135
Data 01/09/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 4415
Note
Allegati
Titolo INGEGNERI DOCENTI - COMPATIBILITA' CON LA LIBERA PROFESSIONE - ART. 1 COMMA 56 BIS L. 140/97
Testo A seguito dell'emanazione delle nuove disposizioni in tema di pubblico impiego e di regime di part-time, pervengono da parte degli Ordini questi relativi allo status di ingegnere docente tesi in particolare a conoscere se tale normativa abbia o meno modificato il pregresso principio della compatibilità fra rapporto d'impiego ed esercizio della libera professione per tale specifica categoria.

E' opportuno esprimere sulla questione il parere di questo Consiglio.

L'articolo 6 dela legge 28 maggio 1997, n. 140 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 ha suscitato questioni interpretative per ciò che attiene gli ingegneri iscritti all'albo che siano docenti del comparto pubblico scuola.

In particolare si è posto il problema se tali soggetti rientrino fra quelli destinatari della disposizione citata, nella parte in cui la stessa aggiunge all'articolo 1 della legge 23/12/1996 il comma 56 bis. Tale comma stabilisce che:

"Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56; restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici (ndr qui è da intendersi quelli che abbiano optato per il part-time), iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionali non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte un amministrazione pubblica."

Va subito chiarito che il complesso della disposizione riguarda e si riferisce non a tutti i pubblici dipendenti, ma solo a quelli che abbiano optato per il part-time. Costoro evidentemente non possono assumere incarichi dalle PA, poichè in caso contrario, si configurerebbe un ingiustificato vantaggio ed una illecita commistione fra rapporto ed obblighi di servizio e interessi privati.
Ciò è ben chiarito dalla circolare del Ministero della funzione Pubblica del 19/2/1997, n. 3.

Viceversa per i dipendenti in ordinario regime di tempo pieno vige la chiara disposizione generale sull'incompatibilità, nell'ultima formulazione resa dal comma 60 dell'articolo 1 della legge n. 662/96 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che testualmente dispone:
"Al di fuori dei casi previsti dal comma 56 (part-time), al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego."

Per ciò che poi in particolare attiene il personale docente della scuola la legge prevede l'autorizzazione. L' articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", infatti, stabilisce al comma 15 che : " al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".

Le motivazioni poste alla base della compatibilità "relativa" fra la funzione docente e l'esercizio delle libere professioni, sub condicione del rilascio dell'autorizzazione, sono state del resto ben illustrate da autorevoli precedenti. Ci si riferisce, in particolare, ai pareri del Consiglio di Stato del 2/12/86 e del 9/3/94, n. 503.

Pertanto appare legittimo il conferimento di incarico professionale da parte di una pubblica amministrazione ad un docente iscritto all'albo sempre che lo stesso abbia ottenuto l'autorizzazione dal capo d'istituto.

Proprio mentre il presente parere era in corso di redazione, infine, è stata pubblicata la circolare del 18.7.97 nø 6/1997 (G.U. 22.7.1997. nø 169) con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce nella direzione sopra indicata i dubbi sollevati.


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