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Rif. DV04567
Documento 22/04/1997 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 97
Data 22/04/1997
Riferimento Protocollo CNI n. 3241 del 22/04/1997
Note INGEGNERE ITALIANO N. 282/97 PAG. 9
Allegati
Titolo DIRETTIVA SICUREZZA CANTIERI E AMBIENTE DI LAVORO - COORDINATORE EX D.LGS 494/96 E 626/94 - DIRETTIVA TARIFFARIA
Testo Questo Consiglio Nazionale nella seduta del 12 aprile c.a. ha valutato i criteri per l'individuazione degli onorari delle prestazioni delle due figure di coordinatore in materia di sicurezza e di salute previste previste dal D.Lgs. 494/1996.

L'obiettivo di tale documento è di verificarne i contenuti ed apportare di conseguenza le necessarie integrazioni e modifiche a seguito di una congrua sperimentazione di almeno 1 mese, attraverso le osservazioni formulate dagli Ordini anche sulla base di eventuali modifiche e precisazioni in materia fornite dal competente ministero.

Infatti l'intera materia tariffaria non di esclusiva competenza dell'ingegnere dovrà essere confrontabile anche con quelle promosse dagli altri Consigli Nazionali delle professioni tecniche.

Per meglio definire il quadro prestazionale si ricorda che la direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili è l'ottava direttiva particolare ai sensi dell'art. 16 par. 1 della direttiva 89/391/CEE recepita in Italia con il D.Lgs. 626/1994 assieme ad altre direttive particolari.
Le disposizioni previste dal D.Lgs. 626/1994, come modificato dal D.Lgs. 242/1996 e quelle della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e d'igiene del lavoro si applicano al settore in questione come ad esempio le analisi dei rischi, i provvedimenti cautelativi, le informazioni ai lavoratori e quanto altro ancora, ben noto ai Colleghi esperti nel settore.

La presente direttiva tariffaria da sperimentare, con le considerazioni sopra esposte, si richiama al penultimo capoverso dell'art. 1 della tariffa, nonchè agli artt. 5 e 21.
La proposta in questione per le due nuove figure di coordinatore tiene nella giusta considerazione le responsabilità civili e penali connesse richiamate all'art. 21 del D.Lgs. 494/1996.

2. Pertanto il Consiglio Nazionale ha individuato i criteri e valori di onorari, che dovranno essere comunque motivati e in qualche caso potranno essere variati in base alle ripetitività dei contenuti degli elaborati da presentare, al tipo e alla novità delle lavorazioni, alla organizzazione del cantiere, alla ubicazione dello stesso, alla complessità o semplicità dei lavori e della loro durata, al numero delle imprese e degli artigiani (lavoratori autonomi) presenti.

Tali onorari comprendono le prestazioni e gli obblighi dei coordinatori, che qui per semplicità di circolare non sono stati riportati, ma riferibili a quanto indicato negli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 494/1996 comprendenti l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui agli artt. 12 e 13 e il fascicolo definito dell'opera in questione tenendo conto dell'allegato II al documento U.E. 260/1993.

3. Indicazione per l'onorario del coordinatore per la progettazione.

Op= l.A.C.0,35

Op= onorario per le prestazioni del coordinatore della progettazione;
I= importo dei lavori (art. 15 della tariffa);
A= Aliquota percentuale individuate nella tabella A
per la classe e categoria dell'opera;

C= aliquota c) corrispondente al progetto esecutivo desunto dalla tabella B della tariffa con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell'opera;
0,35= percentuale del 35% applicata sulla voce c) della tabella B da motivare caso per caso in relazione a quanto indicato al punto 2. primo capoverso.

L'importo minimo delle prestazioni viene indicato in lire 1.200.000.

Si è poi ritenuto che la sola predisposizione del fascicolo di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 4 possa essere valutato a discrezione con un importo minimo di lire 500.000.

4. Onorario del coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Oc= I.A.G.0,40

Oc= onorario per le prestazioni del coordinatore per l'esecuzione dell'opera;
l= importo dei lavori;
A= aliquota percentuale individuata nella tabella A per la classe e categoria dell'opera;
G= aliquota g) corrispondente al progetto esecutivo della tabella B della tariffa con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell'opera;

0,40= percentuale del 40% applicata alla voce g) della tabella B da motivare caso per caso così come indicato al punto 2 primo capoverso.

L'importo minimo della prestazione viene indicato in lire 1.800.000.

5. I compensi aggiuntivi per spese ed accessori sono valutabili secondo gli artt. 4 e 6 o l'art. 13 della tariffa da stabilirsi nella misura indicativamente compresa tra il il 30% e il 60% dell'onorario.

Si attendono dagli Ordini osservazioni e suggerimenti sulla base delle esperienze applicative maturate, tenuto anche conto che altre figure tecniche possono svolgere le medesime prestazioni nel settore.


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