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Rif. DV09323
Documento 23/05/2006 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 2
Data 23/05/2006
Riferimento Protocollo CNI n. 1771 del 23/05/2006
Note
Allegati
Titolo STUDI DI SETTORE - DECRETO 5 APRILE 2006 CONCERNENTE GLI 'STUDI DI INGEGNERIA' - INFORMAZIONI
Testo Nel Supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio u.s. è stato pubblicato, fra gli altri, il Decreto Ministeriale 5 aprile 2006 relativo allo studio di settore TK02U cod. attività 74.20.F sugli Studi di Ingegneria.

Con riferimento anche alla precedente Circolare n.499 del 16 marzo u.s., si forniscono di seguito alcune informazioni desunte da un parere fornito al CNI dal Prof. Gianfranco Cerea, nostro consulente nella materia tributaria.

Secondo il Prof. Cerea gli studi di settore rappresentano il tentativo più recente dell’Amministrazione finanziaria per affrontare la problematica dell’accertamento dei compensi e dei redditi in capo ai contribuenti minori, che rappresentano la grande platea dell’apparato produttivo del nostro paese: piccole imprese, attività commerciali, professionisti. Attraverso essi si vuole in particolare ricostruire il "normale" volume di incassi che un operatore dovrebbe registrare sulla base della sua capacità produttiva, ricostruita applicando valori "normali" ad una serie di parametri che la descrivono.

Si tratta di un esercizio certamente complesso e che richiede una analisi puntuale delle diverse realtà organizzative. Nello specifico caso degli Studi di ingegneria, le proposte sviluppate dall’Amministrazione finanziaria hanno registrato successive e significative evoluzioni, che questo Consiglio Nazionale ha seguito e valutato con attenzione e spirito critico, tramite il Consigliere Nazionale dott.ing. Leonardo Acquaviva. L’intento era ed è quello di promuovere una configurazione dello strumento che ben si adatti a descrivere la concreta realtà in cui operano i nostri studi professionali.

La proposta più recente prevede che la stima dell’importo dei potenziali ricavi sia ricondotta ai dati che riguardano le tipologie e le caratteristiche delle prestazioni rese dall’attività professionale: il numero di progetti, piuttosto che le perizie, i rilievi topografici o la redazione di piani per la sicurezza. Ad ognuna di queste prestazioni viene associata una tariffa che è poi ponderata con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente in sede di compilazione del questionario allegato alla dichiarazione IVA. Se il valore che risulta dalla dichiarazione rientra in un ampio intervallo, rispetto all’indicazione dello studio di settore e diversa per le varie prestazioni, allora la stima dei compensi è fatta assumendo a riferimento il valore dichiarato. Se viceversa, il valore dichiarato risulta inferiore ad un importo minimo, allora la stima viene effettuata "imponendo" tale valore minimo. Accanto a questo gruppo di variabili, che svolgono un ruolo prevalente nella determinazione dei compensi, la proposta di studio mantiene in essere anche il riferimento ad alcuni elementi di costo, quali il personale, la presenza di soci, i compensi a terzi e i consumi. Le specifiche configurazioni della variabili, cambiano con riferimento ai 24 raggruppamenti tipologici o "clusters" in cui sono stati statisticamente raggruppati gli Studi di ingegneria.

Rispetto alle prime configurazioni dello studio di settore, tale approccio ha condotto ad un significativo miglioramento del rapporto tra compensi dichiarati e compensi stimati. Alla luce delle elaborazioni più recenti, si osserva infatti come i compensi dichiarati risultino incongrui solo per un numero abbastanza contenuto di contribuenti, ovvero per una quota percentuale che risulta di molto inferiore a quella evidenziata dalle prime proposte. Si tratta di un risultato importante e che conferma la correttezza dei comportamenti fiscali della maggior parte degli Studi di ingegneria.

Le verifiche ancora in atto permetteranno di valutare la qualità delle ultime proposte formulate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Sose. Va però precisato che l’eventuale esito positivo di questa attività, che riguarda unicamente la congruità dei compensi dichiarati, lascia comunque aperte le problematiche connesse al giudizio di coerenza degli stessi che, ricordiamo, fa parte integrante dei criteri che condizionano l’attività di accertamento fiscale. L’attuale modalità di valutazione della coerenza è basata sulla nozione di "resa oraria" che questo Consiglio Nazionale giudica del tutto inadeguata e fuorviante. Solo una configurazione dello studio di settore che risulti soddisfacente, sia in termini di congruità che di coerenza della valutazione dei compensi, potrà condurre questo Consiglio Nazionale ad esprimersi positivamente sulle proposte formulate dall’Amministrazione finanziaria.

Tutte queste considerazioni rappresentano il logico presupposto alla decisione, assunta dal Ministro, di non procedere alla definitiva adozione dello studio di settore che riguarda gli ingegneri.

Il decreto 5 aprile 2006, pubblicato nel Supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio, e relativo alle evoluzioni degli studi di settore, prevede infatti, come già preannunciato nella precedente Circolare, che sia adottata una fase di "monitoraggio" per il periodo di imposta 2005. Ciò comporta la temporanea sterilizzazione degli accertamenti in caso di non congruità, ovvero di importi per compensi dichiarati inferiori a quanto risulterebbe applicando la funzione prevista dallo studio di settore e gestita da "Gerico", il programma informatico dell’Agenzia delle Entrate. L’esistenza di difformità potrà per contro essere assunta solo ai fini dell’inserimento del contribuente nelle liste dei soggetti da sottoporre ad eventuale attività di accertamento.

Fin qui quello che riguarda i dati oggetto delle dichiarazioni in corso e riferite all’anno 2005. In effetti, è previsto che nel corso del 2006 si possa pervenire alla definitiva adozione dello studio di settore. Ad oggi però non è dato di sapere se tale versione finale coinciderà con quella proposta per il monitoraggio oppure potrà essere in tutto o in parte diversa.

Ciò crea inevitabilmente confusione e incertezza, soprattutto perché il nuovo studio potrebbe avere effetti retroattivi e conseguenze importanti rispetto al diverso comportamento dei contribuenti.

Due gli scenari possibili. Nel primo, e forse più plausibile, possiamo ipotizzare che la versione definitiva dello studio di settore confermi quella del monitoraggio. Se un professionista decidesse di dichiarare un volume di compensi congruo, ovvero pari o superiore a quello che risulta dalla funzione dei compensi di Gerico, relativa agli Studi di ingegneria, non correrebbe il rischio di essere incluso nelle liste per gli accertamenti. L’importo dichiarato nel 2005 come congruo, sarebbe poi giudicato tale anche dal nuovo studio.

Nel secondo scenario si può invece assumere che la versione finale dello studio di settore sia diversa da quella del monitoraggio e che, in particolare, dia luogo a un volume dei compensi superiore rispetto a quello dichiarato e risultato congruo con l’attuale impostazione. Le indicazioni che fornisce il decreto sono al riguardo "possibiliste". All’articolo 3 comma 2 si legge infatti che "à con gli studi di settore approvati definitivamente sarà individuato l’ambito di applicazione anche per i periodi di imposta precedenti". Il rinvio è importante e prefigura, per lo studio di settore relativo agli ingegneri e a poche altre categorie professionali, la possibilità che l’eventuale presenza di difformità tra la versione "monitoraggio" e la versione "definitiva" non produca effetti retroattivi.

Ciò lo si deduce anche dal fatto che per la maggior parte delle altre categorie, e tra queste gli avvocati e i commercialisti, la versione definitiva dello studio di settore avrà invece effetto retroattivo, per esplicita indicazione del decreto.

La condizione di relativo vantaggio in cui si trova la categoria degli ingegneri non va però interpretata come un incentivo a non dichiarare importi congrui per il 2005. Semmai va letta come un elemento di maggiore tranquillità rispetto all’evento di dover successivamente e obbligatoriamente adeguare i vecchi importi dichiarati rispetto alle nuove evidenze dello studio di settore - evento invece che può concretizzarsi per quasi tutte le altre categorie professionali, se la versione "monitoraggio" non fosse confermata.

In ogni caso e con qualsivoglia scenario appare invece meno consigliabile la strategia tesa a cogliere la fase di monitoraggio, e di conseguente relativa incertezza, come un incentivo a dichiarare importi non congrui, ovvero inferiori rispetto all’applicazione di Gerico. Oltre al rischio di un accertamento, contemplato dal Decreto del 5 aprile, le future disposizioni, associate all’approvazione della versione definitiva, potrebbero infatti prevedere la retroattività per i soggetti con dichiarazioni, per l’anno d’imposta 2005, non congrue rispetto alla versione "monitoraggio" dello studio di settore.

Se si va verso scenari che bandiscono i condoni, quale strumento di gestione dei rapporti fisco-contribuente, meglio dunque adeguarsi alle indicazioni dello studio di settore. A meno di possedere chiare ed oggettive evidenze a sostegno della propria posizione di difformità.

Fin qui il parere del Prof. Cerea, che si è ritenuto opportuno comunicare per dare conto di quanto operato da questo CNI nella materia e per ogni possibile diffusione fra tutti gli iscritti.
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